MONITORAGGIO FISCALE DEI REDDITI ESTERI NEL QUADRO RW DEL MODELLO REDDITI 2018

 

Indicazione degli investimenti e delle attività detenute all'estero

 

Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione.

 

La compilazione del quadro RW nel modello Redditi assolve, dal 2013, la duplice funzione di monitoraggio fiscale e di esposizione dei dati necessari per la liquidazione delle imposte estere: Ivafe (sui prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero) e Ivie (imposta sul valore degli immobili all’estero).

 

Dati da comunicare

investimenti all’estero

Gli investimenti sono i beni patrimoniali collocati all’estero che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia. A titolo esemplificativo sono:

- gli immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari (usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (comproprietà o multiproprietà);

- gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori dai territorio dello Stato;

- le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nel predetti registri, avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.

Queste attività devono essere sempre indicate nei quadro RW, indipendentemente dall’effettiva produzione di redditi imponibili nei periodo d’imposta.

attività estere di natura finanziaria

Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. A titolo esemplificativo sono:

- attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti:

- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti;

- contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;

- metalli preziosi detenuti all’estero;

- diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;

- forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge.

Queste attività devono essere sempre indicate, in quanto produttive, di per sé, di redditi di fonte estera imponibili in Italia. Sono esclusi dall’obbligo solo i depositi per i conti correnti bancari costituiti all’estero, il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a € 10.000,00.

 

Soggetti obbligati

Il quadro RW deve essere compilato dai seguenti soggetti, nel caso in cui detengano attività patrimoniali o finanziarie all’estero e che siano fiscalmente residenti in Italia (più di 183 giorni o 184 se anni bisestili):

ü persone fisiche residenti (compresi imprenditori e lavoratori autonomi, anche se l’attività estera è inerente all’impresa o alla professione);

ü enti non commerciali;

ü società semplici ed enti equiparati.

L’obbligo riguarda anche coloro che sono esonerati dal modello Redditi o che dichiarano i redditi col modello 730.

Se le attività finanziarie o patrimoniali sono in comune o cointestate, l’obbligo di compilazione è a carico di ciascun intestatario, per l’intero importo, indicando la percentuale di possesso.

Dal 2013 entra in vigore una nuova fattispecie di indicazione, quella del “titolare effettivo”, ovvero l’obbligo di dichiarazione da parte dei soggetti proprietari, che pur non essendo i possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell’investimento, secondo quanto previsto dall’allegato tecnico del D.Lgs. 231/2007 (normativa antiriciclaggio), ovvero coloro i quali detengono più del 25% di una partecipazione in società estera, configurandosi perciò come titolari effettivi secondo tale normativa, considerando anche le quote imputate a familiari. Nel caso in cui la società estera partecipata risiede in un paese non collaborativo, (black list), il titolare effettivo oltre alla percentuale di partecipazione della quota, dovrà anche indicare il valore delle attività detenute dalla società.

 

Imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe)

E’ dovuta un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (azioni, obbligazioni, ed altri titoli o strumenti finanziari), da parte di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. L’imposta è dovuta, in rapporto ai giorni, nella misura dello 0,2% (2 per mille) dal 2014.

Per attività finanziarie si devono intendere, anche le azioni e gli strumenti finanziari assimilati, quotati e non, le quote di società in genere ancorché non rappresentate da titoli, i titoli obbligazionari, i certificati di massa, le polizze assicurative produttive di redditi finanziari, le valute estere ed i metalli preziosi.

La base imponibile è data dal valore di mercato delle attività finanziarie, rilevato al 31/12 di ciascun anno, o al termine del periodo di possesso, come determinato nel luogo di detenzione, anche sulla scorta della documentazione rilasciata dall’intermediario estero. In mancanza rilevano il valore nominale o quello di rimborso. Quindi, se fosse acceso un deposito titoli presso una banca francese, e questa rilasciasse un prospetto dal quale si desume il valore corrente delle attività finanziarie, la base imponibile sarà rappresentata dal valore desumibile da tale documentazione.

Nella circolare n. 28/E/2013 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che quando l’investimento estero ha sia il valore nominale che quello di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore nominale; in assenza sia del valore nominale che di quello di rimborso, va fatto riferimento al costo di acquisto.

Dall’imposta italiana (Ivafe) è detraibile l’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui le attività finanziarie sono detenute, nel limite dell’imposta dovuta in Italia.

Per tutti i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in qualsiasi stato estero, l’imposta Ivafe è dovuta nella misura fissa di € 34,20 determinando così una sostanziale equiparazione con l’imposta di bollo applicata alle attività detenute in Italia. In precedenza l’applicazione di tale misura fissa era limitata ai soli conti detenuti negli stati UE / SEE.

L’imposta non è dovuta se il valore medio di giacenza è complessivamente inferiore a € 5.000,00.

 

Imposta patrimoniale sugli immobili esteri (Ivie)

E’ tenuto al pagamento della patrimoniale sugli immobili esteri, nella misura dello 0,76% (o 0% dal 2016 se abitazione principale), il soggetto persona fisica residente in Italia iscritto all’anagrafe di un Comune italiano, indipendentemente dalla sua nazionalità, che detiene a titolo di proprietà o altro diritto reale, terreni o fabbricati, a qualsiasi uso destinati.

Quindi anche il cittadino straniero, residente in Italia, per qualsiasi immobile detenuto all’estero, a prescindere dalla natura (abitativa o commerciale), e dall’utilizzo (a disposizione, locato, ecc.), in forza di un diritto reale (proprietà, usufrutto o altro), deve:

-        individuare il titolo di possesso e la quota di proprietà;

-        l’imposta è dovuta in proporzione alla durata del possesso, come si è protratto nel corso dell’anno, considerando il mese intero il possesso intervenuto per più di quindici giorni;

-        l’imposta è dovuta in misura pari allo 0,76% del valore degli immobili (0% dal 2016 per gli immobili abitativi ad abitazione principale);

-        dall’imposta così calcolata è detraibile, fino a concorrenza del relativo ammontare, l’imposta patrimoniale pagata nello Stato estero, riferita al medesimo anno.

 

Adesione alla voluntary disclosure

Per chi ha regolarizzato, facendo emergere e rientrare i capitali esteri con la voluntary disclosure, la compilazione del quadro RW varia, in ragione delle diverse modalità con cui la procedura di collaborazione volontaria è stata perfezionata. I casi di compilazione sono i seguenti:

- rimpatrio fisico (trasferimento materiale degli investimenti in Italia) à si compila il quadro RW solo fino alla detenzione estera, essendo venuto meno il presupposto territoriale dal momento del rimpatrio;

- rimpatrio giuridico (conferimento a un intermediario/fiduciaria per la gestione degli investimenti) à si compila il quadro RW fino al conferimento del mandato fiduciario, mentre da tale data non si compila più, in quanto l’obbligo viene assolto direttamente dall’intermediario;

- mantenimento all’estero à continua a compilarsi il quadro RW.

Il D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016 ha disposto la riapertura dei termini di accesso alla voluntary disclousure, con un nuovo termine di adesione alla regolarizzazione, mediante la presentazione delle istanze entro il 31 luglio 2017, mentre la documentazione integrativa all’istanza può essere presentata all’Agenzia delle Entrate (via pec) entro il 30 settembre 2017.

Il Collegato fiscale alla legge di Bilancio 2018 (articolo 5-septies, D.L. 148/2017) ha introdotto una nuova fattispecie di “collaborazione volontaria” per i capitali illecitamente detenuti all’estero, che riguarda però i soli conti e attività formatisi oltrefrontiera con redditi da lavoro dipendente o da lavoro autonomo di persone fisiche residenti all’estero e poi rientrate in Italia (ex AIRE) o di lavoratori frontalieri. L’istanza deve essere presentata entro il 31 luglio 2018 mentre il pagamento delle somme dovute (pari al 3% delle consistenze possedute al 31 dicembre 2016) deve avvenire entro il 30 settembre 2018.

 

Regime sanzionatorio

Le sanzioni amministrative previste per l’errata o mancata compilazione del quadro RW vengono ridotte nella misura variabile dal 3% al 15% di quanto non dichiarato (rispetto alle previgenti misure dal 10% al 50%) e continuano ad essere elevate al doppio (dal 6% al 30%) per gli investimenti esteri in paesi a fiscalità privilegiata (black list). E’ stata inoltre eliminata la sanzione accessoria della confisca per equivalente.

La sanzione per la dichiarazione tardiva (entro 90 giorni dal termine ordinario) è di € 250,00. Con un comunicato stampa del 18/12/2015 l’Agenzia delle Entrate ha precisato le sanzioni da ravvedimento in ipotesi di dichiarazione integrativa nei 90 giorni (entro il 29/12) e di dichiarazione tardiva nei 90 giorni (entro il 29/12) per mancata/errata compilazione del quadro per il monitoraggio fiscale:

-          sanzione di € 27,00 (1/9) in caso di presentazione, entro 90 giorni, del quadro RW integrativo;

-          sanzione di € 25,00 (1/10) in caso di presentazione, entro 90 giorni, del quadro RW tardivo.

La sanzione per la dichiarazione infedele è punita nella misura dal 90% al 180% delle maggiori imposte o del minor credito Ivie e Ivafe e dal 30% al 60% delle maggiori imposte /minor credito Ivie e Ivafe, se inferiori a € 30.000,00. E’ possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni da ravvedimento operoso.

 

Rinvio per approfondimento

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del sito web www.studioansaldi.it

 

 

04/06/2018

 

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