NOVITA’ PER BILANCI E RENDICONTI 2020

 

Il bilancio di esercizio dell’anno 2020

 

Il bilancio per l’esercizio 2020 si caratterizza per l’evidente impatto delle disposizioni derogatorie e speciali conseguenti alla crisi da Covid-19. Numerosi sono i documenti normativi e interpretativi che vanno tenuti in considerazione, costringendo il redattore del bilancio a non facili equilibrismi.

 

Le vicende legate all’emergenza sanitaria si riflettono ancora sui bilanci 2020, sia per quanto riguarda l’informativa, che la data di fissazione e le modalità di svolgimento delle assemblee di approvazione. A seguito dell’approvazione del decreto Milleproroghe, anche per quest’anno risulta confermata la possibilità di fruire del maggior termine per l’approvazione a 180 giorni, a prescindere dalla ricorrenza di particolari motivazioni interne alla società, per consentire alle società di meglio fronteggiare gli incomodi derivanti dalla pandemia.

 

Finalità del bilancio

Il bilancio è un documento senza il quale nessuna impresa può sopravvivere, essendo richiesto da una pluralità di soggetti, in primis gli istituti di credito, che condizionano i propri rapporti con le imprese ai risultati in esso esposti. Si tratta di un adempimento chiave per la vita di ogni impresa, perché è in tale occasione che si forniscono i risultati dell’attività svolta esponendosi.

Il codice civile impone all’organo amministrativo la redazione del bilancio d’esercizio, costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, corredato dalla relazione sulla gestione redatta ai sensi dell’art. 2428 cod. civ. che verrà approvato dall’assemblea dei soci.

 

Assemblee nel maggior termine di 180 giorni

A seguito dell’emergenza Coronavirus, è stata generalizzata la possibilità di approvazione del bilancio nel termine “lungo” di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio 2020, a prescindere dalla ricorrenza delle particolari motivazioni previste dal codice civile, ovvero interne alla società.

Posto che il maggior termine di approvazione di 180 giorni è stato previsto legislativamente, non è necessario formalizzare con un CdA (ovvero con una determina dell’amministratore unico) la decisione di differire l’assemblea rispetto alla scadenza ordinaria.

Si propone, a seguire, una tabella riepilogativa delle scadenze, mantenendo comunque il riferimento al termine “ordinario” dei 120 giorni, considerando che le società potrebbero avere interesse ad anticipare l’approvazione del bilancio e le scadenze del termine “allungato” a 180 giorni.

 

adempimento

Scadenza ordinaria 120 gg

Convocazione del consiglio di amministrazione (Cda)

Verificare i termini statutari di convocazione

Riunione del Cda e delibera di approvazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione

31 marzo 2021

Trasmissione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione agli organi di controllo

31 marzo 2021

Deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e degli organi di controllo

15 aprile 2021

Convocazione dell’assemblea dei soci

Verificare i termini statutari di convocazione

Assemblea dei soci per la delibera di approvazione bilancio

30 aprile 2021 (se prima convocazione)

Deposito del bilancio d’esercizio al registro Imprese

30 maggio 2021 (30 gg successivi dall’approvazione)

 

adempimento

Scadenza allungata a 180 gg

Convocazione del consiglio di amministrazione (Cda)

Verificare i termini statutari di convocazione

Riunione del Cda e delibera di approvazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione

Entro 30 maggio 2021

Trasmissione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione agli organi di controllo

Entro 30 maggio 2021

Deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e degli organi di controllo

Entro 14 giugno 2021

Convocazione dell’assemblea dei soci

Verificare i termini statutari di convocazione

Assemblea dei soci per la delibera di approvazione bilancio

Entro 29 giugno 2021 (se prima convocazione)

Deposito del bilancio d’esercizio al registro Imprese

Entro 29 luglio 2021 (30 gg successivi dall’approvazione)

 

Nuove modalità per svolgere le assemblee

Il decreto COVID-19 dello scorso anno è intervenuto sul piano delle modalità di svolgimento delle assemblee, prevedendo alcune facilitazioni atte a ridurre gli assembramenti. Il Legislatore ha previsto che, anche in deroga alle previsioni statutarie, si debbano agevolare le forme di partecipazione a distanza, in modo da evitare qualsiasi assembramento di persone.

In particolare, dunque, a prescindere dal contenuto dello statuto:

1)    è possibile prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio dei diritti di voto;

2)    non è richiesto, come normalmente avviene, che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il segretario (ove ritenuto necessario) ed il notaio (ove richiesto per la formalizzazione dell’atto pubblico);

3)    la manifestazione del voto possa avvenire per via elettronica o per corrispondenza.

 

Proroga entrata in vigore del "codice della crisi"

Il D.Lgs. 14/2019 ha introdotto regole stringenti in tema di responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo delle società; inoltre, come noto, sono stati inseriti meccanismi oggettivi per la previsione di possibili crisi aziendali (i c.d. indici di allerta).

Il D.L. 23/2020 ha rinviato l’entrata in vigore di tali disposizioni alla data del 1° settembre 2021. Tale differimento, tuttavia, non riguarda l’obbligo – a carico dell’organo amministrativo – di dotare la società di adeguati assetti amministrativi, contabili e organizzativi, già in vigore dallo scorso mese di marzo 2019.

Non rappresenterà, invece, un problema di immediata scadenza, l’obbligo di segnalare agli appositi organismi delle Camere di Commercio (peraltro ancora da costituire) l’eventuale situazione di crisi aziendale.

 

Riduzione del capitale per perdite

Le perdite emerse nei bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020, qualora di importo superiore al terzo del capitale sociale, normalmente impongono:

·      di monitorare la situazione nell’anno successivo, nell’attesa della riduzione della perdita. In caso negativo, i soci dovranno intervenire per la ricapitalizzazione. Ciò quando la perdita non riduce il capitale al di sotto del minimo legale;

·      di scegliere tra 3 ipotesi vincolanti: 1) ricapitalizzare la società; 2) trasformare la società in un tipo che non richiede una misura di capitale minimo (società di persone); 3) porre la società in liquidazione. Ciò accade quando la perdita riduce il capitale al di sotto del minimo legale.

Tali forme di reazione dei soci sono differite al momento di approvazione del bilancio dell’esercizio 2025. Sino a tale momento, la società può continuare a funzionare normalmente.

Rimane invece inalterato l’obbligo, a carico dell’organo amministrativo, di convocare i soci per renderli edotti della situazione, distribuendo nella riunione una situazione contabile della società, accompagnata dalle relazioni di rito.

 

Valutazione della continuità aziendale

Nella redazione del bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità aziendale può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020; rimane l’obbligo di illustrare specificamente nella nota integrativa, anche mediante richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

 

Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni delle imprese

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è possibile rivalutare i beni d’impresa (diversi dai beni merce) e le partecipazioni di controllo, già presenti nel bilancio del precedente esercizio 2019.

La rivalutazione, che può riguardare anche singoli cespiti e non intere categorie economiche, può essere:

·          solo di natura civilistica, ed in tal caso risulta gratuita;

·          anche di natura fiscale, ed in tal caso richiede il pagamento di una imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori iscritti.

La riserva da rivalutazione iscritta nel patrimonio netto, nel caso di rivalutazione fiscale, risulta in regime di sospensione di imposta e può essere affrancata mediante il pagamento di una sostituiva del 10%. La rivalutazione si esegue dopo avere stanziato gli ammortamenti dell’anno 2020, nei limiti del valore d’uso o del valore di mercato dei beni interessati.

È possibile rivalutare anche beni già completamente ammortizzati, così come beni immateriali mai iscritti nell’attivo, a condizione che siano ancora giuridicamente tutelati.

 

Riduzione o azzeramento degli ammortamenti

Al fine di rendere migliori i bilanci, pesantemente intaccati dalla crisi, si consente di ridurre o azzerare gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

La quota non imputata nel 2020 verrà traslata agli anni successivi, ove sia possibile allungare la vita utile del bene.

La quota di ammortamenti ridotti o azzerati deve essere “coperta” con la creazione di una riserva indisponibile, attingendo rispettivamente:

·          dall’utile dell’esercizio 2020, se capiente;

·          dalle riserve disponibili già presenti nel patrimonio netto;

·          dagli utili che saranno prodotti nei futuri esercizi.

Tale riserva dovrà essere mantenuta sino al completamento dell’ammortamento dei beni, ovvero sino al momento della loro vendita.

Ai fini fiscali, la tesi dell’Agenzia delle Entrate è quella di considerare come deducibili (per obbligo) le quote non transitate a conto economico; ciò determina un disallineamento tra valori civili e fiscali che dovrà essere gestito con lo stanziamento di imposte differite. Le imposte differite riducono l’ammontare della riserva indisponibile.

 

Trattamento di favore per i finanziamenti soci

I finanziamenti dei soci effettuati nel periodo che va dal 9 aprile sino al 31 dicembre 2020, non si applicano le norme in tema di postergazione, che prevedono il divieto di restituzione del finanziamento al socio erogante se non dopo avere soddisfatto tutti i debiti della società (questo nelle ipotesi in cui il finanziamento sia stato posto in essere in un momento di squilibrio finanziario, ovvero quando era più credibile un apporto e non un prestito, situazioni che si configurano come assolutamente ricorrenti nei periodi di crisi).

 

Anticipazioni per i bilanci del 2021

² Il D.L. 18/20 (decreto Cura Italia) ha previsto il differimento del rimborso rateale di finanziamenti, mutuo o leasing, in scadenza tra il 17 marzo 2020 e il 30 giugno 2020, al 30 giugno 2021. Resta facoltà delle imprese sospendere solo i rimborsi in conto capitale, pagando la quota interessi.

² Il D.L. 23/20 (decreto Liquidità) prevede che le perdite del 2020 possano essere rinviate al bilancio del 2025, causa gli eventi pandemici e che non opera la causa di scioglimento in caso di riduzione o perdita del capitale.

² Il credito d’imposta sui beni strumentali ammortizzabili nuovi, con la Legge di Bilancio 2021 è stato esteso fino al 31 dicembre 2022, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l’ambito applicativo (art. 1, c. 1051-1063 e 1065 Legge n. 178/2020).

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.it

 

 

26/04/2021

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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