N

 

DAI QUOTIDIANI

w  Sintesi

Pag. 2

 

$

 

APPROFONDIMENTI

w  Compensazione crediti IVA dal 2010

w  Detassazione 50% per investimenti in macchinari (Tremonti-ter)

w  Agevolazioni per aumenti di capitale

w  Scudo fiscale

w  Scheda di trasporto

w  Sospensione dei debiti bancari delle PMI

w  Certificazione energetica negli atti notarili

Pag. 4

 

Pag. 5

Pag. 6

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Pag. 8

Pag. 9

Pag. 10

 

Ë

 

AMMINISTRAZIONE

E CONTABILITÀ

w  Nuovo modello per le adesioni ai PVC e al contraddittorio

w  Incasso dei compensi professionali

w  Rilevazione contabile dei debiti tributari

w  Pannelli fotovoltaici per i produttori agricoli

Pag. 11

Pag. 12

Pag. 14

Pag. 15

 

 

STRUMENTI

OPERATIVI

w  Anomalie negli studi di settore del triennio 2005-2007

w  Registrazione del contratto di locazione

w  Trasferta del dipendente

w  Lavoro occasionale accessorio

w  Pensione di reversibilità ai superstiti

Pag. 16

Pag. 17

Pag. 18

Pag. 19

Pag. 20

 

F

 

IN AZIENDA

w  Obblighi informativi negli atti, nella corrispondenza e nel sito Web

w  Blocco delle credenziali generiche per comunicare con l’Agenzia Entrate

 

Pag. 21

 

Pag. 22

 

 

AGEVOLAZIONI

w  Incentivi per l’autotrasporto

w  Fondo per l’Innovazione Tecnologica

Pag. 23

Pag. 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

N

 

DAI QUOTIDIANI

Sintesi

 

RIVALUTAZIONE

DEGLI IMMOBILI

E RISERVE

 

·La rivalutazione degli immobili eseguita nel 2008 incrementa il patrimonio netto al 31.12.2008, comportando conseguenze dichiarative nella compilazione del prospetto delle riserve (righi 106/117, quadro RF, Unico SC).

·Se la rivalutazione è solo civilistica si determina un saldo attivo da qualificarsi, ai fini fiscali, quale riserva di utili non in sospensione d’imposta; se la rivalutazione è anche fiscale si forma un saldo attivo (fiscalmente, una riserva in sospensione d’imposta).

 

ASSEGNAZIONE

DEI BENI

AI SOCI

 

·L’assegnazione dei beni ai soci non è mai fiscalmente neutrale, nemmeno se è effettuata riducendo il capitale sociale per un importo pari al valore contabile dei beni assegnati.

·Per quanto riguarda l’IVA, le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto costituiscono cessioni di beni e sono assoggettate all’imposta.

 

CONTRATTO

CON PERSONA

DA NOMINARE

E ACCONTI

 

·Le problematiche IVA in cui si può incorrere nelle ipotesi di contratto per persona da nominare sono sostanzialmente superate nel caso in cui, tra il pagamento degli acconti e quello del prezzo complessivo, decorra meno di un anno.

·Considerando le conseguenze contabili degli incassi di acconti, gli schemi di bilancio prevedono una specifica voce all’interno della categoria dei debiti. Gli anticipi ricevuti a fronte della cessione di beni (o prestazione di servizi) sono, infatti, classificati alla voce D.6-Acconti, nel passivo dello stato patrimoniale.

 

FABBRICATI

RURALI

ACCATASTATI

ESCLUSI DA ICI

 

·I fabbricati rurali strumentali sono esclusi da Ici anche se il titolare non possiede terreni agricoli. Per l’accertamento della ruralità è determinante l’accatastamento. Se non è stata impugnata dal contribuente o dal Comune, la questione relativa alla sussistenza della ruralità non potrà essere più in discussione nel giudizio sull’Ici. Al contrario, in presenza di immobili privi di rendita, il giudice investito della controversia dovrà verificare le condizioni di ruralità.

 

CONTABILITÀ

IN NERO

SU FLOPPY DISK

 

·È valido l’accertamento induttivo basato sulla documentazione extracontabile senza la necessità di verifiche incrociate sui conti bancari e sui nominativi dei clienti quando si rinviene un floppy disk contenente la contabilità in nero.

 

VALUTAZIONE

DELLE

PARTECIPAZIONI

 

·Sarà possibile mantenere anche nei bilanci 2009 il valore di costo delle partecipazioni iscritte nell’attivo circolante, anche se inferiore a quello di mercato. Una delle norme salva-bilanci contenute nel D.L. 185/2008 è stata infatti prorogata. L’Oic era intervenuto a chiarire il contenuto della norma con un apposito documento che torna utile e servirà ai fini applicativi. Il criterio di valutazione in deroga è applicabile temporaneamente sia con riguardo al bilancio di esercizio sia ai bilanci consolidati, ha indicato che l’obiettivo della norma è quello di consentire alle imprese di non svalutare i titoli detenuti nell’attivo circolante, continuando a valutarli al valore risultante dall’ultimo bilancio con eccezione per quei casi in cui la perdita assuma carattere durevole. Si può mantenere il costo quale criterio di valutazione anche per i titoli acquistati nell’esercizio.

 

ABOLIZIONE

DEL LIBRO SOCI

 

·Il Tribunale di Verona ha stabilito che l’abolizione del libro soci nelle S.r.l. è una norma imperativa e che, conseguentemente, non è coerente con la L. 2/2009 il comportamento delle società che istituiscano o continuino a tenere il documento in via volontaristica. La legge che ha trasferito i dati al Registro Imprese ha natura imperativa e non lascerebbe spazio all’autonomia delle singole società.

 

MODELLO F23

 

·L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, dal 18.09.2009, il software per la compilazione via Internet del modello F23.

 

MOTIVAZIONE

DELLA SENTENZA

TRIBUTARIA

 

·La Corte di Cassazione ha precisato che il giudice tributario deve sempre indicare le motivazioni sottostanti ai criteri e alle ragioni che lo hanno indotto a ridurre i ricavi ed i corrispettivi oggetto di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria. In altri termini, il giudice non può decidere secondo criteri equitativi.

 

PATENTE

A PUNTI

SULLA SICUREZZA

IN EDILIZIA

 

·In arrivo la patente a punti per le imprese “sicure”, che garantirà una corsia preferenziale per l’accesso agli appalti e ai finanziamenti pubblici. In una prima fase sarà rilasciata solo alle imprese edili, ma se il meccanismo si dimostrerà efficace potrà essere esteso anche ad altri settori.

 


 

N

Sintesi (segue)

 

SICUREZZA

SUL LAVORO

 

·Il decreto correttivo di modifica del D. Lgs. 81/2008 sulla sicurezza prevede diverse disposizioni nell’ambito degli appalti pubblici e del settore edile in generale, caratterizzato da alti indici di infortunistica, introdotte anche su sollecitazione di molti operatori del settore. La novità più rilevante attiene all’estensione degli obblighi del datore di lavoro connessi ad appalti, finora applicabili alle fattispecie di affidamento dei soli lavori pubblici. Inoltre, è prevista l’applicazione degli obblighi  connessi ai contratti di appalto anche per servizi e forniture ed è introdotta l’esenzione dalla redazione del DUVRI per i servizi di natura intellettuale.

·Previsti forti sconti di pena per gli imprenditori che rimuovono tempestivamente le irregolarità.

 

ADEGUAMENTO

COMPENSI
SOSTITUTI

D’IMPOSTA

 

·I centri di assistenza fiscale ed i sostituti d’imposta, che hanno prestato assistenza fiscale nell’anno 2008, hanno diritto a percepire ulteriori somme a titolo di rivalutazione dei compensi loro spettanti per aver effettuato le operazioni di assistenza in questione.

·In particolare, si stabilisce che:

-        il compenso spettante ai sostituti d’imposta, per ciascun Modello 730/2008 elaborato e trasmesso, è elevato da € 12,34 a € 12,73;

-        il compenso spettante ai CAF e ai professionisti abilitati, per ciascun Modello 730/2008
elaborato e trasmesso, è elevato da € 15,43 a € 15,92.

·Per la predisposizione e l’elaborazione delle dichiarazioni in forma congiunta il suddetto compenso spetta in misura doppia.

 

LAVORO OCCASIONALE

ACCESSORIO

 

·L’Inail ha fornito indicazioni circa la possibilità di usufruire di una procedura telematica per l’effettuazione della comunicazione dei dati inerenti le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio. La procedura telematica si aggiunge ai canali già esistenti quali fax e contact center Inps/Inail e consente di effettuare sia la prima comunicazione che le eventuali successive variazioni.

 

COMUNICAZIONE

OSPITALITÀ

O ALLOGGIO

A STRANIERI

 

·Il Ministero dell’Interno ha chiarito i termini per la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza dell’ospitalità o della concessione di alloggio agli stranieri interessati all’emersione. Le 48 ore per la comunicazione decorrono dalla data di presentazione della domanda di emersione. La comunicazione è obbligatoria per chiunque, a qualsiasi titolo, offra alloggio, ovvero ospiti uno straniero extracomunitario o apolide, anche se parente o affine o gli ceda in proprietà o godimento beni immobili rustici o urbani, posti in Italia.

 

FERMO

AMMINISTRATIVO

E CANCELLAZIONE

DAL PRA

 

·L’Aci rende note alcune indicazioni del Ministero dell’Economia sulla natura e sulle conseguenze del fermo amministrativo di autoveicoli. In particolare, dal 16.09.2009 non sarà possibile dare seguito alle richieste di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico di un
veicolo, qualora risulti ancora iscritto un fermo amministrativo.

 

CERTIFICATO

D’ORIGINE

PER LE MERCI

 

·Recependo le disposizioni comunitarie, l’Italia si è adeguata alle regole relative al rilascio del certificato di origine delle merci. Tale certificato deve essere richiesto alla Camera di Commercio dove si trova la merce da spedire o, in alternativa, dove l’impresa estera ha l’unità locale o la sede secondaria.

·I formulari sono gratuiti, mentre i diritti sono incassati dalla Camera di Commercio all’atto della vidimazione, ai sensi delle tariffe previste dalla legge n. 580/12193.

 

DICHIARAZIONI  ICI

PER  GARAGE

PERTINENZIALE

 

·Il garage pertinenziale all’abitazione nella quale risiede il contribuente impone l’obbligo di presentare la dichiarazione Ici entro il 30.09.2009, in quanto il Comune non è a conoscenza della condizione di pertinenza. Tuttavia, è specificato nelle istruzioni alla dichiarazione Ici che è opportuno chiedere preventivamente informazioni ai Comuni nei quali sono posti tali fabbricati.

 


 


$

 

APPROFONDIMENTO

Compensazione crediti IVA dal 2010

 

Dal 2010 le compensazioni, mediante modello F24, dei crediti IVA annuali o relativi a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a € 10.000 annui, potranno essere effettuate dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. Pertanto, solo per i soggetti che compensano importi inferiori a € 10.000 annui nulla cambia, poiché l’operazione continua ad essere possibile dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce. Inoltre, per le compensazioni di crediti IVA per importi superiori a € 15.000 annui vi è l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, la dichiarazione è sottoscritta dal soggetto che esercita il controllo contabile (se presente) per attestare l’esecuzione dei controlli. Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili potrà essere innalzato a € 700.000, a decorrere dall’1.01.2010, con apposito decreto ministeriale.

 

DECORRENZA

 

Le nuove disposizioni sulle compensazioni dei crediti IVA hanno effetto dal 1.01.2010 (anche in relazione ai crediti maturati nel 2009).

 

IMPORTI

 

MODALITÀ COMPENSAZIONE

 

 

 

Importi annui

fino a € 10.000,00

 

Normativa invariata

 

Continua ad essere ammessa a partire dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva.

 

 

 

Importi annui superiori a € 10.000,00

 

Potrà essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge (compensazione con utilizzo esclusivo di servizi telematici).

 

Compensazione

credito annuale

Dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale.

 

Compensazione

infrannuale

Dal 16 del 2° mese successivo a quello di chiusura del trimestre.

 

 

 

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione, ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini IVA, possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata.

 

Poiché l’attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione IVA decorre dal 1.02, la compensazione potrà essere effettuata dal 16.03 (in caso di presentazione entro il mese di febbraio), salvo modifiche.

 

 

 

Importi annui superiori

a € 15.000,00

 

Il credito IVA (essendo superiore a € 10.000,00) è compensabile dal 16 del mese successivo alla presentazione della relativa dichiarazione o istanza.

 

È richiesta l’apposizione del visto di conformità di soggetto abilitato o attestazione del soggetto che esercita il controllo contabile.

 

COMUNICAZIONE

DATI IVA

 

La presentazione della dichiarazione annuale entro il mese di febbraio implica l’esonero dall’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA.

 


 

$

Detassazione 50% per investimenti  

 

in macchinari (Tremonti-ter)

 

L’art. 5 D.L. 78/2009 ha disposto una detassazione per gli acquisti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007. L’incentivo, a favore dei titolari di reddito di impresa, vale a decorrere dagli investimenti effettuati nel periodo 1.07.2009-30.06.2010. Sono, pertanto, esclusi i lavoratori autonomi. Il beneficio consiste nell’esclusione dall’imposizione sul reddito del 50% del valore degli investimenti. L’agevolazione vale solo ai fini Ires e Irpef e non ha riflessi ai fini Irap; può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

Per gli aspetti non disciplinati dalla norma, la dottrina prevalente fa riferimento ai chiarimenti forniti in occasione delle precedenti formulazioni della detassazione degli investimenti.

 

BENEFICIARI

 

Titolari di reddito

d’impresa

 

·       Anche di nuova costituzione

·       Non assume rilevanza il regime contabile adottato

 

·     Imprese individuali.

·     Società di persone.

·     Società di capitali ed enti commerciali.

·     Consorzi tra imprese.

·     Società cooperative e di mutua assicurazione.

·     Enti non commerciali che producono reddito d’impresa.

·     Banche e assicurazioni.

 

 

 

 

 

Soggetti esclusi

 

·     Titolari di reddito di lavoro autonomo.

·     Persone fisiche esercenti attività agricola (nei limiti previsti da art. 32 Tuir).

·     Enti non commerciali non titolari di reddito d’impresa.

 

 

 

 

 

INVESTIMENTI

AMMESSI

 

Sono agevolabili gli investimenti in macchinari e attrezzature effettuati dal 1.07.2009 al 30.06.2010.

 

Compresi nella divisione 28 della tabella ATECO.

 

 

 

 

 

Beni esclusi

 

·     Beni usati.

·     Beni non rientranti nella divisione 28 della tabella Ateco (es.: immobili, autoveicoli e computer).

 

 

 

 

 

AGEVOLAZIONE

 

Calcolo

 

·     L’agevolazione consiste nell’esclusione dall’imposizione sul reddito (Ires/Irpef) del 50% del valore degli investimenti effettuati.

·     L’agevolazione non ha effetto ai fini Irap.

 

 

 

Si concretizza in una variazione in diminuzione dell’imponibile in dichiarazione dei redditi (anche con incremento della perdita riportabile nei successivi esercizi).

 

Esempi

 

Individuazione importo detassabile

 

 

 

DATI

 

 

·      Acquisto macchinario: € 1.000.000,00.

·      Utile 2010: € 600.000,00.

 

Detassazione pari al 50% dell’investimento

€ 1.000.000,00 x 50%

=

500.000,00

Utile tassabile (differenza tra utile e detassazione)

€ 600.000,00 - € 500.000,00

=

100.000,00

 

DATI

 

 

·      Acquisto macchinario: € 200.000,00.

·      Perdita 2010: € 50.000,00.

 

Detassazione pari al 50% dell’investimento

€ 200.000,00 x 50%

=

100.000,00

Perdita riportabile agli esercizi successivi

€ 50.000,00 + € 100.000,00

=

150.000,00

 

 

 

:

 

divisione 28 tabella ateco

 


 

$

Agevolazione per aumenti di capitale 

 

Il bonus sulla capitalizzazione consiste nella possibilità di ridurre il reddito imponibile ai fini fiscali delle società di capitali e di persone con una variazione in diminuzione del 3% dell’aumento di capitale perfezionato da persone fisiche. La norma fissa un tetto massimo ai conferimenti agevolabili, pari a € 500.000,00. È possibile fruire dello sconto fiscale per il periodo in corso alla data di perfezionamento dell’aumento di capitale e per i 4 successivi.

L’agevolazione riguarda solo gli aumenti di capitale sociale mediante conferimenti e non ogni generico incremento del patrimonio netto. Ciò significa che, a stretto rigore letterale, sia i versamenti a fondo perduto, sia quelli in conto futuro aumento di capitale eseguiti dai soci persone fisiche non sono ricompresi tra le operazioni che permettono di ottenere la variazione diminutiva del 3% sull’imponibile. Il conferimento deve essere eseguito nel periodo 5.08.2009 - 5.02.2010.

 

IMPORTO

 

Si presume un rendimento del 3% annuo che è escluso da imposizione fiscale.

 

Per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell’aumento di capitale e per i 4 periodi di imposta successivi.

 

 

 

 

 

Aumento di capitale

eseguito tra il 5.08

e il 31.12.2009

 

Detassazione fruibile nei periodi di imposta 2009-2013.

 

 

 

 

 

 

 

Aumento di capitale

eseguito tra il 1.01

e il 5.02.2010

 

Detassazione fruibile nei periodi di imposta 2010-2014.

 

 

 

 

 

 

 

VALORE

MASSIMO

 

L’agevolazione compete per aumenti di capitale di importo fino a € 500.000,00.

 

Esempio n. 1

 

Risparmio fiscale massimo per società di capitali

 

 

 

• Agevolazione massima

€ 500.000,00 x 3%

=

15.000,00

• Risparmio fiscale annuo

€ 15.000,00 x 27,50%1

=

4.125,00

• Risparmio complessivo

€ 4.125,00 x 5 anni

=

20.625,00

 

Nota1

·      Aliquota Ires 27,50%.

·      Nel caso le precisazioni ministeriali estendessero l’agevolazione anche ai fini Irap, il risparmio fiscale aumenterebbe dal 27,50% al 31,40%.

 

 

 

MODALITÀ

DI

FRUIZIONE

 

Variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi della società interessata dall’aumento di capitale.

 

Se la società presenta un risultato di esercizio in perdita, sembra plausibile che l’effetto dell’agevolazione sia di incrementare la misura della perdita riportabile.

 

 

 

 

 

Società

di persone

 

La variazione in diminuzione del reddito imponibile della società derivante dal bonus per l’aumento di capitale sarà utilizzata non dalla società stessa ma dai suoi soci persone fisiche nell’ambito del proprio modello Unico.

 

Esempio n. 2

 

Calcolo agevolazione fiscale per soggetti Ires

 

 

 

Dati

 

 

·      Aumento di capitale sociale eseguito in data 30.11.2009: € 300.000,00.

·      Imponibile fiscale della società: € 500.000,00.

 

• Rendimento escluso da imposizione fiscale

€ 300.000,00 x 3%

=

9.000,00

• Imponibile fiscale 2009

€ 500.000,00 - € 9.000,00

=

491.000,00

• Ires 2009 (27,50%)

€ 491.000,00 x 27,50%

=

135.025,00

• Risparmio fiscale anno 2009

€ 9.000,00 x 27,50%

=

2.475,00

• Risparmio fiscale complessivo

€ 2.475,00 x 5 anni

=

12.375,00

 

 

 


 

$

Scudo fiscale  

 

Con un emendamento al D.L. 78/2009, in sede di conversione in legge, è stata introdotta la possibilità di aderire al cosiddetto scudo fiscale: la normativa prevede il rimpatrio in Italia o la regolarizzazione con mantenimento delle attività all’estero delle attività finanziarie e patrimoniali detenute al di fuori del territorio dello Stato, in violazione della disciplina sul monitoraggio fiscale, da una data non successiva al 31.12.2008. Il principale effetto dell’emersione consiste nella preclusione delle attività di accertamento tributario e contributivo per periodi di imposta ancora accertabili. L’adesione allo scudo non può costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente né in sede amministrativa, né giudiziaria.

Si evidenziano gli elementi essenziali, anche sulla base della circolare provvisoria emanata dall’Agenzia delle Entrate, precisando che è allo studio un intervento normativo correttivo finalizzato ad ampliare la copertura offerta dallo scudo fiscale anche alle fattispecie tributarie penalmente rilevanti, nonché ad esentare dall’obbligo di segnalazione, ai fini delle norme antiriciclaggio, i professionisti e gli intermediari che assistono il contribuente.

 

SOGGETTI

INTERESSATI

 

Fiscalmente

residenti

nel territorio

dello Stato

 

·        Persone fisiche (anche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo).

·        Enti non commerciali.

·        Società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5 Tuir.

 

Interessati dalla normativa sul monitoraggio fiscale (quadro RW di Unico).

 

 

 

 

 

Soggetti esclusi

 

Restano esclusi gli enti commerciali, nonché le società, siano esse società di persone o società di capitali, ad eccezione delle società semplici.

 

 

 

 

 

OGGETTO

 

Attività finanziarie e patrimoniali, detenute fuori del territorio dello Stato senza l’osservanza delle disposizioni sul monitoraggio fiscale.

 

A partire da una data non successiva al 31.12.2008.

 

 

 

 

 

EMERSIONE

 

Rimpatrio in Italia

 

Attività detenute in Paesi extra Ue.

 

 

 

 

 

Regolarizzazione

 

ovvero

Rimpatrio in Italia

 

Attività detenute in Stati Ue e in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.

 

 

 

 

 

TERMINI

 

Dichiarazione

riservata

 

La dichiarazione riservata delle attività emerse può essere presentata dal 15.09.2009 al 15.04.20101, attraverso gli intermediari abilitati (banche, SIM, ecc.).

 

 

 

 

 

IMPOSTA

STRAORDINARIA

 

Pari al 5% dell’importo indicato nella dichiarazione

 

Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell’imposta straordinaria.

 

Nota1

·       In base alle modifiche oggetto di studio è previsto l’anticipo del termine per la presentazione della dichiarazione al 15.12.2009.

 

:

 

fac simile dichiarazione riservata delle attività emerse

 


 

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Scheda di trasporto 

 

Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale, il D. Lgs. 214/2008 ha istituito la scheda di trasporto, in grado di identificare tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto, che costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento delle responsabilità nei confronti di tali soggetti.

La scheda di trasporto, dal 19.07.2009, deve essere compilata dal committente prima di ogni viaggio e deve essere conservata a bordo del veicolo adibito al trasporto a cura del vettore.

 

TRASPORTI

INTERESSATI

 

Dal 19.07.2009

 

Attività di autotrasporto merci per conto di terzi in ambito nazionale.

 

 

 

 

 

Esenzioni

 

·   Trasporti in conto proprio.

·   Trasporti di collettame effettuati per conto terzi.

·   Trasporti esclusi dal campo di applicazione della L. 298/1974.

 

SOGGETTI INTERESSATI

 

ADEMPIMENTI

 

 

 

Committente

il trasporto

(o delegato)

 

·     Può essere:

-   cedente;

-   acquirente;

-   terzo soggetto.

 

Compilazione e sottoscrizione del documento per ogni veicolo prima dell’inizio del trasporto.

 

Il delegato non può coincidere con il vettore.

 

Veicoli

complessi composti

da più unità atte al

carico

Può essere compilata, alternativamente, una sola scheda di trasporto per tutta la merce presente a bordo del complesso, ovvero, se il committente lo richiede o lo impongono le modalità di trasporto, una scheda per ogni unità del complesso.

 

 

 

 

 

Vettore

 

Conservazione del documento a bordo del veicolo (per tutta la durata del viaggio).

 

 

 

Sub-vettori

 

Quando un vettore a cui è stato affidato l’incarico dal committente si avvale di altri vettori, con cui ha stipulato altri contratti di trasporto (sub-vettori), il vettore, rispetto alla porzione di trasporto affidata al sub-vettore, deve redigere una nuova scheda di trasporto, essendo impossibile la modifica o l’integrazione di quella redatta dall’originario committente per la prima operazione di trasporto.

 

SOSTITUZIONE

 

La scheda di trasporto può essere sostituita da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta (con data certa).

 

 

 

 

 

DOCUMENTI

EQUIPOLLENTI

 

Devono contenere tutti gli elementi

della scheda

di trasporto

 

·     Documento di trasporto (DDT).

·     Lettera di vettura internazionale CMR.

·     Documenti doganali.

·     Documenti di cabotaggio.

·     Documenti di accompagnamento dei prodotti soggetti ad accisa.

·     Ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, accordi o convenzioni internazionali o altra norma nazionale.

 


 

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Sospensione dei debiti bancari delle PMI  

 

La contrazione stimata per il 2009 del prodotto interno lordo reale, nell’ordine del 5%, crea inevitabili tensioni nella gestione finanziaria delle imprese, in molti casi aggravata dall’allungamento dei tempi di incasso dei crediti, che possono generare difficoltà nel rispetto delle scadenze di rimborso dei prestiti bancari precedentemente contratti in un ambito economico diverso. Obiettivo di un recente accordo bancario è favorire la continuità dell’afflusso di credito al sistema produttivo, fornendo alle piccole e medie imprese, con adeguate prospettive economiche ed in grado di provare la continuità aziendale, liquidità sufficiente per superare la fase di maggior difficoltà e arrivare al momento della ripresa economica nelle migliori condizioni possibili.

 

IMPRESE

INTERESSATE

 

Sono ammissibili alle operazioni di moratoria sui debiti le piccole e medie imprese.

 

Piccole e medie

imprese

Imprese che impiegano meno di 250 dipendenti ed hanno un fatturato inferiore a € 50 milioni annuo, oppure un totale di bilancio inferiore a € 43 milioni.

 

(+)

 

 

 

Continuità

aziendale

 

Le PMI devono avere una situazione economica e finanziaria che possa provare la continuità aziendale.

 

Anche se a causa della crisi presentano difficoltà finanziarie temporanee.

 

(+)

 

 

 

Azienda

“in bonis”

 

Imprese che alla data del 30.09.2008 avevano esclusivamente posizioni classificate dalla banca “in bonis”.

 

Imprese che al momento della presentazione della domanda per l’attivazione di una delle operazioni previste non hanno posizioni classificate come “ristrutturate” o “in sofferenza”, ovvero procedure esecutive in corso1.

 

 

 

 

 

MORATORIA

SUI DEBITI

 

Non sono previsti automatismi nella realizzazione delle operazioni

 

Rate mutuo

 

Sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo.

 

 

 

 

 

Leasing

 

Sospensione per 12 mesi (leasing immobiliare) ovvero per 6 mesi (leasing mobiliare) del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing.

 

 

 

 

 

Anticipazioni

sui crediti a

breve termine

 

Allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili.

 

 

 

 

 

SOSTEGNO

AI PROCESSI DI

RICAPITALIZZAZIONE

 

Rafforzamento

patrimoniale

 

Le banche si impegnano a favorire il processo di rafforzamento patrimoniale da parte delle piccole e medie imprese.

 

 

 

 

 

Finanziamento

specifico

 

Le banche aderenti all’accordo si impegnano a prevedere un apposito finanziamento per le imprese che realizzano tali processi di rafforzamento patrimoniale.

 

Potranno essere definiti appositi finanziamenti, pari ad un multiplo dell’aumento di capitale effettivamente versato dai soci.

 

 

 

 

 

DECORRENZA

 

·     L’accordo è entrato in vigore il 3.08.2009.

·     Le domande potranno essere presentate fino al 30.06.2010.

·     Le banche che comunicano all’ABI di aderire all’accordo si impegnano a renderlo operativo entro 45 giorni dall’adesione.

 

Nota1

·     I crediti in ristrutturazione sono le posizioni che hanno subito un riscadenziamento, una riduzione del debito e degli interessi e che danno luogo a una perdita per la banca.

·     I crediti a sofferenza, invece, sono quei crediti ormai scaduti o per cassa per i quali la banca prevede il rischio di insolvenza e la irrecuperabilità.

 


 

$

Certificazione energetica negli atti notarili  

 

La disciplina energetica degli edifici è contenuta nel D. Lgs. 19.08.2005, n. 192. Tale normativa è stata successivamente modificata dal D. Lgs. 29.12.2006, n. 311 e da ultimo dal D.L. 112/2008. In particolare, l’art. 35 c. 2-bis ha disposto l’abrogazione dei cc. 3 e 4 dell’art. 6 e dei cc. 8 e 9 dell’art. 15 del D. Lgs. 192/2005, i quali prevedevano l’obbligo di allegazione dell’attestato di qualificazione energetica agli atti di trasferimento a titolo oneroso (e la messa a disposizione nel caso di locazione) e le rispettive sanzioni di nullità.

Le norme di alcune Regioni, invece, continuano a pretendere che la certificazione sia allegata ai rogiti di compravendita, nonché ai contratti di locazione.

 

DAL 1.07.2009

 

A partire dal 1.07.2009 tutti gli immobili (salvo specifiche eccezioni) devono essere dotati dell’attestato di certificazione energetica (ACE).

 

 

 

 

 

SOGGETTI

OBBLIGATI

 

Costruttore

Per immobili nuovi

 

Grava in capo al costruttore l’obbligo di dotazione riferito agli immobili di nuova costruzione o che abbiano subito interventi di “ristrutturazione importante” (realizzati in forza di permesso di costruire ovvero DIA, rispettivamente richiesto e presentata in data successiva all’8.10.2005).

 

 

 

 

 

Venditore

 

Per tutti gli altri edifici (immobili “vecchi”), l’obbligo di dotazione è previsto in capo al venditore.

 

 

 

 

 

SANZIONI

 

Il costruttore che non consegni al proprietario, contestualmente all’immobile, l’originale della certificazione energetica è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore a € 5.000,00 e non superiore a € 30.000,00.

 

 

 

 

 

Per gli edifici realizzati o ristrutturati in forza di permesso di costruire o DIA, rispettivamente richiesto e presentata in un periodo compreso tra l’8.10.2005 ed il 31.12.2008, la certificazione
energetica condiziona l’efficacia della dichiarazione di fine lavori.

 

 

 

 

 

La certificazione energetica è elemento che subordina il rilascio del certificato di agibilità.

 

 

 

 

 

ATTI NOTARILI

 

Immobili dotati

di

certificazione

energetica

 

·  La parte alienante può:

-   consegnare la certificazione all’acquirente;

-   non consegnare la certificazione all’acquirente poiché, già consegnata prima dell’atto, oppure poichè la parte alienante si impegnerà ad eseguire la consegna.

In caso di edificio di nuova costruzione, il notaio informerà della sanzione amministrativa prevista in capo al costruttore.

 

 

 

 

 

Immobili

non dotati di

certificazione

energetica

 

·  Le parti, compiutamente informate dal notaio, saranno da quest’ultimo sollecitate a regolamentare su chi gravi l’obbligo di dotare l’edificio della certificazione.

·  Tale pattuizione non consente di evitare la sanzione amministrativa in capo al costruttore.

 

 

 

 

 

 

 

Immobili di

superficie utile

inferiore

o uguale

a 1.000 mq

 

·  Il proprietario “consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile” può ricorrere ad un’autodichiarazione, in cui afferma che:

-   l’edificio è di classe energetica G;

-   i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molti alti.

 

 

 

 

 

 

 

TRASFERIMENTO

DI EDIFICI

 

“Vecchio”

edificio

 

Pur non essendo sanzionata la mancata dotazione della certificazione
energetica, il notaio avvertirà le parti del mancato rispetto della norma, invitandole a disciplinare come regolare l’obbligo, che potrebbe restare in capo al venditore (come per legge), prevedendosi eventualmente anche sanzioni di tipo contrattuale a carico del venditore inadempiente, ovvero, spostarsi in capo al compratore.

 

 

 

 

 

 

 

Edificio

“nuovo”

o con

importante

ristrutturazione

 

·       Anche in questa ipotesi vale quanto detto sopra, compresa la possibilità di pattuire liberamente a carico di chi graverà l’obbligo della dotazione della certificazione.

·       In tale ipotesi, inoltre, il notaio evidenzierà al costruttore la sanzione a suo carico.

 


 

Ë

 

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Nuovo modello per le adesioni ai PVC

e al contraddittorio

 

È stato approvato il nuovo modello di comunicazione di adesione ai processi verbali di constatazione e ai contenuti degli inviti al contraddittorio, che deve essere utilizzato dal 6.09.2009.

 

AMBITO

DI

APPLICAZIONE

 

Adesione

ai PVC

 

·        Imposte sui redditi.

·        IVA.

 

 

 

 

 

Adesione

agli inviti

al contraddittorio

 

·        Imposte sui redditi.

·        IVA.

·        Altre imposte indirette.

 

DECORRENZA

 

Dal 6.09.2009 è obbligatorio usare il nuovo modello.

 

Esempio

 

Modello comunicazione di adesione ai PVC

 

 

 

Paolo Rossi

 

09

 

10

 

2009

 

x

 

x

 

Alfa S.r.l.

 

Rappresentante legale

 

10

 

06

 

2007

 

Comune di Milano

 

Carta d’identità

 

AB123XY

 

20100

 

Via Verdi, 100

 

MI

 

Milano

 

R

 

5

 

0

 

2

 

F

 

1

 

0

 

C

 

0

 

6

 

L

 

A

 

P

 

S

 

S

 

R

 

01

 

1960

 

03

 

MI

 

Milano

 

Paolo Rossi

 

2

 

6

 

0

 

0

 

01

 

20096

 

09

 

1234

 

Agenzia delle Entrate – Ufficio Milano

 

Alfa S.r.l.

 

Milano

 

 

 

 


 

Ë

Incasso dei compensi professionali  

 

 

Per quanto concerne il criterio di imputazione al periodo di imposta dei compensi dei professionisti, le norme fiscali adottano il c.d. “principio di cassa”, secondo cui concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo i compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo di imposta. L’applicazione del principio di cassa può determinare problematiche interpretative nelle ipotesi in cui il committente/debitore utilizzi, per estinguere l’obbligazione, strumenti diversi dal contante quali, ad esempio, assegni bancari e/o circolari o carte di credito.

 

 

PRINCIPIO

DI CASSA

 

·     Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra:

(+) l’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta;

(-)  l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso.

 

 

 

 

ASSEGNO

BANCARIO

E CIRCOLARE

 

·     Gli assegni bancari e circolari rappresentano titoli di credito che si sostanziano nell’ordine scritto, impartito alla propria banca (o l’impegno della banca stessa), di pagare a terzi, o a sé stessi, una precisa somma di denaro.

·     La differenza principale fra queste 2 diverse modalità di pagamento risiede, unicamente, nel maggior grado di garanzia offerto dall’assegno circolare rispetto a quello bancario:

-        con l’assegno bancario il traente ordina alla propria banca (trattario) di pagare per proprio conto una somma ad un soggetto (prenditore);

-        con l’assegno circolare, invece, è la banca stessa che si impegna a pagare la somma indicata sull’assegno al soggetto beneficiario.

 

 

 

 

CRITERIO

DI IMPUTAZIONE

TEMPORALE

R.M. 29.05.2009,

n. 138/E

 

Il momento in cui il titolo di credito (e quindi le somme in esso rappresentate) entra nella disponibilità del professionista si verifica all’atto della materiale consegna del titolo dall’emittente al ricevente, mentre non può essere attribuita alcuna rilevanza alla circostanza che il versamento sul conto corrente del prenditore intervenga in un momento successivo (e in un diverso periodo d’imposta) [R.M. 29.05.2009, n. 138/E].

 

 

 

Assegno

bancario

 

Rileva il momento in cui il professionista viene a conoscenza del pagamento e, quindi, all’atto della materiale consegna del titolo.

 

 

 

 

Bonifico

bancario

 

Rileva il giorno in cui il creditore riceve la comunicazione da parte della banca dell’avvenuto accreditamento delle somme a lui dovute.

 

 

 

 

 

Carta di

credito

 

Rileva il momento in cui il creditore riceve comunicazione dell’avvenuto accreditamento delle somme spettanti.

 


 

Ë

Incasso dei compensi professionali (segue)  

 

DATI

ESEMPIO

 

·     Un professionista, per una prestazione effettuata nell’anno “n”, ha emesso fattura in data 31.12.”n”.

·     Il versamento dell’assegno in banca è avvenuto in data 5.01.”n+1”.

·     Il soggetto chiede se la prestazione sia imponibile ad Irpef nell’anno “n” oppure “n+1”.

 

Nel caso di specie, il provento deve concorrere alla formazione della base imponibile del reddito di lavoro autonomo relativo al periodo di imposta “n”.

 

 

 

 

 

Esempio n. 1

 

Fattura del commercialista al proprio cliente

 

 

 

Ditta Emittente

 

Ditta Cliente

Dott. Verdi Luigi

Via Magellano, 23 - 46042 Castel Goffredo (MN)

Cod. Fisc.: VRD LGU 44P07 B157H

P. IVA: 00153950202

 

Spett.le Alfa S.n.c.

Via Principe di Piemonte, 15 - 46041 Asola (MN)

P. IVA: 00153450202

 

Data

Documento

Numero

 

31.12.”n”

Fattura

63

 

Descrizione

Q.tà

P. Unitario

Cod. IVA

Importo

Consulenza presso Vs. filiale.

 

 

1

1.000,00

Contributo integrativo 4% commercialisti (su € 1.000,00).

 

 

1

40,00

 

1) Imponibile

20%

2) Imponibile

…. %

3) Imponibile

…. %

Totale A (1+2+3)

1.040,00

 

 

1.040,00

4) IVA

20%

5) IVA

…. %

6) IVA

…. %

Totale B (4+5+6)

208,00

 

 

208,00

7) Non imponibile

8) Esente

 

9) Ritenuta 20% (su € 1.000)

Totale C (7+8+9)

 

 

- 200,00

- 200,00

1-2-3)

7)

8)

Operazione imponibile

Operazione non imponbile ai sensi dell’art. …

Operazione esente ai sensi dell’art…….

Totale complessivo (A+B)

1.248,00

(-) spese anticipate

0,00

(-) ritenuta

200,00

Netto a pagare

1.048,00

S.E. & O.

 

 

 

Esempio n. 2

 

Scritture contabili del professionista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·        Emissione fattura

 

 

 

 

 

31.12.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

Clienti

a

Diversi

 

1.248,00

 

E

 

a

Prestazioni professionali

1.000,00

 

 

P

 

a

Contributo integrativo 4%

40,00

 

 

P

 

a

IVA su vendite

208,00

 

 

 

Emissione fattura cliente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·        Incasso del compenso

 

 

 

 

 

31.12.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

Diversi

a

Clienti

 

1.248,00

P

 

Cassa assegni

 

 

1.048,00

 

P

 

Credito per rit. d’acconto subite

 

 

200,00

 

 

 

Incasso fattura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·        Versamento assegno in banca

 

 

 

 

 

5.01.n+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

P

Banca c/c

a

Cassa assegni

 

1.048,00

 

 

Versamento assegno banca.

 

 

 


 

Ë

Rilevazione contabile dei debiti tributari

 

Le imposte determinate sulla base della disciplina fiscale rappresentano un costo di gestione che deve essere accantonato in bilancio nel rispetto del principio di competenza. Il pagamento del saldo, dato dalla differenza tra imposte complessivamente dovute e acconti pagati, avviene generalmente entro il 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

 

BILANCIO

 

I debiti tributari devono essere indicati al netto dei crediti di imposta che siano legalmente compensabili.

 

In tal modo è evidente l’esatta percezione dell’impegno finanziario richiesto dalla società.

 

 

 

 

 

Eccezione

 

Fanno eccezione i crediti chiesti a rimborso (che devono essere esposti separatamente nell’attivo dello Stato patrimoniale alla voce C.II.4-bis).

 

 

 

 

 

NOTA

INTEGRATIVA

 

È opportuno che sia data ampia spiegazione della compensazione effettuata.

 

Crediti e debiti tributari sono indicati nei loro importi originari.

 

Esempio n. 1

 

Rilevazione contabile dei debiti tributari per società di capitali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E E 22

 

Imposte dell’esercizio

non deducibili fiscalmente

a

Diversi

 

10.000,00

 

P C II 4-bis

 

a

Acconto Irap

3.000,00

 

 

P C II 4-bis

 

a

Acconto Ires

5.000,00

 

 

P C II 4-bis

 

a

R.A. interessi attivi c/c

500,00

 

 

P D 12

 

a

Debiti tributari

1.500,00

 

 

 

Rilevazione debito residuo per imposte 2008, al netto degli acconti versati

 

 

 

 

 

16.06.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P D 4

Diversi

a

Banca c/c

 

4.500,00

P D 12

 

Debiti tributari

 

 

1.500,00

 

P C II 4-bis

 

Acconto Irap

 

 

2.000,00

 

P C II 4-bis

 

Acconto Ires

 

 

1.000,00

 

 

Pagamento saldo imposte 2008 e acconti 2009

 

 

 

Esempio n. 2

 

Credito determinato da acconti versati in misura superiore all’imposta definitiva per società di capitali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversi

a

Diversi

 

8.700,00

E E 22

 

Imposte dell’esercizio

non deducibili fiscalmente

 

 

8.000,00

 

P C II 4-bis

 

Credito Ires eserc. succ.

 

 

500,00

 

P C II 4-bis

 

Credito Irap eserc. succ.

 

 

200,00

 

 

P C II 4-bis

 

a

Acconto Irap

3.200,00

 

 

P C II 4-bis

 

a

Acconto Ires

5.000,00

 

 

P C II 4-bis

 

a

R.A. interessi attivi c/c

500,00

 

 

 

Rilevazione imposte 2008 con credito residuo Ires ed Irap

 

 

 


 

Ë

Pannelli fotovoltaici per i produttori agricoli  

 

La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135, c. 3 Codice Civile e si considerano produttive di reddito agrario.

 

SOGGETTI

INTERESSATI

 

·        Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che esercitano le attività agricole di cui all’art. 2135 Codice Civile.

·        Società di persone, società a responsabilità limitata e cooperative che rivestono la qualifica di società agricola che optano per la determinazione del reddito su base catastale.

 

 

 

 

 

AMBITO

OGGETTIVO

 

·        Rientrano tra le attività agricole connesse di cui all’art. 2135 Codice Civile anche le produzioni di:

-          energia elettrica e calorica derivante da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche;

-          carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo;

-          prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo.

 

 

 

 

 

REDDITO

AGRARIO

 

·        La qualificazione come attività agricole connesse comporta l’applicazione del principio di tassazione del reddito su base catastale in luogo di quella analitica, a condizione che le fonti di produzione dell’energia provengano prevalentemente dal fondo.

 

Produzione di energia

fotovoltaica

Qualificazione come attività agricola connessa

Derivante dai primi

200 KW di potenza

nominale complessiva

Attività agricola connessa, in ogni caso.

Eccedente i 200 KW

di potenza nominale

complessiva

·        L’energia prodotta in eccesso rispetto a quella che sarebbe derivata da un impianto di potenza fino a 200 KW è attività agricola connessa se sussiste uno dei seguenti requisiti:

-          la produzione di energia è ottenuta da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati realizzati su strutture aziendali esistenti;

-          il volume d’affari derivante dall’attività agricola
(esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW;

-          entro il limite di 1 MW (1.000 KW) per azienda, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente i 200 KW.

 

 

 

 

 

IRAP

 

1,9%

 

Sul valore della produzione derivante da fonte fotovoltaica entro i limiti stabiliti per la produzione di energia fotovoltaica (quindi per la parte di reddito determinata catastalmente).

 

 

 

 

 

 

 

3,9%

 

Sul valore della produzione derivante dall’attività svolta eccedente i limiti citati.

 

 

 

 

 

IVA

 

Aliquota 20%

 

Regola generale.

 

 

 

 

 

 

Aliquota 10%

 

Se la cessione è effettuata per uso domestico, per uso di imprese
estrattive, agricole e manifatturiere e ai clienti grossisti.

 

 

 

 

 

 

 

L’imprenditore agricolo deve tenere la contabilità separata per l’attività agricola e l’attività di produzione/cessione di energia.

 

 


 



 

STRUMENTI OPERATIVI

Anomalie negli studi di settore

del triennio 2005-2007

 

 

L’Agenzia delle Entrate, analogamente agli scorsi anni, ha ritenuto opportuno proseguire nell’attività di invio di comunicazioni relative a particolari anomalie che, seppur in presenza di congruità agli studi di settore, risultano originate dalla omessa o non corretta indicazione di dati per l’applicazione degli studi stessi.

 

 

INVIO

DELLE

COMUNICAZIONI

 

Anomalie riscontrate nel triennio sulla base dei dati relativi ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

 

·        2005

·        2006

·        2007

 

 

 

 

 

·        Le comunicazioni sono inviate presso il domicilio stesso del contribuente e sono relative alle seguenti anomalie:

-          incoerenze relative alla gestione del magazzino;

-          incoerenze tra rimanenze finali ed esistenze finali;

-          incoerenze relative ai beni strumentali;

-          incoerenze relative all’incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi.

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO

 

Scoraggiare la reiterazione di eventuali comportamenti non corretti in vista della presentazione dei successivi modelli di dichiarazione.

 

Qualora le anomalie evidenziate fossero riscontrate anche nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la posizione del contribuente sarà inserita in apposite liste selettive utilizzate per i controlli fiscali.

 

 

 

 

 

 

EVENTUALI

ERRORI

NELLE

COMUNICAZIONI

 

Le comunicazioni di anomalia non comportano l’espletamento di specifiche attività da parte degli Uffici.

 

Nel caso siano segnalati eventuali errori nei dati riportati dalle comunicazioni, gli stessi potranno essere verificati dagli Uffici utilizzando l’applicazione Gerico Uffici disponibile sul portale Fisco.

 

 

:

 

comunicazione agenzia entrate n. 30

 

:

 

allegato 1

 


 

Registrazione del contratto di locazione

 

 

Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili (compresi quelli relativi a fondi rustici) devono essere obbligatoriamente registrati, qualunque sia l’ammontare del canone pattuito. La registrazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto sia dal conduttore sia dal proprietario, i quali contestualmente devono versare l’imposta di registro sul canone pattuito e l’imposta di bollo.

 

 

REGOLA

GENERALE

 

Proprietario

e affittuario

 

·        Sono obbligati a registrare il contratto relativo a un immobile o a un fondo rustico.

·        Contestualmente devono assolvere l’imposta di registro sul canone pattuito e l’imposta di bollo.

 

 

 

 

 

 

TERMINI

 

Il contratto deve essere registrato entro 30 giorni dalla stipula.

 

Previo pagamento delle relative imposte.

 

 

 

 

 

Durata minima

complessiva

 

Superiore a 30 giorni.

 

 

 

 

 

 

MODALITÀ

OPERATIVE

 

·        La registrazione può essere richiesta:

-          tramite il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate:

§       con il servizio online “Locazioni”;

§       con il software “Contratti di locazione” da scaricare dal sito;

-          presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

 

 

Dati richiesti

 

·        Dati anagrafici e codice fiscale del proprietario e dell’affittuario.

·        Dati identificativi dell’immobile.

·        Termini del contratto: oggetto dell’affitto, data inizio e fine della locazione, importo del canone e tipo di pagamento prescelto.

·        Coordinate bancarie o postali del proprio conto corrente sul quale addebitare le imposte.

 

 

 

 

 

·        Dopo aver inserito tutte le informazioni necessarie e aver confermato la richiesta di registrazione si ottiene un’attestazione, contenente gli estremi di registrazione del contratto.

 

 

 

 

 

 

PAGAMENTI

 

È possibile versare le imposte via

Web.

 

Imposta di registro e di bollo sono calcolate direttamente dal sistema in base ai dati inseriti.

 


 

Trasferta del dipendente

 

 

La trasferta si configura quando al dipendente è chiesto di prestare la sua opera in una località diversa da quella dove si trova la sede abituale di lavoro per particolari esigenze di natura transitoria. Sono soggette a tassazione in capo al lavoratore le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dallo stesso per le trasferte effettuate nell’ambito del territorio comunale.

 

 

TRASFERTE

NEL TERRITORIO

COMUNALE

 

Le indennità di trasferta ed i rimborsi spese concorrono interamente a formare il reddito di lavoro dipendente, tranne i rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore (autobus, tram, ricevute di taxi).

 

 

 

 

 

 

TRASFERTE

FUORI DAL

TERRITORIO

COMUNALE

 

Indennità

forfettaria

 

L’indennità di trasferta è esclusa dall’imponibile fiscale e contributivo per un importo pari a € 46,48 al giorno se svolta sul territorio nazionale e € 77,47 se la trasferta si svolge all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

 

 

 

 

 

Rimborso

misto

 

·   Nell’ipotesi di rimborso delle spese di alloggio “o” di vitto, nonché nei casi di alloggio “o” di vitto fornito gratuitamente, la quota di indennità di trasferta esente è ridotta di 1/3 (esenzione per un importo pari a € 30,99 al giorno se la trasferta si svolge sul territorio nazionale e € 51,65 se la trasferta si svolge all’estero).

·   Nell’ipotesi di rimborso delle spese di alloggio “e” di vitto, nonché nei casi di alloggio “e” di vitto fornito gratuitamente, la quota di indennità di trasferta esente è ridotta di 2/3 (esenzione per un importo pari a € 15,49 al giorno se la trasferta si svolge sul territorio nazionale e € 25,82 se la trasferta si svolge all’estero).

 

 

 

 

 

Rimborsi

analitici

 

Oltre all’esenzione dall’imponibile fiscale e contributivo delle spese documentate sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sono considerati esenti fino all’importo massimo giornaliero di € 15,49 (o di € 25,82 per le trasferte all’estero) i rimborsi di altre spese non documentabili ma attestate dal dipendente.

 

 

 

 

 

 

SPESE

ESCLUSE

 

Non rientrano tra le indennità di trasferta gli indennizzi tassabili che si riferiscono al normale percorso casa-lavoro.

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA

DELLE

SPESE

 

·   Spese di viaggio.

·   Spese di alloggio.

·   Spese di vitto.

·   Altre spese documentate sostenute nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.

 

:

 

fac simile distinta spese documentate non soggette a ritenuta d’acconto irpef

 


 

Lavoro occasionale accessorio  

 

Il D.L. 112/2008 ha di fatto attivato l’istituto del lavoro occasionale di tipo accessorio, introdotto dalla riforma Biagi. Il provvedimento ha potenzialmente esteso l’applicabilità dell’istituto a tutti i soggetti presenti sul mercato del lavoro mediante l’abrogazione dell’art. 71 del D. Lgs. 276/2003, che ne limitava l’utilizzo con riferimento ai soggetti a rischio di esclusione sociale o, comunque, non ancora entrati nel mondo del lavoro o in procinto di uscirne. L’Inps ha offerto la possibilità di sperimentare tale rapporto di lavoro in occasione della vendemmia 2008, per poi estendere l’applicabilità alle altre attività agricole, ai settori del commercio, turismo e servizi, ai lavoratori domestici, agli studenti, alle casalinghe, ai pensionati e ai percettori di prestazioni di integrazione salariale.

 

Tavola riepilogativa

 

Prestazioni occasionali

 

Ambito/settore di attività

Prestatori

Committenti

Regime contributivo

Lavori domestici

Tutti

 

Privati (famiglie)

Gestione separata

ex art. 2, c. 26 L. 335/1995

Lavori di giardinaggio,

pulizia, manutenzione di

edifici, strade, parchi,

monumenti

Tutti

Insegnamento privato

supplementare

Tutti

Manifestazioni sportive,

fieristiche, culturali o

caritatevoli o lavori di

emergenza o solidarietà

Tutti

Tutti

i committenti pubblici

Qualunque tipologia

in tutti i settori produttivi

·    Giovani con meno di 25 anni, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o istituto scolastico di ogni ordine e grado, nei periodi di vacanza1 e il sabato e domenica.

·    Pensionati.

·    Soggetti percettori di misure di sostegno al reddito (per il 2009).

Tutti

Attività agricole

di carattere stagionale

Vendemmia, raccolta

delle olive, ecc.

·    Giovani con meno di 25 anni, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o istituto scolastico di ogni ordine e grado.

·    Pensionati.

·    Casalinghe.

Datori di lavoro

agricoli

Attività agricole

di qualunque tipo

Tutti

Datori di lavoro agricoli

di cui all’art.34, c. 6

D.P.R. 633/1972

Produttori agricoli

aventi volume d’affari annuo non superiore

a € 7.000,00

Consegna porta a porta

e vendita ambulante

di stampa quotidiana

e periodica

Tutti

Tutti

Prestazioni di qualunque

tipo rese nell’ambito

del commercio, turismo,

servizi per attività

specifiche

Tutti

Imprese familiari

(art. 230-bis C.C.)

Limite di € 10.000 per anno fiscale

Regime contributivo ed

assicurativo ordinario

Eccezioni per le quali è

prevista l’iscrizione alla

gestione separata

·                                    Studenti con meno di 25 anni.

·                                    Pensionati.

·                                    Percettori di misure di sostegno al reddito.

 

Nota1

·    Vacanze natalizie: periodo intercorrente dal 1.12 al 10.01; vacanze pasquali: dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo; vacanze estive dal 1.06 al 30.09.

 


 

Pensione di reversibilità ai superstiti

 

Alla morte del lavoratore assicurato o del pensionato, spetta ai componenti del suo nucleo familiare una pensione, che può essere di reversibilità, se la persona deceduta era già pensionata (pensione di vecchiaia, anzianità o inabilità) oppure indiretta se aveva almeno 15 anni di contributi o era assicurato da almeno 5 anni, di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la morte.

 

DOMANDA

 

È compilata su un modulo disponibile presso gli uffici dell’Inps, sul sito www.inps.it o presso gli enti di Patronato.

 

 

 

Allegati

da

presentare

 

·     Atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non è mai stata pronunciata sentenza di separazione e che il coniuge superstite non abbia contratto nuovo matrimonio.

·     Libretto di pensione.

·     Certificati anagrafici indicati nel modulo (o dichiarazioni sostitutive).

 

 

 

 

 

La pensione decorre dal mese successivo alla morte, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

 

 

 

BENEFICIARI

 

·     Coniuge1.

·     Figli (minori di 18 anni, studenti di scuola superiore con età tra i 18 e 21 anni o universitari fino a 26 anni a carico del genitore, inabili).

·     Nipoti minori (a carico dei nonni deceduti).

·     Genitori (in mancanza del coniuge, figli e nipoti).

·     Fratelli e sorelle (in mancanza del coniuge, figli e nipoti).

 

Tavola n. 1

 

Quota di pensione di reversibilità spettante ai familiari superstiti

 

 

 

Familiari superstiti

Quota di pensione di reversibilità

·         Coniuge

60%

·         Solo un figlio

70%

·         Coniuge e un figlio

80%

·         Due figli

80%

·         Coniuge con due figli

100%

·         Tre o più figli

100%

·         Un genitore

15%

·         Ciascun fratello o sorella

15%

 

 

 

Tavola n. 2

 

Cumulo con altri redditi

 

 

 

Reddito annuo oltre la pensione

Riduzione della pensione

·         Fino a € 17.869,80

Nessuna

·         Da € 17.869,80 a € 23.826,40

25%

·         Da € 23.826,40 a € 29.783,00

40%

·         Oltre € 29.783,00

50%

 

 

 

Nota1

·       In caso di morte del divorziato, la legge dispone che l’assegno deve essere diviso in modo tale da rispecchiare la durata legale dei 2 matrimoni.

 


 


F

 

IN AZIENDA

Obblighi informativi negli atti,

 

nella corrispondenza e nel sito Web

 

 

 

 

A seguito delle novità apportate agli artt. 2250 e 2630 del Codice Civile dalla legge Comunitaria 2008, si segnala l’obbligo per le società di capitali di inserire determinate informazioni anche sul proprio sito web, pena pesanti sanzioni per gli amministratori. Inoltre, è introdotta la facoltà di pubblicare nel Registro delle Imprese gli atti in altra lingua della Comunità Europea. Le nuove disposizioni sono in vigore dal 29.07.2009.

 

 

ADEMPIMENTI

GIÀ IN VIGORE

Per tutte le società

 

Informazioni

oggetto

di pubblicità

negli atti e nella

corrispondenza

 

·        Sede della società.

·        Numero di iscrizione all’Ufficio del Registro delle Imprese.

·        Eventuale stato di liquidazione.

·        Capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio.

·        Lo stato di società con unico socio.

 

Per S.p.a.

e S.r.l.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVITÀ

 

Informazioni

obbligatorie

 

È introdotto un nuovo obbligo di pubblicare le medesime informazioni anche nei siti web delle società.

 

Solo per

società

di capitali

 

S.r.l., S.p.a. e

S.a.p.a.

 

 

 

 

 

 

 

Registro Imprese

multilingue

 

È prevista la facoltà di pubblicare gli atti per i quali è prevista l’iscrizione o il deposito in apposita sezione del Registro delle Imprese, anche in altra lingua ufficiale delle Comunità Europee con traduzione giurata di un esperto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decorrenza

 

Dal 29.07.2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

SANZIONI

 

Sono previste sanzioni per le società che non adempiono alla pubblicazione delle informazioni obbligatorie negli atti e nella corrispondenza.

 

Ora applicabili anche alle informazioni obbligatorie da inserire nel sito Web per le società di capitali.

 

Da € 206,00 a € 2.065,00.

 

Per ciascun componente dell’organo di amministrazione.

 


 

F

Blocco delle credenziali generiche 

 

per comunicare con l’Agenzie Entrate

 

 

I soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate devono comunicare all’Agenzia stessa, on line o tramite modello cartaceo, i nominativi delle persone fisiche che effettuano l’accesso ai servizi telematici in nome e per conto della società o dello studio associato entro il 31.10.2009. I soggetti che non rispettano la scadenza subiscono l’inibizione all’accesso ai servizi Entratel e Fisconline.

 

 

COMUNICAZIONE

 

Termine

 

Entro il 31.10.2009.

 

 

 

 

 

Modalità

 

·   La comunicazione può essere realizzata:

-        On line: dai rappresentanti legali risultanti in anagrafe tributaria;

-        mediante modello cartaceo: da presentare agli uffici dell’Agenzia territorialmente competente.

 

 

 

 

 

Oggetto

 

Per non perdere l’abilitazione i soggetti diversi dalle persone fisiche devono comunicare i nominativi dei gestori incaricati.

 

 

 

 

 

 

FACOLTÀ

 

Persone fisiche già abilitate al servizio Entratel

 

In caso di esercizio della facoltà di avvalersi del nuovo sistema dei gestori incaricati è necessario procedere alla relativa comunicazione, con le stesse modalità previste per gli utenti diversi dalle persone fisiche.

 

 

 

 

 

 

REQUISITI

 

Per poter interagire con il sistema ciascun operatore deve essere in possesso di abilitazione a Entratel o a Fisconline.

 

 

 

 

 

 

MANCATA

COMUNICAZIONE

 

Dal 1.11.2009

 

I soggetti non persone fisiche che non si sono, nel frattempo, adeguati alla normativa e non hanno provveduto a effettuare la comunicazione dei gestori incaricati, dovranno necessariamente chiedere una nuova abilitazione al servizio Entratel o Fisconline.

 


 


 

AGEVOLAZIONI

Incentivi per l’autotrasporto

 

 

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i regolamenti per la ripartizione e l’erogazione dei Fondi relativi agli incentivi per l’autotrasporto da destinare alla formazione professionale e alle aggregazioni imprenditoriali.

 

 

BENEFICIARI

 

Imprese di

autotrasporto

merci per

conto terzi

 

Regolarmente iscritte all’albo degli autotrasportatori.

 

 

 

 

 

Raggruppamento

di imprese

 

Risultanti da processi di aggregazione fra PMI di autotrasporto, con sede in Italia, nei quali siano coinvolte società controllate, controllanti o collegate.

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ

AGEVOLABILI

 

Formazione

Specifica o

generale

 

·     Piani formativi aziendali.

·     Piani formativi interaziendali.

·     Piani formativi strutturati per filiere.

 

 

 

 

Realizzati nel
biennio 2009-2010

 

 

 

 

 

 

Processi di

aggregazione

 

Servizi di consulenza esterna connessi con il progetto di aggregazione e con la realizzazione delle nuove strutture societarie (purchè non rientranti nell’ordinaria gestione aziendale).

 

 

 

 

 

 

AGEVOLAZIONE

 

Formazione

 

·     Contributi in conto capitale (entro i limiti massimi di intensità fissati dalla CE).

·     Le misure di aiuto sono concesse mediante sovvenzione diretta.

 

 

 

 

 

Processi di

aggregazione

 

Fino al 50% delle spese ammesse.

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA

 

Domande

 

·     Termini e modalità di presentazione delle domande e di
erogazione dei contributi saranno stabiliti con decreto ministeriale.

 

 

 

 

 

Informazioni

 

·     Sul sito www.mit.gov.it.

 


 

Fondo per l’Innovazione Tecnologica

 

Il Ministro dello Sviluppo Economico ha definito le modalità di accesso al Fondo per l’Innovazione Tecnologica.

Per i programmi di sviluppo sperimentale e di ricerca industriale sono previsti tassi agevolati e contributi in conto interessi.

 

AMBITO

DI

APPLICAZIONE

 

Finanziamento di programmi di spesa in attività di sviluppo sperimentale.

 

 

 

 

 

BENEFICIARI

 

·        L’accesso è riservato a:

-          imprese che esercitano un’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi;

-          imprese che esercitano un’attività di trasporto per terra, acqua o aria;

-          imprese agro-alimentari che svolgono prevalentemente attività industriale;

-          imprese artigiane di produzione di beni;

-          centri di ricerca con personalità giuridica autonoma;

-          altri soggetti individuati con specifici bandi ministeriali.

 

 

 

Tutti i beneficiari potranno presentare programmi anche congiuntamente.

 

È necessario che nessun soggetto sostenga da solo più del 70% o meno del 10% dei costi complessivi ammissibili.

 

 

 

 

 

Esclusioni

 

Sono escluse le imprese in difficoltà.

 

 

 

 

 

AGEVOLAZIONE

 

Natura

agevolazione

 

·        Finanziamento agevolato + contributo diretto alla spesa del 20%.

·        Contributo in conto interessi + contributo diretto alla spesa del 20%.

 

 

 

 

 

Eventuali

maggiorazioni

 

·        La tipologia del contributo dipenderà dall’importo delle spese ammissibili del programma presentato:

-          pari al 10% del totale dell’investimento per le medie imprese;

-          pari al 20% del totale dell’investimento per le piccole imprese.

 

 

 

 

 

Progetti

inferiori

a € 3 milioni

 

·        È concesso un finanziamento agevolato pari al 50% dei costi riconosciuti ammissibili.

·        Il tasso agevolato è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione dell’agevolazione.

 

 

 

 

 

Progetti

superiori

a € 3 milioni

 

·        È concesso un contributo in conto interessi.

·        Il beneficio è pari all’80% del tasso di riferimento e accordato a fronte di un finanziamento bancario a tasso di mercato destinato alla copertura del progetto proposto per il 50% dei costi ammissibili.

 

 

 

 

 

SPESE

AMMISSIBILI

 

Sono finanziabili tutte le spese strettamente inerenti le attività di sviluppo sperimentale e di ricerca scientifica non preponderante.

 

·        Personale.

·        Strumenti e attrezzature nuove.

·        Servizi di consulenza.

·        Spese generali (in misura forfetaria non superiore al 30% del costo del personale imputato alla ricerca).

·        Materiali utilizzati per lo svolgimento del programma.