PREMI INAIL AL 16 MAGGIO

 

Termine per dichiarare le retribuzioni e versare la prima e seconda rata  

 

Nuovo calendario delle scadenze legate agli adempimenti riguardanti l’autoliquidazione INAIL 2019. L’ultima legge di bilancio ha infatti prorogato da febbraio a maggio il termine per la denuncia delle retribuzioni e per il pagamento dei premi in autoliquidazione 2018-2019 per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

 

La proroga dei termini è dovuta dalla revisione delle tariffe INAIL per l’assicurazione obbligatoria per il triennio 2019-2021. Le nuove tariffe in vigore dal 1° gennaio 2019 sono applicabili solo sulla rata 2019 e non anche sulla regolazione del premio relativo all’anno 2018.

In data 1° aprile 2019 sono stati pubblicati nell’area pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro i decreti interministeriali del 27 febbraio 2019 di approvazione delle nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

 

Riduzione dei premi per il 2019

La revisione dei premi, partendo dalla determina 385/2018, ha toccato il nomenclatore tariffario, il ricalcolo dei tassi medi, il meccanismo di oscillazione del tasso legato all’andamento infortunistico, la riduzione del tasso medio per prevenzione e l’aggiornamento delle modalità di applicazione delle tariffe.

Tra le conseguenze di maggiore interesse, vanno citate l’eliminazione di riferimenti ad attività poco significative o non compatibili con la gestione di inquadramento; la ridefinizione di lavorazioni già previste nelle precedenti tariffe, l’istituzione di nuove voci di tariffa non esistenti al tempo dell’ultima revisione tariffaria (Dm 12 dicembre 2000) e l’accorpamento di altre.

Tutto ciò ha comportato la contrazione delle voci di tariffa che sono passate dalle attuali 739 a 595.

Non cambia, invece, l’impianto del nuovo sistema tariffario, che resta articolato in quattro tariffe, corrispondenti alle gestioni industria, artigianato, terziario e altre attività (D.Lgs. 38/2000).

Inoltre, tra gli altri effetti occorre tenere presente che – a partire dal 1° gennaio 2019 – vengono meno il cosiddetto sconto “cuneo” previsto dalla legge 147/2013 (che il D.M. 22 ottobre 2018 aveva fissato al 15,24%) e lo sconto riservato al settore edilizia: questi due benefici si applicheranno soltanto alla regolazione 2018.

Nell’ambito della revisione, è stato anche abolito il premio supplementare per la silicosi e l’asbestosi (articolo 153 del Dpr 1124/1965), così come scende al 110 per mille il tasso massimo applicabile alle lavorazioni pericolose (rispetto all’attuale 130 per mille).

Non sono state toccate, però, le agevolazioni legate ad alcuni rapporti di lavoro: quella per i dipendenti assunti in sostituzione di maternità (per le aziende con meno di 20 dipendenti) e quella legata alle assunzioni di lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi.

Importanti novità riguardano anche le nuove modalità di determinazione dell’oscillazione del tasso: in sintesi, questa viene ancorata all’andamento infortunistico della Pat (la posizione assicurativa territoriale) nel suo complesso, così che la percentuale di riduzione o di aumento del premio sia applicata nella stessa misura a tutte le voci di tariffa presenti nella Pat, incluse quelle con anzianità minore del biennio.

 

Correzioni delle voci tariffa

In data 3 aprile scorso l’Inail, nel confermare le istruzioni operative, ha anche previsto che ove si riscontrino delle anomalie nell’attribuzione della nuova voce di tariffa, è possibile segnalarlo inviando una pec all’Istituto, al fine di ottenere la conseguente modifica delle basi di calcolo.

La sede territoriale competente, dopo le opportune verifiche, procederà alla «rielaborazione delle basi di calcolo» e alla relativa comunicazione agli interessati. Qualora la variazione non intervenga entro il 16 maggio, precisa l’Inail, le aziende procederanno al conteggio e al pagamento del premio secondo le basi di calcolo disponibili e successivamente le sedi ridetermineranno il premio utilizzando la funzione “rettifica autoliquidazione”.

 

Nuovo calendario della scadenze

Al fine di consentire l’applicazione delle nuove tariffe dei premi, le nuove scadenze sono:

• al 31 marzo 2019 il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l’INAIL rende disponibili al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo. Le nuove basi di calcolo saranno disponibili nel sito INAIL;

• al 16 maggio 2019 il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte;

• al 16 maggio 2019 il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento tramite F24  dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani,  per il pagamento in unica soluzione e per il pagamento della prima e seconda rata in caso di rateazione. Difatti, l’INAIL ha precisato che in caso di pagamento rateale il premio deve essere diviso in quattro rate, ma le prime due confluiscono nella rata con scadenza 16 maggio 2019, pertanto si avrà:

- 1° rata e 2° rata: 16 maggio 2019 pari al 50% del premio, senza maggiorazione di interessi;

- 3° rata: 16 agosto 2019 pari al 25% del premio, differita al 20 agosto 2019 con maggiorazione degli interessi;

- 4° rata: 18 novembre 2019 pari al 25% del premio con maggiorazione degli interessi;

• al 16 maggio 2019 il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni.

Il differimento dei termini disposto dalla citata legge di bilancio 2019 riguarda la Tariffa ordinaria dipendenti (tod) delle gestioni “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” ed “Altre Attività”, nonché la Tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la Tariffa dei premi del settore navigazione.

Restano confermati al 18 febbraio 2019 (in quanto il 16 febbraio 2019 è festivo) i termini di scadenza per il pagamento e per gli adempimenti relativi ai premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. Detti premi, per il 2019, in attesa della loro revisione, continueranno ad usufruire della riduzione pari al 15,24%.

 

 

02/04/2019

 

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