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NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

 

Il medico competente, ai sensi dell’art. 2 c. 1, lett. h del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., è un professionista in possesso di una specializzazione in medicina del lavoro (o in medicina preventiva dei lavoratori oppure in igiene e medicina preventiva o in medicina legale), iscritto all’elenco nazionale dei medici competenti, reperibile sul sito del Ministero della Salute.

La nomina del medico competente, nei casi previsti, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., rientra tra gli obblighi del datore di lavoro o del dirigente.

 

Compiti

Il medico competente collabora con il datore di lavoro e il servizio di prevenzione e protezione per effettuare la valutazione dei rischi al fine di programmare una corretta sorveglianza sanitaria. La sorveglianza sanitaria rappresenta uno degli strumenti di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Nello svolgimento del suo ruolo il medico competente, ove nominato, istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore, informa ogni lavoratore sui risultati della sorveglianza sanitaria, comunica per iscritto al datore di lavoro, al RSPP e RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria, visita annualmente gli ambienti di lavoro o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi e partecipa alla riunione periodica annuale.

 

Nomina

La nomina del medico competente è obbligatoria in tutti i casi in cui il datore di lavoro deve organizzare il servizio di sorveglianza sanitaria a causa dei rischi connessi alle attività lavorative svolte all’interno dell’azienda. In sostanza, in tutte quelle situazioni in cui si rendono necessari accertamenti preventivi e periodici per poter verificare l’idoneità dello stato di salute dei lavoratori allo svolgimento delle mansioni loro assegnate.

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, qualora vi siano i presupposti, tutti i soggetti aziendali che la normativa vigente definisce come lavoratori e che svolgono la loro attività nell’ambito dell’organizzazione aziendale, a prescindere dal tipo di contratto.

L’art. 41, c. 1, lett. a del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. stabilisce quando debba essere attivata la sorveglianza sanitaria e per quali rischi e quali sono i rischi da indicare nelle cartelle sanitarie e nel giudizio di idoneità alla mansione specifica.

In particolare la sorveglianza sanitaria è obbligatoria, in presenza di esposizione dei lavoratori ai seguenti rischi:

- agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, radiazioni ionizzanti, microclima, atmosfere iperbariche);

- sostanze pericolose (chimiche, cancerogene, mutagene, sensibilizzanti);

- movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori;

- agenti biologici,

e nei seguenti casi:

- attività al videoterminale, ove la valutazione del rischio abbia evidenziato un’attività complessiva di 20 ore settimanali o superiore al videoterminale,

- lavoro notturno;

- lavori nei cassoni ad aria compressa;

- lavori in ambiente confinato;

- lavori su impianti elettrici ad alta tensione;

- mansioni/attività per cui è prevista per legge l’esclusione dell’assunzione di alcol e di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Si sottolinea che per taluni rischi sopra elencati la sorveglianza sanitaria viene attivata al superamento di valori limite di esposizione imposti dalla normativa e non soltanto in presenza del rischio stesso.

In tutti i casi in cui non è espressamente previsto dalla normativa è vietato effettuare la sorveglianza sanitaria, istituire la cartella sanitaria e rilasciare il giudizio di idoneità alla mansione.

Sulla base delle mansioni e dei rischi lavorativi presenti in azienda, il medico competente elabora il protocollo sanitario indicando gli esami clinici e/o strumentali cui sottoporre i lavoratori.

Ove necessario, il medico competente è nominato formalmente dal datore di lavoro o dal dirigente tramite una lettera di incarico, che deve contenere:

1. i dati dell’azienda incaricante;

2. i dati anagrafici del rappresentante legale dell’azienda;

3. l’elenco di tutte le mansioni che il medico competente dovrà svolgere nella suddetta azienda;

4. la data certa in cui la nomina viene effettuata;

5. la firma del datore di lavoro incaricante;

6. la firma del medico competente per accettazione.

 

Informazioni al medico competente

Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire al Medico Competente tutte le informazioni riguardanti:

la natura dei rischi in azienda

l’organizzazione del lavoro

la programmazione e l'effettuazione delle misure preventive e protettive

la descrizione degli impianti e dei processi produttivi

i dati che si riferiscono agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali

i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

L’art. 39 c. 6 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., prevede che il datore di lavoro, nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, possa nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento, il medico competente coordinatore.

La mancata nomina del medico competente può condurre a conseguenze sanzionatorie per il datore di lavoro sia sul piano civile sia su quello penale.

 

 

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Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

 

03/05/2022