PROROGATE LE SCADENZE FISCALI 2020

 

Decreto Legge e comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate

 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 02.03.2020 il D.L. 9/2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. L’art. 1 riguarda i termini relativi alla dichiarazione precompilata 730 e la trasmissione delle Certificazioni Uniche per tutto il territorio nazionale, non essendo l’efficacia della disposizione limitata a specifiche aree territoriali.

 

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 3 marzo 2020, ha comunicato le nuove scadenze fiscali 2020, in seguito alle variazioni apportate dal D.L. 9/2020.

 

Nuovi termini fiscali differiti per tutto il territorio nazionale

Le novità in commento si sostanziano nel differimento del termine di presentazione del modello 730, dal 23 luglio al 30 settembre: detto nuovo termine, quindi, troverà applicazione sin da quest’anno, e non dal prossimo anno.

In considerazione del differimento previsto, per tutto il territorio nazionale:

Resta invece invariato, non essendo stata prevista alcuna proroga, il termine per l’invio dei dati delle spese sanitarie al sistema Tessera Sanitaria (termine ormai scaduto lo scorso 31 gennaio scorso).

 

Nuovo calendario delle scadenze fiscali e 730

 

Proroga in favore del settore turismo e alberghiero

Il D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 introduce misure ad hoc per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, con riferimento all’intero territorio nazionale.

Nello specifico, sono sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020:

− i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui compensi erogati dallo Stato, operate dai predetti soggetti in qualità di sostituti d’imposta;

− i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020.

 

Altre scadenze prorogate

Tra le ulteriori previsioni di rilievo, introdotte dal citato D.L. 9/2020, merita inoltre di essere richiamato l’art. 11, il quale prevede che l’obbligo di segnalazione di cui al D.Lgs. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza”), operi soltanto a decorrere dal 15 febbraio 2021, con un differimento, quindi, di sei mesi rispetto alla fissata scadenza del 15 agosto 2020.

In merito a tali aspetti si ricorda che gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione. Tra gli obblighi imposti agli organi di controllo societari dal citato articolo vi è anche quello di segnalare all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi, fissando un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. L’omessa o inadeguata risposta, nonché la mancata adozione, nei successivi sessanta giorni, delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, comporta l’obbligo, per gli stessi soggetti, di informare l’Ocri.

 

Scattano le clausole di forza maggiore

La diffusione del Covid-19 e i conseguenti provvedimenti adottati dalle autorità competenti, tesi ad arginare la diffusione del virus, hanno provocato gravi irregolarità - se non la sospensione totale - dell’operatività delle aziende con conseguente accrescimento del rischio dell’inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte. Pertanto, è fondamentale valutare se tale situazione possa esonerare l’operatore in difficoltà (o impossibilitato) nell’adempimento dell’obbligazione contrattuale invocando l’operatività della clausola di forza maggiore.

Il legislatore italiano non fornisce una precisa definizione di forza maggiore, bensì individua nell’impossibilità sopravvenuta e nell’eccessiva onerosità le esimenti della responsabilità derivante dall’inadempimento contrattuale. L’art. 1256 del Codice civile statuisce che l’obbligazione si estingue quando per una causa non imputabile al debitore la prestazione diventa impossibile e, laddove l’impossibilità sia solamente temporanea, il debitore non è responsabile del ritardo nell’esecuzione della prestazione finché l’impossibilità perdura. Il concetto dell’eccessiva onerosità sopravvenuta tiene conto delle sopravvenienze rappresentate da avvenimenti straordinari ed imprevedibili che rendono la prestazione promessa eccessivamente onerosa per una delle parti, alla quale viene data pertanto la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto.

Qualora le parti abbiano indicato tra gli eventi costituenti causa di forza maggiore l’evento specifico della epidemia/pandemia non sembrerebbero sorgere dubbi circa l’assenza di responsabilità della parte inadempiente per motivi legati all’epidemia medesima poiché le parti lo hanno espressamente previsto contrattualmente.

La mera non menzione dell’evento in esame tra le cause di forza maggiore o, l’assenza della clausola stessa, non determina per ciò solo la non applicabilità del concetto stesso. Infatti, l’evento coronavirus e le sue implicazioni in relazione alle prestazioni contrattualmente assunte dalle parti vanno analizzate in ottica del concetto di forza maggiore contemplato dalla legge applicabile al contratto (o a livello internazionale per i contratti del commercio internazionale).

La parte che intende invocare la causa di forza maggiore è tenuta a notificare alla propria controparte il verificarsi dell’evento di forza maggiore e la propria intenzione di avvalersi della clausola stessa, a fornire alla controparte tutte le informazioni sullo sviluppo della situazione ed eventualmente, notificare alla controparte il venir meno dell’evento di forza maggiore oppure manifestare la propria volontà di risolvere il contratto.

 

 

04/03/2020

 

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