TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

 

Notifica degli atti impositivi del 2012 entro il 2 gennaio 2018

 

Con l’inizio del corrente anno si pone la questione degli atti che si sono prescritti o sono decaduti alla mezzanotte del 31/12 scorso.

Quest’anno però c’è una particolarità, siccome il 31 dicembre 2017 era domenica, il termine per la notifica degli atti in scadenza al 31 dicembre 2017 è slittato in automatico al 2 gennaio 2018, siccome il primo dell’anno è anch’esso festivo.

 

La conservazione dei documenti, quietanze e ricevute varie di pagamento riveste una notevole importanza nei rapporti tra cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione. Infatti, nel caso in cui venisse reclamato un pagamento che si ritiene di aver già interamente saldato, il modo più efficace, talvolta l’unico, consiste nell’esibire la ricevuta di pagamento o quietanza, che si dovrebbe aver conservato fin dal giorno dell’avvenuto versamento.

 

Definizioni

La prescrizione è un mezzo con cui l’ordinamento giuridico opera l’estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art. 2934 e segg.).

La decadenza consiste nella perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato esercizio in un termine perentorio (codice civile, art. 2964 e segg.).

In termini pratici i due concetti sono molto simili, ma giuridicamente non lo sono. La prescrizione, infatti, è stabilita solo dalla legge mentre la decadenza può anche essere frutto di accordi tra due parti. Gli esempi tipici sono il termine entro cui si devono contestare i vizi sui beni acquistati dai consumatori (due mesi dalla loro scoperta, la decadenza) ed il termine entro il quale tale diritto può essere esercitato, promuovendo magari una causa (due anni dall’acquisto, la prescrizione).

Non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione (per esempio la proprietà, le azioni inerenti la contestazione della paternità e quelle di riconoscimento filiale, il riconoscimento di eredità e le domande di divisione dei coeredi, etc.); la norma regolatrice è l’art. 2934 del c.c.

 

Tempi e durata

Per legge esiste una prescrizione ordinaria a cui sono riferibili tutti i crediti per i quali la legge non specifica qualcosa di diverso. Tale termine è di dieci anni. Per determinati crediti, invece, vengono specificate delle prescrizioni brevi (di solito di cinque anni).

Le prescrizioni presuntive sono quelle per le quali la legge presume che dopo il decorso del termine il debito sia stato pagato. Possono durare dai sei mesi ad un anno e, proprio perché si basano su una presunzione prevista dalla legge (art. 2954 e 2955 c.c.), l’onere della prova è a carico del creditore richiedente.

Al debitore, infatti, è sufficiente declamare il decorso del termine per far scattare la prescrizione, mentre il creditore può interrompere la prescrizione compiendo un atto nel quale la legge riconosce la volontà di esercizio dello stesso. Nella pratica si realizza generalmente attraverso l’intimazione al pagamento.

 

Ambito fiscale

I normali termini di accertamento per avvisi e cartelle di pagamento, la notifica deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Dunque, entro lo scorso 2 gennaio 2018 devono essere notificati, a pena di decadenza:

- gli avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta 2012 (Unico 2013);

- gli avvisi relativi al periodo d’imposta 2011 (Unico 2012), in caso di omessa dichiarazione.

In presenza di elementi penalmente rilevanti (debitamente denuncati), posto il raddoppio dei termini, al 31/12/2017 si prescrive l’accertamento per il 2008.

Inoltre, per i soggetti “virtuosi” rispetto agli studi di settore, nei cui confronti opera il regime premiale, al 31/12/2017 si prescrive l’accertamento per il 2013.

 

Dichiarazioni dei redditi (Modello Unico e 730) e  pagamenti delle tasse (Irpef, Iva, etc)

4 anni

Dall'anno successivo a quello di dichiarazione. Il termine vale sia per i pagamenti delle tasse sia per la conservazione della documentazione (compresi gli oneri).

Documenti relativi alla ristrutturazione della casa con detrazioni fiscali (bonus del 50% o del 65%)

4 anni

Termine - calcolato a partire dall'anno successivo alla dichiarazione dei redditi - di conservazione di tutta la documentazione prevista per usufruire delle detrazioni (fatture, ricevute, bonifici bancari, etc.).

Contributi INPS

5 anni

Termine fissato dalla legge 335/1995.

TRIBUTI LOCALI (IMU, TASI, TARI, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni)

decadenza massima per gli avvisi: 5 anni.
termine di prescrizione: 10 anni

Cinque anni è l'attuale termine - massimo di decadenza - che riguarda la prima notifica degli avvisi di accertamento, con emissione delle cartelle esattoriali nei successivi tre. Esso parte dalla fine dell'anno di riferimento.

Il termine di conservazione delle ricevute di pagamento che consigliamo è comunque quello della prescrizione ordinaria, ovvero dieci anni, visto che in merito la norma non è chiara e definita e che numerose interpretazioni giurisprudenziali fissano per questi tributi la prescrizione decennale (Cassazione 18432/2005 e 18110/2004).

Redditi per periodo di imposta 2012 se dichiarazione presentata

4 anni

02/01/2018, anche se presentata tardivamente nel 90 giorni.

Redditi per periodo di imposta 2011 se dichiarazione omessa

5 anni

02/01/2018 se dichiarazione dei redditi non presentata.

Controllo automatizzato (liquidazione automatica) ex art. 36-bis

1 anno

Dalla presentazione delle dichiarazione, anche se la Cassazione si è pronunciata per un termine non perentorio. Per l’emissione della cartella di pagamento entro il 31/12 del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Controllo formale ex art. 36-ter

2 anni

Dalla presentazione delle dichiarazione, anche se la Cassazione si è pronunciata per un termine non perentorio. Per l’emissione della cartella di pagamento entro il 31/12 del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

 

Si ricorda che la Legge di Stabilità 2016, con riferimento agli avvisi relativi al 2016 ed anni successivi, ha abrogato il raddoppio dei termini per le violazioni penali (così, il termine di decadenza dell’accertamento per il 2016 scade il 31/12/2022); ha ampliato i termini “ordinari” di accertamento; in particolare, i “nuovi” artt. 43 del D.P.R. 600/73 e 57 del D.P.R. 633/72, stabiliscono che l’avviso di accertamento sarà notificato, a pena di decadenza, entro il 31/12:

- del 5 anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione

- del 7 anno successivo se si è in presenza di dichiarazione omessa o nulla.

 

Regime premiale per gli studi di settore

I termini per l’accertamento delle imposte sui redditi/IVA sono ridotti di un anno se i contribuenti risultano congrui e coerenti (anche per adeguamento) con lo studio di settore e hanno assolto correttamente i relativi obblighi comunicativi.

Le disposizioni in esame si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative al 2011 ed a quelle successive; quindi, per i contribuenti che rientrano nel cd. “regime premiale”, l’accertamento sull’anno 2013 (Unico 2014) dovrà essere notificato, al massimo, entro il 02/01/2018.

La riduzione di un anno per l’accertamento dovrebbe riguardare non solo i redditi d’impresa e di lavoro autonomo ma anche, ad esempio, redditi fondiari o diversi. Tutto ciò non opera in presenza di violazioni penalmente rilevanti, per cui, oltre al raddoppio, permane l’ordinario termine quadriennale.

Inoltre, la riduzione in esame:

- non opera in caso di violazione che comporta l’obbligo di denuncia (art. 331 c.p.c.) per reati penali

- riguarda non solo i redditi d’impresa/autonomi ma anche, ad esempio, redditi fondiari o diversi.

 

Finanza privata

La tabella sottostante riportata le prescrizioni e le decadenze riguardanti i fatti di finanza privata.

 

Mutui e finanziamenti in genere

5 anni

Il termine valido ai fini fiscali è di cinque anni dalla scadenza. Per quanto riguarda i rapporti con la Banca, però è bene conservare tutta la documentazione del mutuo (contratto e ricevute di pagamento) per 10 anni dalla sua scadenza.

Assicurazioni

1 anno

5 anni

Le quietanze vanno conservate per un anno. Quelle utilizzate ai fini fiscali (polizze vita, infortunio e S.S.N.) per cinque anni, fino a quando si prescrivono i termini di accertamento fiscali.

Estratti conto

10 anni

Gli estratti conto bancari vanno conservati per 10 anni. In questo ambito è quindi possibile impugnare l’estratto conto per errori od omissioni.

Cambiali tratte e pagherò

3 anni

art. 94 R.D. 1669/1933

Le cambiali vanno conservate per tre anni dalla scadenza.

 

Casa e utenze

La tabella sottostante riportata le prescrizioni e le decadenze riguardanti i fatti di maggiore utilità.

 

Affitto e ogni altro onere legato alla locazione

5 anni

Le ricevute di affitto devono essere conservate per cinque anni.

Spese condominiali

5 anni

Le spese condominiali vanno conservate per cinque anni.

Bollette e utenze varie

5 anni

Le fatture di acqua, gas, luce e telefono per uso domestico vanno conservate per 5 anni a partire dalla data di scadenza. Se le fatture sono oggetto di controversia il termine è di 10 anni.

Rifiuti

10 anni

Le tasse pagate per la nettezza urbana si conservano fino al decimo anno successivo al pagamento.

Canone TV

10 anni

Il canone Rai, così come la quasi generalità dei tributi, si prescrive con il decorso di 10 anni. Il periodo decorre dalla fine di gennaio dell’anno in cui va corrisposto il canone.

Rette scolastiche e lezioni

1 anno

Le ricevute di iscrizione si conservano per un anno. Se la lezione è impartita per tempi più lunghi di un mese il termine è di 3 anni. Il termine decorre dal compimento della prestazione.

Iscrizione a scuole e palestre private

1 anno

Le ricevute di iscrizione a scuole e palestre private si conservano per un anno dal termine della prestazione.

 

Auto

La tabella sottostante riportata le prescrizioni e le decadenze riguardanti la gestione degli automezzi.

 

Bollo

3 anni dalla scadenza

E' in pratica di quattro anni, perché cade alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento (D.L. 2/86).
Il termine vale anche se l'auto è stata venduta.

Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.

Assicurazione

1 anno

Le quietanze vanno conservate per un anno; 5 anni se sono state utilizzate ai fini fiscali, come le assicurazioni sulla vita.

Multe e contravvenzioni stradali

5 anni

art. 209 codice strada

A decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Gli atti notificati successivamente (verbale e cartella esattoriale) fanno ogni volta decorrere un ulteriore termine di cinque anni.

Risarcimenti e contestazione di danno

2 anni

Il diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli si prescrive in due anni dall’evento.

 

Acquisti e spese

La tabella sottostante riportata le prescrizioni e le decadenze riguardanti i diritti più comuni.

 

Alberghi

6 mesi

I pagamenti relativi agli alberghi vanno conservati per sei mesi; è in questo intervallo di tempo che l’albergatore può chiedere il pagamento del conto.

Scontrini fiscali

Variabile, minimo 2 anni

Deve essere conservato per tutta la durata della garanzia.

Quando lo scontrino è legato ad una detrazione fiscale, invece, il termine di conservazione può arrivare anche a cinque anni.

Spedizioni e trasporti

1 anno

A decorrere dall'arrivo a destinazione della persona o dal giorno in cui è avvenuta (o doveva avvenire) la consegna della cosa.
Il termine è di 18 mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori Europa.

Diritto alla provvigione ai mediatori

1 anno

Dall’evento che fa scaturire il diritto, per gli immobili la firma del compromesso.

Compensi a professionisti

3 anni

Il termine decorre in genere dall’ultima prestazione.

Fatture per prestazioni di servizi

10 anni

Si tratta del termine di prescrizione ordinaria applicabile in mancanza di altre specifiche di legge. E' il tempo consigliato di conservazione delle prove di pagamento dei conti degli artigiani (meccanico, elettricista, etc).

 

Sapere quanto tempo vanno conservate le bollette delle utenze, le contravvenzioni stradali, le tasse in genere ed i vari pagamenti che si effettuano normalmente nella vita quotidiana è buona norma e senso civico.

 

 

03/01/2018

 

www.studioansaldi.it

 

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