PROROGA DEI VERSAMENTI DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI AL 15 SETTEMBRE PER I SOGGETTI ISA

 

Proroga anche per i soci, familiari e società

 

A norma dell’art. 9-ter del D.L. 73/21 (decreto Sostegni-bis) convertito definitivamente dal Senato il 22 luglio, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi, Irap e Iva, che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza maggiorazioni.

 

La proroga riguarda anche i contribuenti soggetti “collegati” agli ISA, quali, ad esempio, i soci di società di persone e quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari, nonché i contribuenti forfettari e i minimi.

Possono beneficiare della proroga anche le società di capitali, soggette agli Isa, che hanno approvato il bilancio al 31 dicembre 2020, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, cioè entro il 29 giugno 2021. Restano fermi gli ordinari termini del 30 giugno (scaduto), o dal primo al 30 luglio 2021 con lo 0,40% in più, per gli altri contribuenti.

 

Nuova scadenza al 15 settembre per i soggetti ISA

Nel testo della legge di conversione, come modificato nell’iter parlamentare, è stato inserito l’art. 9-ter, il quale dispone la proroga del termine di versamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei Redditi/Irap ed Iva per il periodo d’imposta 2020 il cui termine ordinario scade dal 30 giugno (termine ordinario) al 31 agosto 2021

Il termine della proroga è al 15 settembre 2021, superando la precedente proroga disposta dal DPCM 29/06/2021. Il nuovo calendario risulta quindi essere:

 

VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 15/09/2021 TITOLARE DI PARTITA IVA

VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 15/09/2021 NON TITOLARE DI PARTITA IVA

1° rata

15 SETTEMBRE

1° rata

15 SETTEMBRE

2° rata

16 SETTEMBRE

2° rata

30 SETTEMBRE

3° rata

18 OTTOBRE

3° rata

02 NOVEMBRE

4° rata

16 NOVEMBRE

4° rata

30 NOVEMBRE

 

Contribuenti interessati dalla proroga

Sono interessati dalla proroga i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito di 5.164.569 euro. Le disposizioni si applicano anche ai soci che partecipano in società, associazioni e imprese che tassano il reddito per trasparenza, se approvati o interessati dagli ISA.

Il citato art. 9-ter del D.L. n. 73/2021 prevede ora la proroga per:

Ü      contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge (ricavi/compensi non superiori a € 5.164.569,00);

Ü      contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza, interessate e per le quali sono stati approvati gli ISA;

Ü      contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, c.d. minimi, e i contribuenti forfetari, che svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché non tenuti alla loro compilazione ma su questi soggetti è meglio attendere chiarimenti.

 

Imposte prorogate

La proroga interessa il versamento delle seguenti imposte e tributi:

 

Soggetti esclusi dalla proroga

Non sono interessati dalla proroga:

û tutti contribuenti (persone fisiche) “private”;

û tutti contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, o partecipano in società o associazioni in regime di trasparenza, per le quali non sono stati elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);

û gli imprenditori agricoli, titolari di solo reddito agrario;

û i soggetti nei confronti dei quali anche se approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro.

Per tutti questi soggetti, vengono confermate le precedenti scadenze:

 

Versamento al 30 giugno 2021 senza maggiorazione dello 0,4%

 

VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 30/06/2021 TITOLARE DI PARTITA IVA

VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 30/06/2021 NON TITOLARE DI PARTITA IVA

1° rata

30 GIUGNO

1° rata

30 GIUGNO

2° rata

16 LUGLIO

2° rata

20 AGOSTO

3° rata

20 AGOSTO

3° rata

31 AGOSTO

4° rata

16 SETTEMBRE

4° rata

30 SETTEMBRE

5° rata

18 OTTOBRE

5° rata

02 NOVEMBRE

6° rata

16 NOVEMBRE

6° rata

30 NOVEMBRE

 

Versamento al 30 luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,4%

 

VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 30/07/2021 TITOLARE DI PARTITA IVA

VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 30/07/2021 NON TITOLARE DI PARTITA IVA

1° rata

30 LUGLIO

1° rata

30 LUGLIO

2° rata

20 AGOSTO

2° rata

20 AGOSTO

3° rata

16 SETTEMBRE

3° rata

31 AGOSTO

4° rata

18 OTTOBRE

4° rata

30 SETTEMBRE

5° rata

16 NOVEMBRE

5° rata

02 NOVEMBRE

 

 

5° rata

30 NOVEMBRE

 

Società di capitali

In relazione alle società di capitali/enti commerciali ed enti non commerciali, per le quali i termini di versamento sono collegati al termine di approvazione del bilancio, occorre operare un distinguo tra i soggetti che hanno un esercizio coincidente con l’anno solare rispetto agli altri. Per le società:

}    con “esercizio solare”: non rileva quando il bilancio sia stato concretamente approvato; indipendentemente che si sia avvalsa del differimento ex lege per la convocazione dell’assemblea nei 180gg dalla chiusura dell’esercizio, la proroga si applica nel caso in cui l’approvazione sia intervenuta sia a maggio che a giugno 2020 (o nei casi in cui l’assemblea non abbia approvato il bilancio).

 

}    con “esercizio non solare”: la proroga troverà applicazione nel solo caso in cui il termine ordinario di versamento cada tra il 30/06/2021 ed il 31/09/2021. A tal fine andrà considerato che il versamento del saldo delle imposte va eseguito:

- per l’approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio: entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (con la possibilità di avvalersi del differimento di 30 gg con la maggiorazione dello 0,4%);

- in caso di approvazione nei 180gg (particolari esigenze che quest’anno possono essere ex lege): entro l’ultimo giorno del mese successivo all’approvazione.

 

 

03/08/2021

 

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