IN ARRIVO LE LETTERE PER GLI SCOSTAMENTI DA SPESOMETRO NEL 2016

 

Le posizioni non coerenti sanabili col ravvedimento operoso

 

Con provvedimento del 8 ottobre 2018 l’Agenzia delle Entrate comunica l’invio di lettere di compliance nei confronti dei contribuenti che hanno omesso di dichiarare, in parte o completamente, il loro volume di affari, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, il c.d. spesometro.

 

La comunicazione verrà inviata alla casella di posta certificata Pec del soggetto destinatario, oppure ad un indirizzo di posta ordinaria e sarà anche consultabile alla voce Cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Nella stessa comunicazione saranno indicati anche gli strumenti di cui avvalersi per richiedere maggiori informazioni o per manifestare eventuali elementi a propria giustificazione.

 

Contenuto della comunicazione

«Gentile contribuente, il volume d'affari che ha dichiarato è diverso da quello che risulta dallo spesometro. Se è così, può rimediare pagando la differenza delle imposte dovute, con interessi e sanzioni ridotte, grazie al ravvedimento. Se invece ritiene di avere dichiarato il giusto, può fornire le spiegazioni, così come può chiedere maggiori informazioni al Fisco». Saranno queste - almeno per quanto riguarda i contenuti - le nuove lettere che invitano il contribuente al ravvedimento “spontaneo” per regolarizzare eventuali anomalie.

Nella comunicazione si mettono a disposizione dei contribuenti le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi Iva, mediante lo spesometro. Nella comunicazione si segnala che il contribuente ha omesso, in tutto o in parte, di dichiarare l’effettivo volume d’affari conseguito.

 

Elementi della comunicazione

La comunicazione conterrà i seguenti dati:

- codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;

- numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;

- codice atto;

- totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi Iva e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali (queste ultime al netto dell’Iva determinata secondo l’aliquota ordinaria), comunicate dal contribuente stesso con lo spesometro;

- modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata.

 

Possibili iniziative da parte del contribuente

Se il contribuente ritiene corretta la comunicazione del Fisco, può avvalersi del ravvedimento, che potrà essere posto in essere a prescindere dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui gli interessati abbiano avuto formale conoscenza. Il ravvedimento è precluso solo in caso di notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità, cosiddetti avvisi bonari a seguito di controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni presentate.

Qualora il contribuente rilevi delle inesattezze nella comunicazione ricevuta, può fornire chiarimenti e produrre l’idonea documentazione, utilizzando il canale di assistenza Civis.

 

Regolarizzazione mediante ravvedimento operoso spontaneo

Se il titolare di partita Iva, destinatario della comunicazione, riconosce i dati presenti nella lettera, può porre rimedio e regolarizzare la sua posizione mediante lo strumento del ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa, versando le maggiori imposte dovute e pagando le sanzioni ridotte, la cui entità è graduata in funzione del tempo trascorso dalla commissione della violazione fino alla sua regolarizzazione.

Definizioni col ravvedimento operoso (infedele dichiarazione)

La dichiarazione integrativa “pro fisco” può essere presentata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata l’originaria dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un minor credito o un maggior debito.

Per la presentazione della dichiarazione integrativa, configurandosi l’ipotesi di “dichiarazione infedele” è prevista una sanzione del 90% delle maggiori imposte o del minor credito generato, in caso di errori rilevabili in sede di accertamento (omessa e/o errata indicazione di redditi). Il ravvedimento operoso può essere utilizzato per sanare la posizione del contribuente prima che siano iniziati provvedimenti accertativi nei suoi confronti, versando la maggiore imposta dovuta, gli interessi di mora e la sanzione:

 

Tipo di violazione

Termine di ravvedimento

sanzione del 90% ridotta

Qualsiasi tipo di violazione

(let. b dell’art. 13)

Entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno

11,25%

(1/8 del 90%)

Qualsiasi tipo di violazione

(let. b-bis dell’art. 13)

Entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo

12,86%

(1/7 del 90%)

Qualsiasi tipo di violazione

(let. b-ter dell’art. 13)

Successivamente al termine di presentazione della dichiarazione successiva (oltre 2 anni)

15%

(1/6 del 90%)

 

Non è invece possibile il ricorso a tale procedura quando il soggetto destinatario della comunicazione abbia ricevuto la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o in generale di accertamento, nonché la comunicazioni di irregolarità a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (36-bis) o da un controllo formale (36-ter).

 

Cassetto fiscale e canale Civis

Il contribuente può accedere al proprio cassetto fiscale, se registrato e in possesso delle credenziali rilasciate dalla Agenzia delle Entrate, oppure delegare un intermediario, previa sottoscrizione dellapposito regolamento.

 

 

22/10/2018

 

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