CHIUSURA PARTITE IVA INATTIVE

 

Chiusura d’ufficio senza sanzioni

 

La novità introdotta dal cd. “collegato alla legge di Bilancio 2017” ha riguardato la chiusura d’ufficio delle partite IVA di quei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell’Agenzia delle Entrate, risultano non aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, alcuna attività d’impresa, arte o professione.

 

Unitamente a tale intervento, è stata abolita la sanzione (da € 500 a € 2.000) prevista in caso di omessa presentazione della comunicazione di cessazione dell’attività.

 

Chiusura d’ufficio delle partite Iva

Per effetto delle modifiche apportate all’art. 35, co. 15-quinquies, del D.P.R. 633/1972, il legislatore ha inteso “riscrivere” la procedura prevista per la chiusura delle partite Iva inattive da parte dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, in luogo della previgente normativa, che prevedeva esplicitamente un contraddittorio tra l’Agenzia ed il contribuente (con preventiva comunicazione della chiusura della partita Iva ai soggetti che non presentavano la dichiarazione di cessazione di attività e possibilità, da parte di questi ultimi, di fornire rilievi e chiarimenti all’Erario entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione), la novella normativa dispone che l’Agenzia delle Entrate è tenuta a procede d’ufficio alla chiusura delle partite Iva dei soggetti che ”sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali”.

 

Soggetti interessati

La norma, così come esposta, non prevede alcunché in merito all’individuazione dei soggetti “inattivi”, rimandando ogni precisazione all’apposito provvedimento. Diversamente, nella versione prevista dal D.L. 98/2011 si individuava quale elemento di “inattività” l’omessa presentazione, per tre annualità consecutive, della dichiarazione annuale Iva. Sarà, dunque, compito delle Entrate fornire chiarimenti al riguardo. Tuttavia, considerato che i comportamenti adottati non si differenziano in relazione alla natura del soggetto interessato, le nuove disposizioni dovrebbero essere applicabili sia alle partite Iva di persone fisiche che di società.

A tal fine, sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento in capo all’Amministrazione Finanziaria.

 

Opposizione alla chiusura

Come anticipato, viene rimandato ad un futuro provvedimento delle Entrate l’individuazione di “forme di comunicazione preventiva al contribuente"; con l’occasione, il contribuente potrebbe avere la possibilità di “opporsi” alla chiusura d’ufficio della propria posizione Iva, ovvero informare l’Agenzia delle Entrate di elementi non considerati o valutati erroneamente ai fini della cancellazione della partita Iva.

 

Regime sanzionatorio

Di particolare rilevanza sono gli interventi sul piano sanzionatorio. In primo luogo, il legislatore elimina la specifica sanzione (da € 500,00 a € 2.000,00) prevista in caso di omessa comunicazione della cessazione attività, mantenendola solo per le omissioni relative alle dichiarazioni di inizio o variazione di attività (infatti, nell’ambito del nuovo articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 471/1997 sono espunte le parole “cessazione di attività”). In conseguenza di ciò, le partite Iva “inattive” da almeno tre anni verranno chiuse d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate senza l’applicazione di alcuna sanzione per il titolare.

 

 

04/02/2017

 

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