BILANCIO DI CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2016

 

Le novità nei bilanci e nella nota integrativa del 2016

 

La redazione del bilancio 2016 appare assai più impegnativa rispetto al passato, per effetto dell’entrata in vigore delle nuove norme del D.Lgs. 139/2015, della connessa rivisitazione dei principi contabili OIC e per le ricadute di natura fiscale che si sono determinate.

 

Sotto altro profilo, va rilevato come oggi il bilancio sia un documento senza il quale nessuna impresa può sopravvivere, essendo richiesto da una pluralità di soggetti, in primis gli istituti di credito, che condizionano i propri rapporti con la società ai risultati in esso esposti.

Si tratta di un adempimento chiave per la vita di ogni società perché è in tale occasione che si forniscono i risultati dell’attività svolta esponendosi, pertanto, alle potenziali critiche degli stessi.

 

Novità

þ     Nei bilanci 2016 transitano le operazioni di estromissione immobili, assegnazione beni ai soci e cessioni agevolate, previsti dalla Legge di Stabilità per il 2016 (L. 208/2015 art. 1, co. 115-121), poi riaperte nei termini anche per il 2017.

þ     Anche per il 2016 la L. di Bilancio 2017 (L. 232/2016) ha riproposto la rivalutazione dei beni d’impresa, da eseguirsi nel bilancio 2016, che riprende quella disciplinata dai commi 140 e seguenti, dell’articolo 1, L. 147/2013 (Stabilità 2014). La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2016 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2015 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

þ     Per i beni ammortizzabili nuovi, acquistati o in leasing, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 (e poi prorogato al 31/12/2017) ed entrati in funzione entro la fine dell’anno 2016, è possibile godere del super ammortamento del 140% che viene rappresentato come variazione extracontabile, da inserire nel modello Redditi, come variazione in diminuzione e non interessa il conto economico.

þ     Il calcolo della deduzione per l’incremento del capitale proprio (Ace) passa dal 4,5% al 4,75% nel 2016, per scendere poi al 2,3% nel 2017. Novità invece per il calcolo dei soggetti Irpef, a cui si applicheranno gli stessi criteri dei soggetti Ires: rilevano gli incrementi patrimoniali al netto dei decrementi e la differenza del patrimonio netto al 31/12/2015 e quello al 31/12/2010.

þ     Dal 1° gennaio 2016 viene meno la separata indicazione dei costi sostenuti in paesi a fiscalità privilegiata, c.d. black list, che non dovranno più essere separatamente indicati e la deducibilità sarà integrale, se rispettati i requisiti ordinari di inerenza e competenza. Viene anche meno l’obbligo di compilare e trasmettere il quadro BL della comunicazione polivalente dal 2016.

þ     Con decorrenza 2016, il D.Lgs. 147/2015 ha elevato le soglie di deduzione delle spese di rappresentanza, commisurate ai ricavi e altri proventi della gestione caratteristica, che passano al 1,5% fino a 10milioni; 0,6% tra 10 e 50 milioni; 0,4% oltre 50milioni) sempreché rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità. Sono esclusi dai calcoli gli omaggi fino a 50 euro, il cui importo non dovrà essere considerato nei limiti sopra indicati.

þ     Per l’anno 2016 la legge di Stabilità 2016 ha previsto la deducibilità del 70% dalla base imponibile Irap del costo dei lavoratori stagionali che rileverà nella dichiarazione IRAP 2017. La deduzione per lavoro stagionale consiste in una deduzione calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

þ     Il D.Lgs. 139/2015 ha recepito le disposizioni contenute nella direttiva 2013/34/Ue e modificato le norme relative al codice civile sui bilanci d’esercizio chiusi al 31/12/2016, con l’eliminazione della sezione straordinaria del conto economico e la revisione dei principi contabili - Oic, approvati il 22 dicembre 2016. Le novità riguardano l’introduzione dell’obbligo del rendiconto finanziario, modifiche agli schemi di bilancio e al contenuto della nota integrativa. Due nuove asserzioni diventano parte integrante dei principi di formazione del bilancio: “la prevalenza della sostanza sulla forma” e “la rilevanza” secondo cui il reddito d’impresa si determina applicando all’utile (o alla perdita) di bilancio le variazioni in aumento o in diminuzione specificatamente previste dall’art. 83 del Tuir, senza più operare deduzioni extracontabili per ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni.

þ     Con l’esercizio che si è chiuso lo scorso 31 dicembre 2016 il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto una nuova categoria di micro-imprese, che individua le società di capitali di ridotte dimensioni che per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei tre seguenti limiti: - totale dell’attivo dello stato patrimoniale non superiore ai 175mila euro; - ricavi delle vendite e delle prestazioni uguali o minori a 350mila euro; - numero medio degli occupati nel corso del periodo non può eccedere le 5 unità. Possono così presentare il bilancio cd. “super abbreviato, caratterizzato dalla presenza dei soli schemi di bilancio, senza la nota integrativa e senza il rendiconto finanziario, salvo indicare in calce allo stato patrimoniale l’informazione sulle garanzie e impegni e l’ammontare dei compensi erogati agli amministratori e sindaci.

þ     Ai bilanci delle società di capitali chiusi il 31/12/2016 o successivamente e soggetti al deposito presso il Registro Imprese, si applica la nuova Tassonomia Xbrl PCI2016-11-14, approvata dal Consiglio Direttivo con il parere favorevole dell’Organismo Italiano di Contabilità.

 

Novità nella Nota integrativa

In vista della redazione dei documenti che compongono il bilancio di esercizio, è utile riassumere le più importanti novità che riguardano il contenuto Nota integrativa relativa all’esercizio 2016, premettendo innanzitutto che, in base alla nuova formulazione del comma 2 dell’articolo 2427, le informazioni relative alle voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico devono essere riportate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei relativi schemi.

 

Anticipazioni

² La legge di Stabilità 2014 ha stabilito un incremento progressivo del rendimento del capitale proprio (Ace): il 4% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014; il 4,5% per il periodo in corso al 31 dicembre 2015; il 4,75% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016.

² La Direttiva 2013/34/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.6.2013, è intervenuta modificando la Direttiva 2006/43/Ce stabilendo un incremento dei limiti dimensionali dei valori del bilancio abbreviato, nei seguenti termini:

·     totale dell’attivo dello stato patrimoniale: da euro 4.400.000 ad euro 5.000.000;

·     ricavi delle vendite e delle prestazioni: da euro 8.800.000 ad euro 10.000.000;

·     rimane invece invariata la soglia di 50 unità, relativa ai dipendenti occupati in media durante il periodo amministrativo di riferimento.

Il D.Lgs. 139/2015 ha recepito le disposizioni contenute nella direttiva 2013/34/Ue. Le principali novità relative al bilancio di esercizio riguardano l’introduzione dell’obbligo del rendiconto finanziario, modifiche agli schemi di bilancio e al contenuto della nota integrativa.

² Dalla redazione dei bilanci 2016 muteranno gran parte delle regole applicabili ai conti delle imprese, a seguito del D.Lgs. 139/2015 di aggiornamento del codice civile, per il recepimento delle Direttive Comunitarie. Non sono ancora noti gli impatti, ma con tutta evidenza:

·        non sarà più possibile capitalizzare spese di ricerca;

·        non sarà più possibile capitalizzare spese di pubblicità.

Si tratterà di comprendere come le voci già iscritte al 31 dicembre 2015 dovranno essere stralciate, vale a dire se con imputazione a conto economico, ovvero con decremento del patrimonio netto.

² Sempre col D.Lgs. 139/2015 è stata introdotta una nuova categoria di micro-imprese, che individua le società di capitali di ridotte dimensioni, le c.d. micro-imprese, che potranno adottare, a partire dal 1° gennaio 2016, il bilancio super semplificato. Vengono considerate tali le società che per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei tre seguenti limiti:

·     totale dell’attivo dello stato patrimoniale non superiore ai 175mila euro;

·     ricavi delle vendite e delle prestazioni uguali o minori a 350mila euro;

·     numero medio degli occupati nel corso del periodo non può eccedere le 5 unità.

² L’annunciata riduzione dell’Ires dal 27,5% al 24% a decorrere dal 1° gennaio 2017, impone la rilevazione della fiscalità differita per le imposte anticipate/differite, già con effetto nel bilancio chiuso al 31/12/2015, ma che si riverseranno a partire dal 2017, da indicare anche nella nota integrativa.

 

Principi contabili nazionali - Oic

A partire dalla redazione dei bilanci 2016, mutano gran parte delle regole applicabili ai conti delle imprese, a seguito del D.Lgs. 139/2015 di aggiornamento del codice civile, per il recepimento della Direttiva Comunitaria 2013/34/UE, che comporta anche l’adozione di nuovi criteri di valutazione per alcune voci dello stato patrimoniale, quali il fair value per i prodotti derivati e il costo ammortizzato per i crediti, i debiti e i titoli.

Le principali modifiche apportate al bilancio riguardano le seguenti voci:

1. costi di ricerca e pubblicità (eliminati), rimangono i soli costi di sviluppo;

2. azioni proprie;

3. strumenti finanziari derivati;

4. imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

5. conti d’ordine;

6. proventi e oneri straordinari;

7. elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionale.

 

1. Costi di sviluppo. I costi di ricerca e pubblicità, eliminati dallo schema di bilancio, possono essere capitalizzati, in presenza di specifici requisiti, rispettivamente:

- nei costi di impianto;

- nei costi di sviluppo.

In caso contrario vanno eliminati dallo stato patrimoniale.

2. Azioni proprie. Le azioni proprie non sono più iscritte tra le attività, ma devono essere portate a diretta diminuzione del patrimonio netto, tramite un’apposita riserva negativa.

3. Strumenti finanziari derivati. Gli strumenti finanziari derivati devono essere valutati al fair value ed esposti in voci specifiche dello stato patrimoniale.

4. Imprese sottoposte al controllo delle controllanti. Le partecipazioni, i crediti, i debiti, gli oneri e i proventi relativi ai rapporti con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti (imprese sorelle o consociate) devono essere evidenziati separatamente e non più classificati tra i rapporti verso altre imprese.

5. Conti d’ordine. I conti d’ordine riportati in calce allo stato patrimoniale non sono più presenti nello schema Xbrl, tuttavia ne va data indicazione in nota integrativa secondo una nuova modalità.

6. Proventi e oneri straordinari. La sezione E dei proventi e oneri straordinari è stata eliminata. I conti relativi a proventi e oneri straordinari sono stati mantenuti, ma abbinati alle voci della gestione ordinaria del conto economico ovvero alle voci relative a proventi e oneri finanziari.

7. Elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionale. Il D.Lgs. 139/2015 prevede l’obbligo di indicare nella nota integrativa “L’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali”.

 

Termini per l’approvazione del bilancio

Con riferimento ad un bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, gli amministratori delle società di capitali devono predisporre il “progetto” di bilancio che, dopo essere trasmesso all’organo di controllo (se esistente), va depositato presso la sede sociale, per consentire ai soci di prenderne visione, nei 15 giorni precedenti a quello fissato per l’approvazione.

I termini “ordinari” di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sono i seguenti:

adempimento

Scadenza ordinaria

Convocazione del consiglio di amministrazione (Cda)

Verificare i termini statutari di convocazione

Riunione del Cda e delibera di approvazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione

Entro 31 marzo 2017

Trasmissione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione agli organi di controllo

Entro 31 marzo 2017

Deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e degli organi di controllo

Entro 15 aprile 2017

Convocazione dell’assemblea dei soci

Verificare i termini statutari di convocazione

Assemblea dei soci per la delibera di approvazione bilancio

Entro 30 aprile 2017 (se prima convocazione)

Deposito del bilancio d’esercizio al registro Imprese

Entro 30 maggio 2017 (30 gg successivi dall’ approvazione)

 

Al verificarsi di particolari condizioni (art. 2364 co. 2 del codice civile) è consentito presentare il bilancio ai soci entro il maggiore termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, con ulteriori 30 giorni di tempo per il deposito al registro Imprese. Le condizioni per il verificarsi della proroga a 180 giorni sono da accertare con grande attenzione, e sono:

a)      una previsione statutaria che consenta la dilazione, la cui assenza non consente il differimento, pur in presenza delle successive condizioni;

b)      il ricorrere di alcune circostanze legate alla struttura e all’oggetto della società, che giustificano la dilazione (holding o imprese con diverse sedi, società di comodo in attesa di interpello disapplicativo, operazioni straordinarie in corso, particolari valutazioni sull’andamento del mercato, variazione del sistema informatico della società, sostituzione dell’organo amministrativo, cause di forza maggiore, etc.);

c)      l’obbligo per gli amministratori di segnalare nella relazione sulla gestione le motivazioni che hanno giustificato la dilazione.

Per i bilanci 2016, considerate le ricadute delle nuore regole di valutazione dei principi contabili (D.Lgs. 139/2015), le società interessate possono prorogare il termine dell’assemblea a 180 giorni.

I termini “prorogati” a 180 giorni sono i seguenti:

adempimento

Scadenza prorogata

Convocazione del consiglio di amministrazione (Cda)

Verificare i termini statutari di convocazione

Riunione del Cda e delibera di approvazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione

Entro 30 maggio 2017

Trasmissione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione agli organi di controllo

Entro 30 maggio 2017

Deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e degli organi di controllo

Entro 14 giugno 2017

Convocazione dell’assemblea dei soci

Verificare i termini statutari di convocazione

Assemblea dei soci per la delibera di approvazione bilancio

Entro 29 giugno 2017 (se prima convocazione)

Deposito del bilancio d’esercizio al registro Imprese

Entro 29 luglio 2017 (30 gg successivi dall’ approvazione)

 

Rinvio per approfondimento

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   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.it

 

 

10/04/2017

 

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