SANZIONI IN CASO DI LAVORO IRREGOLARE
Nuove sanzioni per il lavoro in nero
Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 5 del 4 marzo scorso, ha offerto chiarimenti in merito al regime sanzionatorio da applicare in caso di lavoro sommerso, irregolare e di violazione della disciplina in materia di durata media dell’orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali, in seguito alla conversione in Legge del decreto “Destinazione Italia”.
Il D.L. n. 145/2013 ha previsto una maggiorazione delle sanzioni amministrative che riguardano il “lavoro nero”, le violazioni della durata media dell’orario di lavoro e dei riposi settimanali e giornalieri. La legge di conversione ha modificato in maniera sostanziosa il regime sanzionatorio che era stato tracciato in un primo momento dal decreto. Occorre, pertanto, prestare molta attenzione nello stabilire gli importi delle varie sanzioni al tempo di consumazione dell’illecito e alla successione temporale delle norme. Con l’entrata in vigore della L. 9/2014 la maxisanzione per il lavoro “nero” non è più diffidabile ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 124/2004. Restano diffidabili le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della legge di conversione.
Ambito applicativo temporale
La circolare chiarisce la modalità di applicazione della c.d. maxisanzione per lavoro nero in relazione al momento in cui è stato commesso l’illecito, tenuto conto che il momento di consumazione dell’illecito coincide con la cessazione della condotta:
4 alle violazioni commesse prima del 24 dicembre 2013 si applica la pregressa disciplina;
4 alle violazioni commesse tra il 24 dicembre 2013 e il 21 febbraio 2014 compreso si applicano le sanzioni amministrative previste aumentate del 30% e la procedura di diffida;
4 alle violazioni commesse dal 22 febbraio 2014 si applicano le sanzioni aumentate del 30%, ma non la procedura di diffida.
Nuovi importi maxisanzioni
L’importo delle sanzioni amministrative di cui all’art. 3 del D.L. 22.02.2002 n. 12, convertito con modificazioni dalla L. 73/2002, è aumentato del 30%.
Alle violazioni previste non si applica la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. 124 del 2004.
Restano soggette alla procedura di diffida le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della L. 9/2014 di conversione del D.L. 145/2013:
• alle violazioni commesse prima del 24.12.2013: si applicherà la pregressa disciplina sia per quanto concerne la diffida che gli importi delle sanzioni;
• alle violazioni commesse dal 24.12.2013 e fino al 21.02.2014: si applicheranno le sanzioni amministrative) aumentate del 30% sia per la parte fissa sia per quella variabile e sarà applicabile la procedura di diffida;
• alle violazioni commesse dal 22.02.2014: si applicheranno le sanzioni amministrative aumentate del 30% sia per la parte fissa sia per quella variabile, ma non sarà più applicabile la procedura di diffida.
Tabella maxisanzione ordinaria
Tabella maxisanzione ridotta (ipotesi in cui il lavoratore risulti in regola in un successivo periodo)
Ipotesi di esclusione dall’applicazione del regime sanzionatorio della maxisanzione
Particolare “delicatezza rivestono le ipotesi di esclusione” dall’applicazione del provvedimento sanzionatorio.
Ricordiamo, ad esempio, l’ipotesi esaminata nella circolare n. 38/10 del Ministero del Lavoro che chiarisce: “non è soggetto alla maxisanzione il datore di lavoro che, antecedentemente al primo accesso in azienda del personale ispettivo o di una eventuale convocazione per l’espletamento del tentativo di conciliazione monocratica, regolarizzi sponta-neamente e, integralmente, per l’intera durata, il rapporto di lavoro, avviato originariamente senza una preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione”.
Più in particolare, fino alla scadenza del primo adempimento contributivo (giorno 16 del mese successivo a quello di inizio del rapporto), il datore di lavoro che non sia stato destinatario di accertamenti ispettivi o di una convocazione per l’espletamento del tentativo di conciliazione monocratica potrà evitare l’applicazione della maxisanzione anche con la sola comunicazione al Centro per l’impiego da cui risulti la data di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro (fermi restando i successivi adempimenti previdenziali e la piena sanzionabilità anche della tardiva comunicazione ai sensi dell’art. 19, co. 3, del D.Lgs. n. 276/03).
Le cose, invece, cambiano quando sono scaduti i termini per l’effettuazione degli adempimenti di carattere contributivo. In tal caso, infatti, il datore di lavoro sempre in assenza di accertamenti ispettivi o di una convocazione per l’espletamento del tentativo di conciliazione monocratica potrà andare esente dalla maxisanzione esclusivamente qualora proceda a denunciare spontaneamente la propria situazione debitoria entro e non oltre 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi riferiti al primo periodo di paga e sempreché il versamento degli interi importi dei contributi o premi dovuti agli Istituti previdenziali per tutto il periodo di irregolare occupazione sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia, in uno col pagamento della sanzione civile di cui all’art. 116, co. 8, lett. b), della L. n. 388/00 e previa comunicazione al Centro per l’impiego da cui risulti la data di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro (ferma restando la sanzionabilità anche della tardiva comunicazione ai sensi dell’art. 19, co. 3, del D.Lgs. n. 276/03).
Pertanto, una volta scaduti i termini per l’effettuazione degli adempimenti contributivi e comunque entro i successivi 12 mesi, sempre antecedenti ad eventuali ispezioni l’esclusione dalla maxisanzione è data esclusivamente dall’assolvimento degli obblighi contributivi.
Nuovi importi delle somme aggiuntive
Le “somme aggiuntive”, che non sono sanzioni, da versare per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14 D.Lgs. 81/2008, sono aumentate del 30%, sia se adottate dagli ispettori del Lavoro che se adottate dai funzionari delle AA.SS.LL.
I nuovi importi da versare a titolo di somme aggiuntive sono pari a:
• € 1.950,00 nell’ipotesi di sospensione per il lavoro irregolare;
• € 3.250,00 nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza.
I nuovi importi trovano applicazione per tutte le richieste di revoca effettuate dal 24.12.2013, anche se riferite a condotte poste in essere in precedenza.
Nuovi importi sanzioni orario di lavoro
Con il D.L. n. 145 del 23.12.2013, oltre alla maggiorazione della maxisanzione sul lavoro irregolare, è stata prevista la decuplicazione delle sanzioni in materia di orario di lavoro (art. 18 bis commi 3-4 del D.Lgs. n. 66 del 08.04.2003). La legge di conversione del D.L. ne ha previsto la riduzione al doppio, senza modificare la struttura e l’ambito di applicazione delle sanzioni.
• Le violazioni riguardanti l’orario medio settimanale e i riposi settimanali e giornalieri commesse fino al 23.12.2013 saranno assoggettate al pregresso regime sanzionatorio;
• quelle consumate dal 24.12.2013 saranno sanzionate con importi raddoppiati.
Al fine di individuare il momento della consumazione dell’illecito, i periodi di riferimento per la contestazione delle violazioni devono interamente ricadere dopo il 24.12.2013 perché elementi strutturali della fattispecie indispensabile per la verifica di un’eventuale condotta illecita.
Tabella sanzioni orario di lavoro
29/04/2014