COMUNICAZIONE ANNUALE DEI LAVORI USURANTI

 

Comunicazione entro il 31 marzo con riferimento all’anno 2016

 

Il D.Lgs. 67/2011 ha previsto, per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, la possibilità di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento. Le lavorazioni oggetto di questo beneficio sono i lavori usuranti di cui all’art. 2 del D.M. Lavoro 19.05.1999.

Entro il prossimo 31 marzo dovrà essere inviata la comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti con riferimento all’annualità precedente (2016).

 

Ai fini del monitoraggio dei lavoratori impegnati in queste lavorazioni, è necessario comunicare annualmente attraverso il modello LAV_US il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto lavorazioni usuranti.

 

Tipologie dei lavori usuranti

L’adempimento ha lo scopo di consentire il monitoraggio da parte della Direzione Territoriale del Lavoro e agli Istituti previdenziali competenti, del beneficio contributivo che, nonostante le riduzioni apportate dal D.L. n. 201/2011, garantisce ai lavoratori che svolgono mansioni riconosciute come usuranti o particolarmente faticose uno “sconto” sui requisiti pensionistici. Si tratta di:

·     lavori particolarmente usuranti (art.2, D.M. Lavoro 19 maggio 1999), come:

-      lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;

-      lavori in cassoni ad aria compressa;

-      lavori svolti dai palombari;

-      lavori ad alte temperature;

-      lavorazione del vetro cavo;

-      lavori espletati in spazi ristretti – con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;

-      lavori di asportazione dell’amianto;

·     lavori notturni (art.1, D.Lgs. n. 66/03);

Il “lavoratore notturno” è chi svolge almeno parte del suo orario di lavoro o almeno tre ore del suo tempo        di lavoro giornaliero (secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro) durante il “periodo notturno”, cioè un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Secondo lo stesso decreto legislativo, in difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno (in caso di lavoro a tempo parziale il limite minimo è riproporzionato). Il lavoro notturno è considerato usurante se organizzato in turni (almeno sei ore in cui è compresa la fascia indicata come “periodo notturno”) o se il lavoro è svolto in modo ordinario in periodi notturni (per almeno tre ore).

·     lavorazioni svolte da addetti alla c.d. linea catena (art.1, co.1, lett.c), D.Lgs. n. 67/11 ed elencate nell’allegato 1 dello stesso decreto):

-      prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;

-      lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti etc;

-      macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;

-      costruzione di autoveicoli e di rimorchi;

-      apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;

-      elettrodomestici;

-      altri strumenti e apparecchi;

-      confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori etc;

-      confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo;

·     conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (art.1, co.1, lett.d), D.Lgs. n. 67/11).

 

Soggetti obbligati alla comunicazione

La comunicazione può essere effettuata dai seguenti soggetti:

- datori di lavoro privati, direttamente o a mezzo di propri dipendenti;

- imprese utilizzatrici, con riguardo a lavoratori somministrati, impegnati nel “lavoro a catena” e nel “lavoro notturno”;

- consulenti del lavoro e altri soggetti abilitati, ai sensi della L. 12/1979, a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente;

- altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all’amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, quali gli agrotecnici e gli agrotecnici laureati in relazione alle imprese che abbiano conferito loro un incarico di direzione, amministrazione o gestione.

 

Dati da comunicare

La comunicazione dovrà essere effettuata indicando presso quali unità produttive sono state svolte le lavorazioni. Il modello da utilizzare (LAV_US) è, esclusivamente, quello predisposto dal Ministero del

Lavoro all’interno del proprio sito internet.

I dati richiesti sono:

- denominazione della ditta;

- indirizzo della sede legale;

- codice fiscale e partita Iva;

- matricola Inps;

- CSC (codice statico contributivo) – dato non obbligatorio;

- CA (codice di autorizzazione) – dato non obbligatorio;

- codice cliente Inail;

- altro Ente previdenziale;

- elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività (indirizzo dell’unità produttiva; codice sede Inps; Pat Inail; numero lavoratori);

- documento di identità del soggetto che effettua la comunicazione;

- nominativo che effettua la comunicazione (se diverso dal datore di lavoro);

- codice fiscale di chi effettua la comunicazione (se diverso dal datore di lavoro);

- e-mail.

 

Procedura

Per effettuare la comunicazione è necessario accreditarsi al sistema se non si è ancora registrati sul sito

“cliclavoro.gov.it” e compilare online il modello LAV_US di monitoraggio.

 

Sanzioni

La sanzione amministrativa, in capo al datore di lavoro, nel caso di inadempimento ad una o entrambe le comunicazioni obbligatorie va da 500,00 a 1.500,00 euro per ciascuna inosservanza.

 

 

06/03/2017

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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