RIORDINO DELLE DETRAZIONI IRPEF DAL 2025
Riduzione delle detrazioni fiscali dal 2025 sul reddito delle persone fisiche
La legge di Bilancio 2025 (L. 30.12.2024 n. 207) ha introdotto, a decorrere dal 1/01/2025, una limitazione alla fruizione della detrazione Irpef per oneri in presenza di reddito complessivo superiore a euro 75.000; la quota detraibile varia in ragione del reddito complessivo “di riferimento” del contribuente e del numero di figli a carico.
Con la circolare n. 6/E del 29.05.2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione all’applicazione del nuovo limite, come introdotto dall’art. 16-ter del Tuir, che si affianca a quello preesistente di cui all’art 15, co. 3-bis del Tuir, che prevede una riduzione percentuale della detrazione teorica.
Nuovo meccanismo di calcolo
Il meccanismo prevede due importi base: 14.000 euro per redditi tra 75.001 e 100.000 euro, 8.000 euro per redditi oltre 100.000 euro (art. 16-ter, c. 1 del Tuir). Questi importi vanno moltiplicati per un coefficiente che varia in base ai figli a carico:
- 0,50 con nessun figlio a carico;
- 0,70 con un figlio a carico;
- 0,85 con 2 figli a carico;
- 1,00 con 3 o più figli a carico o almeno un figlio con disabilità accertata (art. 3 L. 104/1992).
Di conseguenza, si avrà:
- con reddito complessivo compreso tra 75.001 e 100.000 euro, l’importo base è di 14.000 euro, il limite sarà pari a 7.000 euro senza figli, a 9.800 euro con un figlio, 11.900 con 2 figli e 14.000 con almeno 3 figli o un figlio disabile;
- con reddito complessivo superiore a 100.000 euro, l’importo base è di 8.000 euro, il limite sarà pari a 4.000 euro senza figli, a 5.600 euro con un figlio, 6.800 con 2 figli e 8.000 con almeno 3 figli o un figlio disabile.
ESEMPIO PRATICO |
Un contribuente con reddito di 85.000 euro e 2 figli a carico potrà detrarre oneri fino a 11.900 euro (14.000 x 0,85). Se il reddito fosse 110.000 euro e avesse un solo figlio, il massimale sarebbe 5.600 euro (8.000 x 0,70). |
Nel determinare il numero di figli a carico, si considera l’anno in cui sono state sostenute le spese.
I figli sono inclusi anche se sono stati a carico solo per una parte dell’anno (es. in caso di nascita/decesso), indipendentemente dalla fruizione della detrazione per familiare a carico (es: in quanto di età inferiore a 21 anni o superiore a 30 anni, oppure in quanto interamente assegnate al coniuge).
Spese escluse del nuovo massimale
Il co. 4 del citato art. 16-ter prevede che determinate tipologie di spesa non partecipano all’ammontare massimo sottoposto al limite, permanendo restano ordinariamente detraibile:
- le spese sanitarie detraibili (art. 15, co. 1, lett. c), Tuir);
- gli investimenti in start-up e PMI innovative (artt. 29 e 29-bis D.L. 179/2012; art. 4 D.L. 3/2015);
- detrazioni forfetarie (es. cani guida, art. 15, c. 1-quater del Tuir);
- interessi passivi su mutui ipotecari per l’acquisto/costruzione dell’abitazione principale (art. 15, co.
1, lett. b) e co. 1-ter, Tuir), se relativi a contratti stipulati fino al 31.12.2024;
- premi di assicurazione aventi ad oggetto il rischio di morte, non autosufficienza o invalidità permanente non inferiore al 5% (art. 15, co. 1, lett. f), Tuir) o di eventi calamitosi riferiti ad unità immobiliari abitativi (art. 15, co. 1, lett. f-bis), se relativi a contratti stipulati fino al 31.12.2024;
- spese per interventi di recupero edilizio (art. 16-bis, Tuir), la cui detrazione è ripartita in più annualità, se sostenute fino al 31.12.2024
Calcolo del reddito di riferimento
Il reddito di riferimento si calcola al netto dell’abitazione principale e pertinenze (art. 10, c. 3-bis del Tuir), includendo anche redditi da cedolare secca, regime forfetario, la quota di agevolazione ACE e le mance al personale del settore alberghiero (L. 197/2022)
Per chi aderisce al concordato preventivo biennale si deve considerare il reddito effettivo e non quello concordato (art. 35 del D.Lgs. 13/2024).
Come anticipato, restano in vigore ulteriori limiti per redditi oltre 120.000 euro (art. 15, c. 3-bis del Tuir) e per alcune spese specifiche (mutui, sanitarie: art. 15, c. 3-quater del Tuir), non spettando alcuna detrazione in presenza di reddito complessivo superiore a 240.000 euro.
La circolare del 29.05.2025, n. 6/E chiarisce che, dal punto di vista operativo, occorre, in generale:
a) prima applicare il limite dell’art. 16-ter del Tuir;
b) successivamente, sull’ammontare delle spese così decurtato, trova applicazione l’ulteriore limite dell’art. 15, co. 3-bis del Tuir.
In particolare, se il contribuente possiede un reddito “di riferimento”, alternativamente:
- superiore a € 75.000 ma non superiore a € 120.000: determina l’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione ai sensi del solo art. 16-ter;
- superiore a € 120.000: il contribuente dopo aver determinato l’ammontare massimo della spesa detraibile dell’art. 16-ter, beneficia delle detrazioni di cui all’art. 15 del Tuir, per la parte corrispondente allo specifico rapporto di cui all’art. 15, co. 3-bis.
Altre novità sulle detrazioni 2025
Oltre al riordino delle detrazioni per i redditi elevati, la legge di Bilancio 2025 (L. 30.12.2024, n. 207) e la circolare 29.05.2025, n. 6/E introducono importanti novità per le spese di frequenza scolastica e per il mantenimento dei cani guida.
Spese di frequenza scolastica - L’art. 15, c. 1, lett. e-bis) del Tuir, come modificato dalla L. 207/2024, eleva a 1.000 euro per alunno il limite massimo delle spese detraibili per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (art. 1 L. 62/2000). La detrazione resta al 19%.
ESEMPIO PRATICO |
Una famiglia con 2 figli che sostiene 1.200 euro di spese per ciascuno, potrà detrarre 1.000 euro per figlio, per un totale di 2.000 euro. La detrazione spettante sarà quindi 2.000 x 19% = 380 euro. |
Le spese ammesse comprendono tasse di iscrizione, contributi obbligatori e volontari, mensa e servizi integrativi, purché documentati (circolare Agenzia Entrate n. 14/E/2023). La detrazione spetta anche per le scuole paritarie riconosciute (art. 1 L. 62/2000).
Detrazione per cani guida - L’art. 15, c. 1-quater del Tuir, come modificato dalla L. 207/2024, prevede una detrazione forfetaria di 1.100 euro per i non vedenti per il mantenimento dei cani guida. Non è necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa, ma occorre conservare la documentazione che attesti la condizione di non vedente e il possesso del cane guida (circ. Ag. Entrate n. 14/E/2023).
ESEMPIO PRATICO |
Un contribuente non vedente, anche con reddito superiore a 75.000 euro, potrà detrarre 1.100 euro per il mantenimento del cane guida, senza dover documentare l’effettivo sostenimento della spesa, ma conservando la certificazione di non vedente e di possesso del cane |
Questa detrazione è esclusa dal massimale previsto per i redditi superiori a 75.000 euro (art. 16-ter, c. 4 del Tuir).
Le novità si applicano dal periodo d’imposta 2025 e sono finalizzate a rendere più equo e razionale il sistema delle detrazioni fiscali, come chiarito dalla circolare 29.05.2025 n. 6/E. L’obiettivo è sostenere le famiglie nelle spese scolastiche e tutelare i soggetti non vedenti, garantendo un accesso più ampio alle agevolazioni fiscali.
09/06/2025