LICENZIAMENTI COLLETTIVI PIU' CARI DAL 2018

 

Fino al raddoppio del contributo di licenziamento

 

Il comma 2 dell’art. 16 il disegno di Legge di Bilancio relativo al 2018 (A.S. n. 2960) prevede un significativo aumento del contributo di ingresso alla Naspi a carico delle aziende che potranno in essere procedure di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991 n. 223. Stante il disegno di legge, dovrebbe rimanere invariata l'aliquota percentuale per i licenziamenti individuali.

 

La misura prevista dal Governo si inserisce in un piano che persevera nel perseguire la stabilità dei rapporti lavorativi, disincentivando le cessazioni. Essa riguarderà i licenziamenti collettivi effettuati, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dalle aziende rientranti nell’ambito di operatività della CIGS, come tali tenute al pagamento della contribuzione ex art. 23 del D.Lgs. 148/2015 (contributo ordinario dello 0,90%, più un contributo addizionale in caso di domanda del trattamento).

 

Normativa attuale

Il contributo -una sorta di "tassa" a carico dei datori di lavoro che licenziano personale e che serve a finanziare l'ammortizzatore sociale- è detto anche ticket di licenziamento ed è stato introdotto, a carico dei datori di lavoro, dall’art. 2, co. 3 e seguenti della L. 92/2012, in relazione a tutti i casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato suscettibili di far sorgere, in capo al lavoratore, il diritto alla Naspi, indipendentemente dal possesso del requisito contributivo e dall’effettiva percezione.

Ad oggi la normativa prevede che, in caso di licenziamento, il datore di lavoro debba pagare, per ciascun licenziamento, il contributo Naspi calcolato sulla base della anzianità aziendale del lavoratore con un tetto massimo di trentasei mesi. Per l’anno 2017, nel massimo il contributo è pari 1.469,95 euro [(1.195 x 41%) x 3 anni].

In caso di rapporti inferiori a 12 mesi, scatta la rideterminazione in proporzione al numero di mesi lavorati (intesi come periodo di almeno 15 giorni). Ad esempio, se si interrompe un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo 10 mesi, vanno versata 408,29 euro.

Nel caso di licenziamento collettivo la cui procedura si chiuda senza accordo sindacale il contributo Naspi è moltiplicato per tre (= 4.409,85 euro).

 

Novità dal 2018

Nel 2018, a seguito dell’aumento dell’aliquota percentuale (dal 41% all’82% del massimale Naspi), sostanzialmente il contributo raddoppierà: 2.939,90 euro (per ciascun lavoratore) in caso di procedura di licenziamento collettivo conclusasi con accordo sindacale. Che moltiplicato per tre, in caso di licenziamento collettivo conclusosi senza accordo sindacale, diventa una somma di 8.819,70 euro.

La nuova aliquota percentuale non si applicherà ai datori di lavoro che abbiano già avviato la procedura di licenziamento collettivo alla data del 20 ottobre 2017 anche qualora la stessa dovesse concludersi nel 2018.

Tale contributo di ingresso interesserà le aziende che rientrano nel campo di applicazione della integrazione salariale straordinaria.

La norma in corso di approvazione non menziona (per ora) le aziende che fanno ricorso al Fondo di integrazione salariale o ai Fondi alternativi bilaterali.

 

Ambito applicativo

Potrà trattarsi di licenziamenti per "riduzione di personale" in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o lavoro, in numero non inferiore a cinque nell’arco di 120 giorni, da imprese con più di 15 dipendenti, all’esito della procedura di cui all’art. 24 della L 223/1991; ovvero di licenziamenti (uno o più) posti in essere da aziende ammesse all’integrazione salariale straordinaria, che, nel corso dell’attuazione del programma, ritengano di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi ex art. 4 della medesima legge.

Per rientrare nell’ambito di applicazione della nuova norma in esame, le procedure di licenziamento collettivo avviate ai sensi di quest’ultimo articolo devono, però, aver avuto inizio successivamente al 20 ottobre 2017 (data che rappresenta lo spartiacque per l’applicazione del rincaro).

 

Modalità di versamento

Il pagamento deve essere eseguito in unica soluzione, tramite UniEmens, entro il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si sia verificata la risoluzione del rapporto, pena l’applicazione, stante la valenza "contributiva" delle somme di cui si tratta, dell’ordinaria disciplina sanzionatoria prevista in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria a carico delle aziende.

 

Settori esclusi

Tra le fattispecie non soggette al versamento del contributo si annoverano, oltre alle ipotesi di dimissioni consensuali le interruzioni nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere, i licenziamenti conseguenti a cambi d’appalto cui siano seguite assunzioni presso altri datori in forza di clausole della contrattazione collettiva, i licenziamenti intervenuti nell’ambito di procedure di incentivo all’esodo dei lavoratori prossimi a pensione (ex art. 4 della L. 92/2012).

 

 

01/12/2017

 

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