DETRAZIONE IVA VARIABILE PER LE OPERAZIONI DATATE 2018 E RICEVUTE NEL 2019

 

Limiti alla detrazione per le fatture datate 31/12/2018

 

Per le fatture ricevute nei primi giorni del mese di gennaio prossimo non sarà più possibile detrarre l’Iva nel mese di competenza, pur avendo ricevuto e registrato il documento entro il termine per la liquidazione periodica, posticipando l’esercizio del diritto alla detrazione al periodo successivo, creando così un disallineamento tra esigibilità e detraibilità dell’imposta.

 

Le operazioni a cavallo d’anno potrebbero creare problemi sul piano operativo e finanziario, per l’esercizio della detrazione Iva sulle emesse e datate 2018, ma che il cessionario/committente riceve all’inizio del 2019. Le difficoltà diventano ancora più marcate con l’introduzione della fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019.

 

Normativa di riferimento

Il D.L. 50/2017, convertito dalla L. 96/2017, ha apportato modifiche agli art. 19 (detrazione dell’imposta) e 25 (registrazione delle fatture di acquisto) del D.P.R. 633/72 per le fatture e le bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.

Con la circolare n. 1/E/2018 del 17 gennaio 2018 l’Agenzia delle Entrate, richiamando anche i principi comunitari e la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue, ha chiarito che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo d’imposta nel corso del quale ricorrono due requisiti: quello sostanziale dell’esigibilità dell’imposta e quello formale del possesso della fattura. Al più tardi, il diritto alla detrazione può essere esercitato entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati i due menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno.

È da quel momento che il soggetto passivo può operare, previa registrazione della fattura secondo le modalità previste dall’art. 25 del D.P.R. 633/1972, la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.

 

Termini per esercitare la detrazione

Pertanto, a differenza di quanto accaduto fino al mese di novembre, con una fattura datata 30 novembre e ricevuta ad esempio il 5 dicembre, che poteva essere inclusa nella liquidazione del mese di novembre, dal mese di dicembre, per le fatture datate 31/12/2018 e ricevute ad esempio il 7 gennaio 2019, non è possibile detrarre l’imposta nella liquidazione del 16 gennaio, ma occorrerà attendere il 18 febbraio per i contribuenti mensili ed il 16 maggio 2019 per quelli trimestrali.

Come districarsi quindi dal complesso intreccio normativo per le operazioni di fine anno 2018? Sono quattro i casi in cui le imprese potranno trovarsi:

1) fatture per operazioni effettuate nel 2018 ricevute e registrate entro la fine dell’anno Ø il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nella liquidazione di dicembre 2018, il 16 gennaio per i mensili e 18 marzo 2019 per i trimestrali.

2) fatture per operazioni effettuate a dicembre 2018 ricevute nello stesso mese, ma registrate nel 2019 (la c.d. "fattura dimenticata") Ø il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al più tardi nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2018, entro il 30 aprile 2019, e si renderà necessaria la predisposizione di un registro Iva sezionale, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione annuale 2018.

3) fatture per operazioni effettuate a dicembre 2018, ma ricevute a gennaio del 2019 Ø si potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta solo nel 2019 (anche se le fatture sono state ricevute e registrate entro il 15 gennaio), nella liquidazione del 18 febbraio per i mensili e del 18 marzo 2019 per i trimestrali. Se la fattura viene ricevuta a febbraio, per i mensili la liquidazione sarà il 18 marzo 2019.

4) fatture per operazioni effettuate nel 2019 e ricevute nel 2019 Ø si potrà esercitare il diritto alla detrazione nel mese in cui è stata effettuata l’operazione, anche se la fattura è stata ricevuta ed annotata entro il 15 del mese successivo.

 

Fatture differite da DDT

Le stesse regole e limitazioni valgono anche per le fatture differite: una fattura differita cartacea ricevuta a dicembre potrà concorrere alla liquidazione dell’Iva di tale mese, mentre se il recapito avviene a gennaio 2019, l’Iva dovrà essere detratta con riferimento all’anno 2019, con la liquidazione al 18 febbraio per i contribuenti mensili, o al 16 maggio 2019 per quelli trimestrali.

In termine di fatturazione elettronica, saranno cartacee le fatture differite riferite a DDT di dicembre 2018 se prodotte entro il prossimo 31 dicembre, mentre saranno elettroniche, in formato Xml se emesse dal 1° gennaio 2019.

 

Raccomandazioni per la fine dell'anno

Siccome non sono improbabili divergenze di opinioni tra il committente/ricevente della fattura e chi la deve datare ed emettere, per non mettere in “difficoltà” il cessionario/committente e permettergli la detrazione nel mese di dicembre, si possono suggerire i seguenti approcci:

a) evitare l’utilizzo di strumenti tracciati (ad esempio la pec o la raccomandata) per documenti datati 2018;

b) evitare l’utilizzo della fatturazione elettronica per documenti datati 2018, anche se già attrezzati, in quanto la trasmissione del Xml ad inizio 2019 determina la consegna del documento nel 2019 e la detrazione con la liquidazione del 18 febbraio se mensili o del 16 maggio 2019 se trimestrali. Inoltre l’emissione di fatture elettroniche nel 2018, anticipa gli obblighi di conservazione sostitutiva per tale anno, necessitando una distinzione con le altre fatture analogiche (cartacee).

 

 

21/12/2018

 

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