PREMI DI RISULTATO NEL PERIODO COVID-19

 

Detassati i premi di risultato mediante ricalcalo del periodo

 

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 270 del 20 aprile scorso, è intervenuta sul tema della tassazione (o detassazione) dei premi di risultato erogati in esecuzione di contratti aziendali, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In sintesi, non osta all’applicazione del regime agevolato, dal momento che la durata del periodo di maturazione del premio è rimessa all’accordo delle parti.

 

E’ possibile fruire del regime fiscale agevolato al 10% sempreché il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio, previamente definiti nel contratto e misurati al termine del periodo congruo stabilito su base contrattuale, avvenga successivamente alla stipula del contratto.

 

Condizioni per la detassazione

E’ utile ricordare che la disciplina agevolativa, introdotta con la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, co. da 182 a 189 della L. 208/2015), prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 10% sui premi di risultato la cui corresponsione è legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Inoltre, i sistemi premiali devono essere regolati da intese collettive territoriali o aziendali, intendendosi come tali quelle stipulate da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Sono quindi due le connotazioni che devono essere presenti:

- da un lato i contratti collettivi devono stabilire criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività descritti non in via astratta, ma agganciando il monitoraggio «rispetto ad un periodo congruo definito». Il Dm lascia dunque libertà alle parti, sia sull’individuazione dei target, sia dell’arco temporale di riferimento, ma non è possibile prescindere dalla sussistenza di questi elementi.

- dall’altro questi salari devono essere variabili; non sono, perciò, conformi al dettato normativo accordi che prevedano erogazioni in misura fissa.

Pertanto, vanno individuati sistemi oggettivi di reportistica correlati a un determinato intervallo di tempo.

 

Applicazione durante il periodo Covid

Con la risposta all’interpello n. 270 del 20 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il periodo di misurazione dei risultati aziendali da stabilire nell’accordo che istituisce il premio di risultato può essere infrannuale, annuale o ultrannuale. In ogni caso, è essenziale che il risultato incrementale, in questo periodo, sia oggettivamente misurabile, incerto al momento della sottoscrizione dell’accordo e che, conseguentemente, i criteri di misurazione degli incrementi siano previsti tramite un accordo sindacale concluso con ragionevole anticipo rispetto al termine del periodo di misurazione prescelto. Questo anche per salvaguardare la funzione incentivante della normativa agevolativa.

Alla luce dell’interpretazione fornita dalle Entrate, le imprese, seppure nel rispetto dei principi generali sulla misurazione dei risultati aziendali, avranno margini più ampi rispetto al passato, per introdurre premi di risultato che tengano conto delle particolari condizioni di mercato dovute al periodo che stiamo vivendo e degli effetti di eventi eccezionali che potrebbero influire direttamente sui risultati aziendali. Perché il premio, depurato dagli effetti di eventuali eventi eccezionali, possa godere della detassazione, la sterilizzazione dovrà essere effettuata in base a un criterio oggettivo e a un metodo di calcolo matematico e non discrezionale.

Ne consegue che la rideterminazione del periodo congruo, dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e attestata nell’accordo aziendale, non ostacola l’applicazione del regime agevolato, dal momento che la durata del periodo di maturazione del premio è rimessa all’accordo delle parti.

 

Tassazione separata del premio di produttività

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 223 del 29 marzo 2021, ha precisato che è applicabile la tassazione separata ai "compensi incentivanti la produttività" qualora l’erogazione avvenga in periodi d'imposta successivi al periodo di riferimento, per effetto della contrattazione collettiva. A parere dell’Agenzia, qualora ricorra una delle cause giuridiche, come la previsione di un contratto collettivo, non deve essere effettuata alcuna indagine per valutare se il ritardo nella corresponsione può o meno essere considerato fisiologico rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi; mentre la predetta indagine va, invece, sempre effettuata quando il ritardo è determinato da circostanze di fatto.

In sostanza, il Fisco ribadisce che ai premi maturati in un anno, ma corrisposti nell’anno successivo in virtù di una disposizione contrattuale, deve essere applicata la tassazione separata di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), Tuir.

 

Quando si applica la detassazione

La detassazione dei premi di produttività consiste in un regime di tassazione agevolata: in pratica, le retribuzioni collegate a un miglioramento della produttività, della qualità, dell’efficienza, dell’innovazione o della redditività, sono assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, in misura pari al 10%, salvo espressa rinuncia dell’interessato.

Se previsto nell’accordo il dipendente potrà (ovvero dovrà) optare per uno o più benefit messi a sua disposizione, in sostituzione del premio in denaro (premi convertiti in welfare aziendale), beneficiando così dell’esenzione totale dalle imposte.

Le misure di welfare possono consistere in beni e servizi, offerti anche sotto forma di voucher, sia elettronici che cartacei. Ad esempio, possono essere erogati i voucher per il pagamento di servizi assistenziali per i familiari del lavoratore.

Rientrano nell’insieme delle misure detassate anche le somme destinate alla previdenza complementare, le borse di studio offerte ai figli dei dipendenti, e, in generale, tutte le misure che migliorano la qualità della vita dei dipendenti e la conciliazione famiglia-lavoro.

 

Misura della detassazione

Con le recenti modifiche normative, l’agevolazione è stata tuttavia potenziata:

• il regime di favore è stato esteso, dal 2017, a tutti i lavoratori che nell’anno precedente hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro annui (in luogo del più basso limite di 50.000 euro prima previsto);

• è stato innalzato l’importo del premio che può essere assoggettato ad imposta sostitutiva che è diventato pari a 3.000 euro e non più a 2.000 euro; è stato inoltre innalzato il limite previsto per le aziende che adottano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, oggi pari ad euro 4.000;

• è stato esteso l’ambito di operatività dell’articolo 1, comma 184, della Legge di Stabilità 2016, il quale riconosceva al lavoratore la facoltà di sostituire il premio di risultato con somme e valori di cui all’articolo 51, commi 2 e 3, Tuir. Grazie alla citata modifica normativa, infatti, dal 2017 il premio di risultato può essere sostituito anche con i benefit previsti dall’articolo 51, comma 4 del Tuir.

 

Tassazione ordinaria per i benefit

La legge di Bilancio in materia di welfare ha esteso la facoltà di conversione dei premi di risultato, ammessi alla tassazione sostitutiva del 10%, con i benefit previsti all’art. 51, co. 4 del Tuir. Il co. 4 riguarda, in particolare, l’uso dell’auto aziendale, la concessione di prestiti da parte del datore di lavoro e la messa a disposizione del lavoratore dell’alloggio.

Autoveicoli, motocicli e ciclomotori per uso promiscuo: si assume il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, così come stabilito dalle tabelle Aci;

Prestiti: si considera il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi;

Fabbricati in locazione uso o comodato: si determina un reddito imponibile in misura pari alla differenza tra la rendita catastale del fabbricato - aumentata di tutte le spese comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore - e quanto corrisposto per la fruizione dell’immobile; per i fabbricati concessi in connessione all’obbligo di dimorare nell’alloggio stesso, si assume il 30% della differenza.

La legge di Bilancio 2017 ha previsto che le somme e i valori erogati in sostituzione ai premi di risultato «concorrono a formare reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste». La parte del premio eccedente il valore del benefit di cui al comma 4 resta assoggettata ad imposta sostitutiva o a tassazione ordinaria a scelta del lavoratore, ovvero potrà essere sostituita con gli altri benefit.

Non sfugge come tale ipotesi, ove paragonata alla percezione del premio di risultato detassato al 10%, risulti più onerosa per il lavoratore, a causa della progressività dell’Irpef applicata sul benefit ricevuto.

 

 

03/05/2021

 

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