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DAI QUOTIDIANI |
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APPROFONDIMENTI |
w Compensazione crediti IVA dal 2010 w Detassazione 50% per investimenti in macchinari (Tremonti-ter) w Agevolazioni per aumenti di capitale |
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Pag. 5 Pag. 6 Pag. 7 Pag. 8 Pag. 9 Pag. 10 |
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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ |
w Nuovo modello per le adesioni ai PVC e al contraddittorio w Incasso dei compensi professionali |
Pag. 11 Pag. 12 Pag. 14 Pag. 15 |
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STRUMENTIOPERATIVI |
w Anomalie negli studi di settore del triennio 2005-2007 w Registrazione del contratto di locazione |
Pag. 16 Pag. 17 Pag. 18 Pag. 19 Pag. 20 |
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IN AZIENDA |
w Obblighi informativi negli atti, nella corrispondenza e nel sito Web w Blocco delle credenziali generiche per comunicare con l’Agenzia Entrate |
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AGEVOLAZIONI |
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DAI QUOTIDIANI |
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RIVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI E RISERVE |
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·La rivalutazione degli immobili eseguita nel 2008 incrementa il patrimonio netto al 31.12.2008, comportando conseguenze dichiarative nella compilazione del prospetto delle riserve (righi 106/117, quadro RF, Unico SC). ·Se la rivalutazione è solo civilistica si determina un saldo attivo da qualificarsi, ai fini fiscali, quale riserva di utili non in sospensione d’imposta; se la rivalutazione è anche fiscale si forma un saldo attivo (fiscalmente, una riserva in sospensione d’imposta). |
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ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI |
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·L’assegnazione dei beni ai soci non è mai fiscalmente neutrale, nemmeno se è effettuata riducendo il capitale sociale per un importo pari al valore contabile dei beni assegnati. ·Per quanto riguarda l’IVA, le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto costituiscono cessioni di beni e sono assoggettate all’imposta. |
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CONTRATTO CON PERSONA DA NOMINARE E ACCONTI |
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·Le problematiche IVA in cui si può incorrere nelle ipotesi di contratto per persona da nominare sono sostanzialmente superate nel caso in cui, tra il pagamento degli acconti e quello del prezzo complessivo, decorra meno di un anno. ·Considerando le conseguenze contabili degli incassi di acconti, gli schemi di bilancio prevedono una specifica voce all’interno della categoria dei debiti. Gli anticipi ricevuti a fronte della cessione di beni (o prestazione di servizi) sono, infatti, classificati alla voce D.6-Acconti, nel passivo dello stato patrimoniale. |
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FABBRICATI RURALI ACCATASTATI ESCLUSI DA ICI |
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·I fabbricati rurali strumentali sono esclusi da Ici anche se il titolare non possiede terreni agricoli. Per l’accertamento della ruralità è determinante l’accatastamento. Se non è stata impugnata dal contribuente o dal Comune, la questione relativa alla sussistenza della ruralità non potrà essere più in discussione nel giudizio sull’Ici. Al contrario, in presenza di immobili privi di rendita, il giudice investito della controversia dovrà verificare le condizioni di ruralità. |
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CONTABILITÀ IN NERO SU FLOPPY DISK |
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·È valido l’accertamento induttivo basato sulla documentazione extracontabile senza la necessità di verifiche incrociate sui conti bancari e sui nominativi dei clienti quando si rinviene un floppy disk contenente la contabilità in nero. |
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VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI |
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·Sarà possibile mantenere anche nei bilanci 2009 il valore di costo delle partecipazioni iscritte nell’attivo circolante, anche se inferiore a quello di mercato. Una delle norme salva-bilanci contenute nel D.L. 185/2008 è stata infatti prorogata. L’Oic era intervenuto a chiarire il contenuto della norma con un apposito documento che torna utile e servirà ai fini applicativi. Il criterio di valutazione in deroga è applicabile temporaneamente sia con riguardo al bilancio di esercizio sia ai bilanci consolidati, ha indicato che l’obiettivo della norma è quello di consentire alle imprese di non svalutare i titoli detenuti nell’attivo circolante, continuando a valutarli al valore risultante dall’ultimo bilancio con eccezione per quei casi in cui la perdita assuma carattere durevole. Si può mantenere il costo quale criterio di valutazione anche per i titoli acquistati nell’esercizio. |
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ABOLIZIONE DEL LIBRO SOCI |
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·Il Tribunale di Verona ha stabilito che l’abolizione del libro soci nelle S.r.l. è una norma imperativa e che, conseguentemente, non è coerente con la L. 2/2009 il comportamento delle società che istituiscano o continuino a tenere il documento in via volontaristica. La legge che ha trasferito i dati al Registro Imprese ha natura imperativa e non lascerebbe spazio all’autonomia delle singole società. |
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MODELLO F23 |
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·L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, dal 18.09.2009, il software per la compilazione via Internet del modello F23. |
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MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA TRIBUTARIA |
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·La Corte di Cassazione ha precisato che il giudice tributario deve sempre indicare le motivazioni sottostanti ai criteri e alle ragioni che lo hanno indotto a ridurre i ricavi ed i corrispettivi oggetto di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria. In altri termini, il giudice non può decidere secondo criteri equitativi. |
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PATENTE A PUNTI SULLA SICUREZZA IN EDILIZIA |
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·In arrivo la patente a punti per le imprese “sicure”, che garantirà una corsia preferenziale per l’accesso agli appalti e ai finanziamenti pubblici. In una prima fase sarà rilasciata solo alle imprese edili, ma se il meccanismo si dimostrerà efficace potrà essere esteso anche ad altri settori. |
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SICUREZZA SUL LAVORO |
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·Il decreto correttivo di modifica del D. Lgs. 81/2008 sulla sicurezza prevede diverse disposizioni nell’ambito degli appalti pubblici e del settore edile in generale, caratterizzato da alti indici di infortunistica, introdotte anche su sollecitazione di molti operatori del settore. La novità più rilevante attiene all’estensione degli obblighi del datore di lavoro connessi ad appalti, finora applicabili alle fattispecie di affidamento dei soli lavori pubblici. Inoltre, è prevista l’applicazione degli obblighi connessi ai contratti di appalto anche per servizi e forniture ed è introdotta l’esenzione dalla redazione del DUVRI per i servizi di natura intellettuale. ·Previsti forti sconti di pena per gli imprenditori che rimuovono tempestivamente le irregolarità. |
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ADEGUAMENTO COMPENSI D’IMPOSTA |
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·I centri di assistenza fiscale ed i sostituti d’imposta, che hanno prestato assistenza fiscale nell’anno 2008, hanno diritto a percepire ulteriori somme a titolo di rivalutazione dei compensi loro spettanti per aver effettuato le operazioni di assistenza in questione. ·In particolare, si stabilisce che: - il compenso spettante ai sostituti d’imposta, per ciascun Modello 730/2008 elaborato e trasmesso, è elevato da € 12,34 a € 12,73; -
il compenso spettante ai CAF e ai professionisti abilitati, per ciascun
Modello 730/2008 ·Per la predisposizione e l’elaborazione delle dichiarazioni in forma congiunta il suddetto compenso spetta in misura doppia. |
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LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO |
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·L’Inail ha fornito indicazioni circa la possibilità di usufruire di una procedura telematica per l’effettuazione della comunicazione dei dati inerenti le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio. La procedura telematica si aggiunge ai canali già esistenti quali fax e contact center Inps/Inail e consente di effettuare sia la prima comunicazione che le eventuali successive variazioni. |
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COMUNICAZIONE OSPITALITÀ O ALLOGGIO A STRANIERI |
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·Il Ministero dell’Interno ha chiarito i termini per la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza dell’ospitalità o della concessione di alloggio agli stranieri interessati all’emersione. Le 48 ore per la comunicazione decorrono dalla data di presentazione della domanda di emersione. La comunicazione è obbligatoria per chiunque, a qualsiasi titolo, offra alloggio, ovvero ospiti uno straniero extracomunitario o apolide, anche se parente o affine o gli ceda in proprietà o godimento beni immobili rustici o urbani, posti in Italia. |
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FERMO AMMINISTRATIVO E CANCELLAZIONE DAL PRA |
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·L’Aci rende note alcune indicazioni del Ministero dell’Economia sulla
natura e sulle conseguenze del fermo amministrativo di autoveicoli. In
particolare, dal 16.09.2009 non sarà possibile dare seguito alle richieste di
cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico di un |
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CERTIFICATO D’ORIGINE PER LE MERCI |
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·Recependo le disposizioni comunitarie, l’Italia si è adeguata alle regole relative al rilascio del certificato di origine delle merci. Tale certificato deve essere richiesto alla Camera di Commercio dove si trova la merce da spedire o, in alternativa, dove l’impresa estera ha l’unità locale o la sede secondaria. ·I formulari sono gratuiti, mentre i diritti sono incassati dalla Camera di Commercio all’atto della vidimazione, ai sensi delle tariffe previste dalla legge n. 580/12193. |
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DICHIARAZIONI ICI PER GARAGE PERTINENZIALE |
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·Il garage pertinenziale all’abitazione nella quale risiede il contribuente impone l’obbligo di presentare la dichiarazione Ici entro il 30.09.2009, in quanto il Comune non è a conoscenza della condizione di pertinenza. Tuttavia, è specificato nelle istruzioni alla dichiarazione Ici che è opportuno chiedere preventivamente informazioni ai Comuni nei quali sono posti tali fabbricati. |
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APPROFONDIMENTO |
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Dal 2010 le compensazioni, mediante modello F24, dei crediti IVA annuali o relativi a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a € 10.000 annui, potranno essere effettuate dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. Pertanto, solo per i soggetti che compensano importi inferiori a € 10.000 annui nulla cambia, poiché l’operazione continua ad essere possibile dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce. Inoltre, per le compensazioni di crediti IVA per importi superiori a € 15.000 annui vi è l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, la dichiarazione è sottoscritta dal soggetto che esercita il controllo contabile (se presente) per attestare l’esecuzione dei controlli. Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili potrà essere innalzato a € 700.000, a decorrere dall’1.01.2010, con apposito decreto ministeriale. |
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DECORRENZA |
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Le nuove disposizioni sulle compensazioni dei crediti IVA hanno effetto dal 1.01.2010 (anche in relazione ai crediti maturati nel 2009). |
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IMPORTI |
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MODALITÀ COMPENSAZIONE |
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Importi annui fino a € 10.000,00
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Continua ad essere ammessa a partire dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva. |
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Importi annui superiori a € 10.000,00 |
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Potrà essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge (compensazione con utilizzo esclusivo di servizi telematici).
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I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione, ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini IVA, possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata.
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Importi annui superiori a € 15.000,00 |
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Il credito IVA (essendo superiore a € 10.000,00) è compensabile dal 16 del mese successivo alla presentazione della relativa dichiarazione o istanza.
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COMUNICAZIONE DATI IVA |
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La presentazione della dichiarazione annuale entro il mese di febbraio implica l’esonero dall’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA. |
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L’art. 5 D.L. 78/2009 ha disposto una detassazione per gli acquisti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007. L’incentivo, a favore dei titolari di reddito di impresa, vale a decorrere dagli investimenti effettuati nel periodo 1.07.2009-30.06.2010. Sono, pertanto, esclusi i lavoratori autonomi. Il beneficio consiste nell’esclusione dall’imposizione sul reddito del 50% del valore degli investimenti. L’agevolazione vale solo ai fini Ires e Irpef e non ha riflessi ai fini Irap; può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti. Per gli aspetti non disciplinati dalla norma, la dottrina prevalente fa riferimento ai chiarimenti forniti in occasione delle precedenti formulazioni della detassazione degli investimenti. |
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BENEFICIARI |
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Titolari di reddito d’impresa
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· Imprese individuali. · Società di persone. · Società di capitali ed enti commerciali. · Consorzi tra imprese. · Società cooperative e di mutua assicurazione. · Enti non commerciali che producono reddito d’impresa. · Banche e assicurazioni. |
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Soggetti esclusi |
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· Titolari di reddito di lavoro autonomo. · Persone fisiche esercenti attività agricola (nei limiti previsti da art. 32 Tuir). · Enti non commerciali non titolari di reddito d’impresa. |
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INVESTIMENTI AMMESSI |
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Sono agevolabili gli investimenti in macchinari e attrezzature effettuati dal 1.07.2009 al 30.06.2010.
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Beni esclusi |
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· Beni usati. · Beni non rientranti nella divisione 28 della tabella Ateco (es.: immobili, autoveicoli e computer). |
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AGEVOLAZIONE |
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Calcolo |
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· L’agevolazione consiste nell’esclusione dall’imposizione sul reddito (Ires/Irpef) del 50% del valore degli investimenti effettuati. · L’agevolazione non ha effetto ai fini Irap. |
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Si concretizza in una variazione in diminuzione dell’imponibile in dichiarazione dei redditi (anche con incremento della perdita riportabile nei successivi esercizi). |
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Esempi |
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Individuazione importo detassabile |
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Il bonus sulla capitalizzazione consiste nella possibilità di ridurre il reddito imponibile ai fini fiscali delle società di capitali e di persone con una variazione in diminuzione del 3% dell’aumento di capitale perfezionato da persone fisiche. La norma fissa un tetto massimo ai conferimenti agevolabili, pari a € 500.000,00. È possibile fruire dello sconto fiscale per il periodo in corso alla data di perfezionamento dell’aumento di capitale e per i 4 successivi.L’agevolazione riguarda solo gli aumenti di capitale sociale mediante conferimenti e non ogni generico incremento del patrimonio netto. Ciò significa che, a stretto rigore letterale, sia i versamenti a fondo perduto, sia quelli in conto futuro aumento di capitale eseguiti dai soci persone fisiche non sono ricompresi tra le operazioni che permettono di ottenere la variazione diminutiva del 3% sull’imponibile. Il conferimento deve essere eseguito nel periodo 5.08.2009 - 5.02.2010. |
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IMPORTO |
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Si presume un rendimento del 3% annuo che è escluso da imposizione fiscale. |
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Per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell’aumento di capitale e per i 4 periodi di imposta successivi. |
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Aumento di capitale eseguito tra il 5.08 e il 31.12.2009 |
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Detassazione fruibile nei periodi di imposta 2009-2013. |
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Aumento di capitale eseguito tra il 1.01 e il 5.02.2010 |
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Detassazione fruibile nei periodi di imposta 2010-2014. |
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VALORE MASSIMO |
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L’agevolazione compete per aumenti di capitale di importo fino a € 500.000,00. |
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Esempio n. 1 |
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Risparmio fiscale massimo per società di capitali |
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MODALITÀ DI FRUIZIONE |
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Variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi della società interessata dall’aumento di capitale. |
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Se la società presenta un risultato di esercizio in perdita, sembra plausibile che l’effetto dell’agevolazione sia di incrementare la misura della perdita riportabile. |
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Società di persone |
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La variazione in diminuzione del reddito imponibile della società derivante dal bonus per l’aumento di capitale sarà utilizzata non dalla società stessa ma dai suoi soci persone fisiche nell’ambito del proprio modello Unico. |
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Esempio n. 2 |
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Calcolo agevolazione fiscale per soggetti Ires |
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Con un emendamento al D.L. 78/2009, in sede di conversione in legge, è stata introdotta la possibilità di aderire al cosiddetto scudo fiscale: la normativa prevede il rimpatrio in Italia o la regolarizzazione con mantenimento delle attività all’estero delle attività finanziarie e patrimoniali detenute al di fuori del territorio dello Stato, in violazione della disciplina sul monitoraggio fiscale, da una data non successiva al 31.12.2008. Il principale effetto dell’emersione consiste nella preclusione delle attività di accertamento tributario e contributivo per periodi di imposta ancora accertabili. L’adesione allo scudo non può costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente né in sede amministrativa, né giudiziaria. Si evidenziano gli elementi essenziali, anche sulla base della circolare provvisoria emanata dall’Agenzia delle Entrate, precisando che è allo studio un intervento normativo correttivo finalizzato ad ampliare la copertura offerta dallo scudo fiscale anche alle fattispecie tributarie penalmente rilevanti, nonché ad esentare dall’obbligo di segnalazione, ai fini delle norme antiriciclaggio, i professionisti e gli intermediari che assistono il contribuente. |
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SOGGETTI INTERESSATI |
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Fiscalmente residenti nel territorio dello Stato |
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· Persone fisiche (anche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo). · Enti non commerciali. · Società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5 Tuir.
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Soggetti esclusi |
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Restano esclusi gli enti commerciali, nonché le società, siano esse società di persone o società di capitali, ad eccezione delle società semplici. |
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OGGETTO |
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Attività finanziarie e patrimoniali, detenute fuori del territorio dello Stato senza l’osservanza delle disposizioni sul monitoraggio fiscale. |
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A partire da una data non successiva al 31.12.2008. |
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EMERSIONE |
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Rimpatrio in Italia |
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Attività detenute in Paesi extra Ue. |
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Regolarizzazione
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Attività detenute in Stati Ue e in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa. |
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TERMINI |
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Dichiarazione riservata |
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La dichiarazione riservata delle attività emerse può essere presentata dal 15.09.2009 al 15.04.20101, attraverso gli intermediari abilitati (banche, SIM, ecc.). |
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IMPOSTA STRAORDINARIA |
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Pari al 5% dell’importo indicato nella dichiarazione |
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Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell’imposta straordinaria. |
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Nota1 |
· In base alle modifiche oggetto di studio è previsto l’anticipo del termine per la presentazione della dichiarazione al 15.12.2009. |
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Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale, il D. Lgs. 214/2008 ha istituito la scheda di trasporto, in grado di identificare tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto, che costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento delle responsabilità nei confronti di tali soggetti. La scheda di trasporto, dal 19.07.2009, deve essere compilata dal committente prima di ogni viaggio e deve essere conservata a bordo del veicolo adibito al trasporto a cura del vettore. |
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TRASPORTI INTERESSATI |
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Dal 19.07.2009 |
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Attività di autotrasporto merci per conto di terzi in ambito nazionale. |
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Esenzioni |
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· Trasporti in conto proprio. · Trasporti di collettame effettuati per conto terzi. · Trasporti esclusi dal campo di applicazione della L. 298/1974. |
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SOGGETTI INTERESSATI |
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ADEMPIMENTI |
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Committente il trasporto (o delegato) |
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· Può essere: - cedente; - acquirente; - terzo soggetto. |
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Compilazione e sottoscrizione del documento per ogni veicolo prima dell’inizio del trasporto.
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Vettore |
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Conservazione del documento a bordo del veicolo (per tutta la durata del viaggio). |
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Sub-vettori |
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Quando un vettore a cui è stato affidato l’incarico dal committente si avvale di altri vettori, con cui ha stipulato altri contratti di trasporto (sub-vettori), il vettore, rispetto alla porzione di trasporto affidata al sub-vettore, deve redigere una nuova scheda di trasporto, essendo impossibile la modifica o l’integrazione di quella redatta dall’originario committente per la prima operazione di trasporto. |
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SOSTITUZIONE |
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La scheda di trasporto può essere sostituita da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta (con data certa). |
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DOCUMENTI EQUIPOLLENTI |
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Devono contenere tutti gli elementi della scheda di trasporto |
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· Documento di trasporto (DDT). · Lettera di vettura internazionale CMR. · Documenti doganali. · Documenti di cabotaggio. · Documenti di accompagnamento dei prodotti soggetti ad accisa. · Ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, accordi o convenzioni internazionali o altra norma nazionale. |
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La contrazione stimata per il 2009 del prodotto interno lordo reale, nell’ordine del 5%, crea inevitabili tensioni nella gestione finanziaria delle imprese, in molti casi aggravata dall’allungamento dei tempi di incasso dei crediti, che possono generare difficoltà nel rispetto delle scadenze di rimborso dei prestiti bancari precedentemente contratti in un ambito economico diverso. Obiettivo di un recente accordo bancario è favorire la continuità dell’afflusso di credito al sistema produttivo, fornendo alle piccole e medie imprese, con adeguate prospettive economiche ed in grado di provare la continuità aziendale, liquidità sufficiente per superare la fase di maggior difficoltà e arrivare al momento della ripresa economica nelle migliori condizioni possibili. |
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IMPRESE INTERESSATE |
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Sono ammissibili alle operazioni di moratoria sui debiti le piccole e medie imprese.
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Continuità aziendale |
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Le PMI devono avere una situazione economica e finanziaria che possa provare la continuità aziendale.
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Azienda “in bonis” |
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Imprese che alla data del 30.09.2008 avevano esclusivamente posizioni classificate dalla banca “in bonis”.
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MORATORIA SUI DEBITI
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Rate mutuo |
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Sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo. |
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Leasing |
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Sospensione per 12 mesi (leasing immobiliare) ovvero per 6 mesi (leasing mobiliare) del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing. |
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Anticipazioni sui crediti a breve termine |
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Allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili. |
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SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICAPITALIZZAZIONE |
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Rafforzamento patrimoniale |
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Le banche si impegnano a favorire il processo di rafforzamento patrimoniale da parte delle piccole e medie imprese. |
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Finanziamento specifico |
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Le banche aderenti all’accordo si impegnano a prevedere un apposito finanziamento per le imprese che realizzano tali processi di rafforzamento patrimoniale.
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DECORRENZA |
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· L’accordo è entrato in vigore il 3.08.2009. · Le domande potranno essere presentate fino al 30.06.2010. · Le banche che comunicano all’ABI di aderire all’accordo si impegnano a renderlo operativo entro 45 giorni dall’adesione. |
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Nota1 |
· I crediti in ristrutturazione sono le posizioni che hanno subito un riscadenziamento, una riduzione del debito e degli interessi e che danno luogo a una perdita per la banca. · I crediti a sofferenza, invece, sono quei crediti ormai scaduti o per cassa per i quali la banca prevede il rischio di insolvenza e la irrecuperabilità. |
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La disciplina energetica degli edifici è contenuta nel D. Lgs. 19.08.2005, n. 192. Tale normativa è stata successivamente modificata dal D. Lgs. 29.12.2006, n. 311 e da ultimo dal D.L. 112/2008. In particolare, l’art. 35 c. 2-bis ha disposto l’abrogazione dei cc. 3 e 4 dell’art. 6 e dei cc. 8 e 9 dell’art. 15 del D. Lgs. 192/2005, i quali prevedevano l’obbligo di allegazione dell’attestato di qualificazione energetica agli atti di trasferimento a titolo oneroso (e la messa a disposizione nel caso di locazione) e le rispettive sanzioni di nullità. Le norme di alcune Regioni, invece, continuano a pretendere che la certificazione sia allegata ai rogiti di compravendita, nonché ai contratti di locazione. |
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DAL 1.07.2009 |
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A partire dal 1.07.2009 tutti gli immobili (salvo specifiche eccezioni) devono essere dotati dell’attestato di certificazione energetica (ACE). |
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SOGGETTI OBBLIGATI |
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Costruttore
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Grava in capo al costruttore l’obbligo di dotazione riferito agli immobili di nuova costruzione o che abbiano subito interventi di “ristrutturazione importante” (realizzati in forza di permesso di costruire ovvero DIA, rispettivamente richiesto e presentata in data successiva all’8.10.2005). |
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Venditore |
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Per tutti gli altri edifici (immobili “vecchi”), l’obbligo di dotazione è previsto in capo al venditore. |
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SANZIONI |
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Il costruttore che non consegni al proprietario, contestualmente all’immobile, l’originale della certificazione energetica è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore a € 5.000,00 e non superiore a € 30.000,00. |
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Per gli edifici realizzati o ristrutturati in forza di
permesso di costruire o DIA, rispettivamente richiesto e presentata in un
periodo compreso tra l’8.10.2005 ed il 31.12.2008, la certificazione |
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La certificazione energetica è elemento che subordina il rilascio del certificato di agibilità. |
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ATTI NOTARILI |
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Immobili dotati di certificazione energetica |
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· La parte alienante può: - consegnare la certificazione all’acquirente; - non consegnare la certificazione all’acquirente poiché, già consegnata prima dell’atto, oppure poichè la parte alienante si impegnerà ad eseguire la consegna.
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Immobili non dotati di certificazione energetica |
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· Le parti, compiutamente informate dal notaio, saranno da quest’ultimo sollecitate a regolamentare su chi gravi l’obbligo di dotare l’edificio della certificazione. · Tale pattuizione non consente di evitare la sanzione amministrativa in capo al costruttore. |
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Immobili di superficie utile inferiore o uguale a 1.000 mq |
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· Il proprietario “consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile” può ricorrere ad un’autodichiarazione, in cui afferma che: - l’edificio è di classe energetica G; - i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molti alti. |
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TRASFERIMENTO DI EDIFICI |
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“Vecchio” edificio |
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Pur non essendo sanzionata la mancata dotazione della
certificazione |
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Edificio “nuovo” o con importante ristrutturazione |
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· Anche in questa ipotesi vale quanto detto sopra, compresa la possibilità di pattuire liberamente a carico di chi graverà l’obbligo della dotazione della certificazione. · In tale ipotesi, inoltre, il notaio evidenzierà al costruttore la sanzione a suo carico. |
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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ |
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È stato approvato il nuovo modello di comunicazione di adesione ai processi verbali di constatazione e ai contenuti degli inviti al contraddittorio, che deve essere utilizzato dal 6.09.2009. |
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AMBITO DI APPLICAZIONE |
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Adesione ai PVC |
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· Imposte sui redditi. · IVA. |
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Adesione agli inviti al contraddittorio |
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· Imposte sui redditi. · IVA. · Altre imposte indirette. |
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DECORRENZA |
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Dal 6.09.2009 è obbligatorio usare il nuovo modello. |
Esempio |
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Modello comunicazione di adesione ai PVC |
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Paolo Rossi 09 10 2009 x x Alfa
S.r.l. Rappresentante
legale 10 06 2007 Comune
di Milano Carta
d’identità AB123XY 20100 Via
Verdi, 100 MI Milano R 5 0 2 F 1 0 C 0 6 L A P S S R 01 1960 03 MI Milano Paolo
Rossi 2 6 0 0 01 20096 09 1234 Agenzia
delle Entrate – Ufficio Milano Alfa
S.r.l. Milano |
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Per quanto concerne il criterio di imputazione al periodo di imposta dei compensi dei professionisti, le norme fiscali adottano il c.d. “principio di cassa”, secondo cui concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo i compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo di imposta. L’applicazione del principio di cassa può determinare problematiche interpretative nelle ipotesi in cui il committente/debitore utilizzi, per estinguere l’obbligazione, strumenti diversi dal contante quali, ad esempio, assegni bancari e/o circolari o carte di credito. |
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PRINCIPIO DI CASSA |
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· Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra: (+) l’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta; (-) l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso. |
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ASSEGNO BANCARIO E CIRCOLARE |
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· Gli assegni bancari e circolari rappresentano titoli di credito che si sostanziano nell’ordine scritto, impartito alla propria banca (o l’impegno della banca stessa), di pagare a terzi, o a sé stessi, una precisa somma di denaro. · La differenza principale fra queste 2 diverse modalità di pagamento risiede, unicamente, nel maggior grado di garanzia offerto dall’assegno circolare rispetto a quello bancario: - con l’assegno bancario il traente ordina alla propria banca (trattario) di pagare per proprio conto una somma ad un soggetto (prenditore); - con l’assegno circolare, invece, è la banca stessa che si impegna a pagare la somma indicata sull’assegno al soggetto beneficiario. |
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CRITERIO DI IMPUTAZIONE TEMPORALE
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Il momento in cui il titolo di credito (e quindi le somme in esso rappresentate) entra nella disponibilità del professionista si verifica all’atto della materiale consegna del titolo dall’emittente al ricevente, mentre non può essere attribuita alcuna rilevanza alla circostanza che il versamento sul conto corrente del prenditore intervenga in un momento successivo (e in un diverso periodo d’imposta) [R.M. 29.05.2009, n. 138/E]. |
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Assegno bancario |
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Rileva il momento in cui il professionista viene a conoscenza del pagamento e, quindi, all’atto della materiale consegna del titolo. |
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Bonifico bancario |
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Rileva il giorno in cui il creditore riceve la comunicazione da parte della banca dell’avvenuto accreditamento delle somme a lui dovute. |
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Carta di credito |
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Rileva il momento in cui il creditore riceve comunicazione dell’avvenuto accreditamento delle somme spettanti. |
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DATI ESEMPIO |
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· Un professionista, per una prestazione effettuata nell’anno “n”, ha emesso fattura in data 31.12.”n”. · Il versamento dell’assegno in banca è avvenuto in data 5.01.”n+1”. · Il soggetto chiede se la prestazione sia imponibile ad Irpef nell’anno “n” oppure “n+1”. |
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Nel caso di specie, il provento deve concorrere alla formazione della base imponibile del reddito di lavoro autonomo relativo al periodo di imposta “n”. |
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Esempio n. 1 |
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Fattura del commercialista al proprio cliente |
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Esempio n. 2 |
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Scritture contabili del professionista |
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· Emissione fattura |
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31.12.n |
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P |
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Clienti |
a |
Diversi |
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1.248,00 |
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E |
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a |
Prestazioni professionali |
1.000,00 |
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P |
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a |
Contributo integrativo 4% |
40,00 |
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P |
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a |
IVA su vendite |
208,00 |
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Emissione fattura cliente. |
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· Incasso del compenso |
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31.12.n |
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|
P |
Diversi |
a |
Clienti |
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1.248,00 |
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P |
|
Cassa assegni |
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1.048,00 |
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P |
|
Credito per rit. d’acconto subite |
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200,00 |
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Incasso fattura. |
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· Versamento assegno in banca |
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5.01.n+1 |
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P |
P |
Banca c/c |
a |
Cassa assegni |
|
1.048,00 |
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Versamento assegno banca. |
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Le imposte determinate sulla base della disciplina fiscale rappresentano un costo di gestione che deve essere accantonato in bilancio nel rispetto del principio di competenza. Il pagamento del saldo, dato dalla differenza tra imposte complessivamente dovute e acconti pagati, avviene generalmente entro il 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. |
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BILANCIO |
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I debiti tributari devono essere indicati al netto dei crediti di imposta che siano legalmente compensabili. |
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In tal modo è evidente l’esatta percezione dell’impegno finanziario richiesto dalla società. |
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Eccezione |
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Fanno eccezione i crediti chiesti a rimborso (che devono essere esposti separatamente nell’attivo dello Stato patrimoniale alla voce C.II.4-bis). |
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NOTA INTEGRATIVA |
|
È opportuno che sia data ampia spiegazione della compensazione effettuata. |
|
Crediti e debiti tributari sono indicati nei loro importi originari. |
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Esempio n. 1 |
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Rilevazione contabile dei debiti tributari per società di capitali |
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31.12.08 |
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E E 22 |
|
Imposte dell’esercizio non deducibili fiscalmente |
a |
Diversi |
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10.000,00 |
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|
P C II 4-bis |
|
a |
Acconto Irap |
3.000,00 |
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|
|
P C II 4-bis |
|
a |
Acconto Ires |
5.000,00 |
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|
|
P C II 4-bis |
|
a |
R.A. interessi attivi c/c |
500,00 |
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P D 12 |
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a |
Debiti tributari |
1.500,00 |
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|
Rilevazione debito residuo per imposte 2008, al netto degli acconti versati |
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16.06.09 |
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P D 4 |
Diversi |
a |
Banca c/c |
|
4.500,00 |
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|
P D 12 |
|
Debiti tributari |
|
|
1.500,00 |
|
||
|
P C II 4-bis |
|
Acconto Irap |
|
|
2.000,00 |
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|
P C II 4-bis |
|
Acconto Ires |
|
|
1.000,00 |
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|
Pagamento saldo imposte 2008 e acconti 2009 |
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Esempio n. 2 |
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Credito determinato da acconti versati in misura superiore all’imposta definitiva per società di capitali |
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31.12.08 |
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||
|
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|
|
|
|
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|
Diversi |
a |
Diversi |
|
8.700,00 |
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|
E E 22 |
|
Imposte dell’esercizio non deducibili fiscalmente |
|
|
8.000,00 |
|
||
|
P C II 4-bis |
|
Credito Ires eserc. succ. |
|
|
500,00 |
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|
P C II 4-bis |
|
Credito Irap eserc. succ. |
|
|
200,00 |
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|
P C II 4-bis |
|
a |
Acconto Irap |
3.200,00 |
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||
|
|
P C II 4-bis |
|
a |
Acconto Ires |
5.000,00 |
|
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|
|
P C II 4-bis |
|
a |
R.A. interessi attivi c/c |
500,00 |
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Rilevazione imposte 2008 con credito residuo Ires ed Irap |
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La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135, c. 3 Codice Civile e si considerano produttive di reddito agrario. |
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SOGGETTI INTERESSATI |
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· Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che esercitano le attività agricole di cui all’art. 2135 Codice Civile. · Società di persone, società a responsabilità limitata e cooperative che rivestono la qualifica di società agricola che optano per la determinazione del reddito su base catastale. |
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AMBITO OGGETTIVO |
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· Rientrano tra le attività agricole connesse di cui all’art. 2135 Codice Civile anche le produzioni di: - energia elettrica e calorica derivante da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche; - carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo; - prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo. |
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REDDITO AGRARIO |
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· La qualificazione come attività agricole connesse comporta l’applicazione del principio di tassazione del reddito su base catastale in luogo di quella analitica, a condizione che le fonti di produzione dell’energia provengano prevalentemente dal fondo.
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