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NUOVO REGOLAMENTO SUGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI

(Decreto Ministeriale del 22/01/2008 – G.U. del 12/03/2008)

 

Con il Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il Regolamento che riordina le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.

A decorrere dal 27 marzo 2008, data di entrata in vigore del Regolamento, saranno abrogati il regolamento di cui al D.P.R. 447/1991, gli articoli da 107 a 121 del Testo Unico dell’Edilizia, la legge 46/1990, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni si raddoppiano per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento e il D.P.R. 380/2001.

Contenuti

Il nuovo provvedimento si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso (art. 1), che sono classificati come segue:

a)      impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

b)      impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici;

c)      impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione;

d)      impianti idrici e sanitari;

e)      impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas;

f)        impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili;

g)      impianti di protezione antincendio.

Schema normativo

L’art. 3 illustra i requisiti richiesti alle imprese per essere abilitate all’installazione degli impianti.
L’art. 4 elenca i requisiti tecnico-professionali dei soggetti che svolgono l’attività impiantistica.
L’art. 5, concernente la progettazione degli impianti, individua le tipologie di impianti per la cui installazione, trasformazione ed ampliamento è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti iscritti negli albi professionali, e i limiti dimensionali degli impianti per i quali è obbligatoria la progettazione.

L’art. 6 illustra i principi generali a cui devono attenersi le imprese installatrici nella realizzazione degli impianti, tra cui il principio secondo cui le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte.

L’art. 7 disciplina la “dichiarazione di conformità” che deve essere rilasciata dall’impresa installatrice al committente al termine dei lavori.

L’art. 8 detta le disposizioni relative agli obblighi del committente o del proprietario degli impianti. In particolare, il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate.
L’art. 9 prevede l’obbligo di subordinare il rilascio del certificato di agibilità all’acquisizione della dichiarazione di conformità e del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto.
L’art. 10 disciplina gli obblighi in materia di manutenzione ordinaria degli impianti rimandando, per ascensori e montacarichi in servizio privato, al D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162.

L’art. 11 disciplina le procedure di deposito presso lo sportello unico per l’edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.

L’art. 12 disciplina il contenuto del cartello informativo che l’impresa è tenuta ad affiggere all’inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti soggetti al Regolamento.

L’art. 13 precisa i termini per la conservazione della documentazione amministrativa e tecnica da parte dei soggetti destinatari delle prescrizioni relative agli impianti.

L’art. 14 disciplina il finanziamento dell’attività di normazione tecnica svolta dall’UNI e dal CEI.
L’art. 15 è dedicato alle sanzioni connesse alle violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento.
L'iter
Il provvedimento attua l’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, che prevede che il Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emani uno o più decreti volti a disciplinare il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.

Sul provvedimento il Consiglio di Stato aveva espresso parere favorevole con osservazioni, manifestando la propria perplessità in primo luogo sulla scelta del Ministero di attuare soltanto la lettera a) dell’art. 11-quaterdecis, comma 13 della legge 248/2005 e rimandando ad un successivo momento l’attuazione delle successive lettere b), c) e d), che attengono alle verifiche degli impianti, alla determinazione delle competenze dello Stato, regioni ed enti locali, e alle sanzioni.

La scelta del Ministero di attuare soltanto la lettera a) è legata alla necessità di interrompere la serie delle proroghe, evitando per il momento di abrogare la normativa primaria (legge n. 46/1990 e D.P.R. 380/2001) e non introducendo alcuna innovazione sostanziale, ma effettuando una ricognizione della normativa esistente, e chiarendo alcuni aspetti applicativi della normativa primaria che avevano dato luogo a contenzioso.

Sostituzione delle precedenti norme

Con l’entrata in vigore fissata al 27 marzo 2008, il Regolamento sorpasserà la Parte II, Capo V del D.P.R. 380/2001 (Testo unico in materia di edilizia), relativo alla sicurezza degli impianti, la cui entrata in vigore è stata prorogata al 31 marzo 2008 dall’articolo 29-bis della legge di conversione del decreto Milleproroghe (Legge n. 31 del 28 febbraio 2008).

In realtà il Capo V del T.U. Edilizia è entrato in vigore il 1° gennaio di quest’anno, dopo che il 31 dicembre 2007 è scaduta l’ultima proroga disposta dal DL 300/2006 (poi convertito nella legge 17/2007) che aveva “congelato” le norme fino alla data di entrata in vigore del Regolamento appena emanato, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2007.
Ma la legge 17/2007 ha anche disposto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento, sarebbero stati abrogati il regolamento di cui al D.P.R. 447/1991, gli articoli da 107 a 121 del Testo Unico dell’Edilizia, e la legge 46/1990, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni si raddoppiano per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento.
Il Decreto Legge Milleproroghe (D.L. n. 248 del 31 dicembre 2007) non ha prorogato quella scadenza e - poiché il 1° gennaio il Regolamento non era ancora stato emanato - la Parte II, Capo V del D.P.R. 380/2001 è entrata in vigore il 1° gennaio 2008 per poi essere nuovamente sospeso, dal 1° marzo 2008, dalla legge di conversione del Milleproroghe.

Riflessi sul trasferimento degli immobili

I documenti richiesti dal D.M. 37/2007 sono difficili da reperire in tempi brevi, e si parla già di blocco dei rogiti, in quanto dal 27 marzo prossimo i contratti di trasferimento di beni immobili (compravendite, permute, donazioni, conferimenti) dovranno adeguarsi alla nuova normativa sulla sicurezza degli impianti, riportando le garanzie del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza. La stessa documentazione va consegnata al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l’immobile, come l’inquilino.

Tuttavia, è possibile che le parti, in modo cosciente, deroghino alla suddetta garanzia; in tal caso, è necessario che le parti limitino o escludano esplicitamente tale garanzia, a seguito della dichiarazione del venditore, e della presa d’atto del compratore, circa la non conformità o la possibile non conformità di ciascun impianto alle norme di sicurezza ad esso applicabili.

Riflessione a parte meritano le locazioni; infatti, rispetto ad una prima lettura di natura generalista (secondo la quale nessuna documentazione doveva essere consegnata al conduttore), sembra ora che si converga verso un’interpretazione di natura prudenziale, tesa ad affermare che non sussiste l’obbligo di allegare la documentazione al contratto, ma comunque di consegnarla al conduttore (o a chi occupa il fabbricato ad altro titolo) prima dell’effettiva utilizzazione.

Documenti da consegnare

In caso di trasferimento dell’immobile, sono solo quelli obbligatori secondo le norme applicabili all’epoca della costruzione o modifica dell’impianto e cioè:

Ü    la dichiarazione di conformità, se già prevista, dalla L. n.46/90 per gli edifici adibiti ad uso civile e - finora - per i soli impianti elettrici degli altri edifici;

Ü    il progetto ed il collaudo dell’impianto, solo ove imposti dalle norme vigenti all’epoca della realizzazione o della modifica. Per gli impianti la cui realizzazione inizierà dopo l’entrata in vigore del decreto, in molti casi non è richiesto il progetto ma il più semplice elaborato tecnico;

Ü    il libretto d’uso e manutenzione solo ove obbligatorio: nelle abitazioni civili è obbligatorio solo per l’eventuale impianto di riscaldamento autonomo;

Ü    la dichiarazione di rispondenza per gli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del decreto e che non hanno la dichiarazione di conformità.

Problemi operativi

Il committente degli impianti che abbia scoperto che l’impresa che ha effettuato o avrebbe dovuto effettuare i lavori non era in possesso dei requisiti regolamentari, potrà legittimamente rifiutarsi di pagare il compenso pattuito e potrà anche valutare di chiedere giudizialmente il risarcimento del danno.

In attesa di poter fornire ulteriori chiarimenti al riguardo, raccomandiamo i sigg.ri Clienti che dovessero cedere un immobile di prendere preventivo contatto con il notaio rogante (che dovrà operare un controllo sull’atto), al fine di chiarire la posizione della impiantistica.

Parimenti, nel caso di stipula di contratti di locazione, comodato o simili, appare oggi prudenziale far operare a ditte specializzate una verifica preliminare dell’impiantistica, che non dovrà essere obbligatoriamente adeguata, bensì solamente dichiarata conforme alle norme vigenti al momento della realizzazione.

Aspetto sanzionatorio

La sanzione per l’inosservanza di queste norme è amministrativa da 1.000 a 10mila euro.

 

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

 

18/03/2008