CAMBIA LA RATEAZONE CON EQUITALIA
E’ possibile rateizzare anche parzialmente i debiti, oltre che richiedere un nuovo piano di rateazione entro il 31 luglio p.v.
A differenza del passato, a oggi è possibile richiedere a Equitalia la rateazione anche per una singola cartella di pagamento e non necessariamente per tutto il debito. Finora invece la rateazione veniva concessa da Equitalia a condizione, tra l’altro, che il contribuente richiedente si impegnasse a dilazionare l’intero importo dei debiti.
La nuova opportunità deve anche essere valutata in prossimità della scadenza del 31 luglio p.v., nella quale è possibile essere riammessi alla dilazione dei debiti scaduti, per coloro che sono decaduti dalla rateazione entro il 31 dicembre 2014 a causa del mancato pagamento di otto rate anche non consecutive. La conversione del Milleproroghe (D.L. 192/2014), infatti, ha riaperto i termini per la riammissione al nuovo beneficio.
Rateazione anche solo per una parte del debito
E’ ora possibile rateizzare anche una sola parte del proprio debito. Fino a questo momento la richiesta di rateazione obbligava infatti il contribuente, cittadino o impresa, al pagamento di tutti i debiti nei confronti del Fisco per poter accedere al piano rateale.
La rateazione di una sola cartella si evince dalla lettura del facsimile di istanza di rateazione ordinario per debiti sia di importo inferiore che superiore a 50mila euro, scaricabile dal sito internet di Equitalia, che il contribuente è tenuto a presentare al fine di richiedere l’accesso alla dilazione (www.gruppoequitalia.it, sezione “Modulistica” - Rateazione).
In particolare, in tali modelli si legge testualmente che «per il recupero dei debiti scaduti, non inclusi nella richiesta di rateazione, l’Agente della Riscossione potrà, in qualsiasi momento, dare corso alle azioni cautelari ed esecutive» previste dal D.P.R. 602/1973.
Nella pratica, il contribuente, al momento della richiesta di dilazione, potrà decidere quali cartelle, atti di accertamento esecutivo o avvisi di addebito Inps dilazionare. A differenza del passato, dove la condizione necessaria per essere ammessi alla rateazione da parte di Equitalia era quella di pagare (in maniera dilazionata) l’intero debito del contribuente e, dunque, tutte le cartelle e/o gli atti di accertamento esecutivi e/o gli avvisi di addebito Inps, ora invece, il contribuente può decidere autonomamente di chiedere la rateazione per uno o più atti, e di non pagare gli altri.
Bisogna, però, prestare attenzione agli atti e alle possibili conseguenze per gli importi non dilazionati in termini di azioni cautelari e procedure esecutive. Questo significa che, in caso di mancata richiesta di rateazione di cartelle (o atti esecutivi) di importo complessivo superiore a 20mila euro, Equitalia potrebbe comunque procede all’iscrizione di ipoteca (anche prima casa) se il contribuente possiede più di un immobile. Inoltre, qualora l’omessa richiesta di dilazione riguardi cartelle o atti esecutivi di importo complessivo superiore a 120mila euro, Equitalia potrà comunque iscrivere ipoteca anche sull’unico immobile di proprietà del debitore in cui lo stesso risiede, anche se non potrà procedere all’espropriazione, a meno che non si tratti di fabbricati classificati come immobili di lusso nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio), costituenti anche prima casa.
Opportunità per i soggetti in difficoltà
In caso di richiesta di riammissione al beneficio della dilazione, ricorrendone i presupposti, Equitalia non potrà procedere né con l’eventuale iscrizione del fermo amministrativo sugli autoveicoli intestati e/o cointestati al debitore né tantomeno al pignoramento dei suoi beni (mobili) e all’espropriazione immobiliare. Infine, il contribuente riammesso non è più considerato inadempiente e può richiedere il Durc e il certificato di regolarità fiscale per partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.
Al contrario, qualora l’istanza di riammissione al beneficio non dovesse essere accolta o qualora il contribuente riammesso non riuscisse ad onorare con puntualità i pagamenti delle singole rate, Equitalia eserciterà certamente i propri poteri, mediante l’attivazione di misure cautelari e/o esecutive.
Il contribuente decade dalla rateazione in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive.
A favore dei contribuenti decaduti da un piano di rateazione entro il 31 dicembre 2014, viene data la possibilità di richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione entro il 31 luglio 2015.
Le condizioni per l’accesso alla nuova rateazione sono più stringenti che in passato:
- può essere richiesta al massimo per 72 rate mensili (non è prevista la possibilità di richiedere la rateazione straordinaria fino a 120 rate);
- non è prorogabile;
- viene meno a seguito del mancato pagamento da parte del contribuente di 2 rate (anche non consecutive).
Piani rateali
In caso di verifica dei presupposti per la spettanza del beneficio e di accoglimento della richiesta da parte di Equitalia, il contribuente riceverà direttamente al proprio indirizzo il piano di dilazione e i bollettini per il pagamento. In caso di documentazione carente allegata alla richiesta, invece, l’Agente della Riscossione chiederà una sua integrazione per l’eventuale ammissione alla nuova dilazione o, in caso di esito negativo per mancanza dei requisiti, comunicherà al contribuente il rigetto dell’istanza e i motivi.
È possibile ottenere un piano di rateizzazione straordinario fino a 120 rate (10 anni) oppure un piano ordinario a 72 rate (6 anni). L’importo minimo di ogni rata è, salvo eccezioni, pari a 100 euro. I piani sono alternativi per cui, in caso di mancata concessione di una dilazione straordinaria, si può chiedere una rateazione ordinaria. Finché i pagamenti sono regolari, il contribuente non è più considerato inadempiente e può ottenere il Durc e il certificato di regolarità fiscale per poter lavorare con le pubbliche amministrazioni. Inoltre il contribuente che paga a rate è al riparo da eventuali azioni cautelari o esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti).
La normativa ha previsto 4 diversi piani di rateazione:
· piano ordinario con 72 rate;
· piano in proroga ordinario con 72 rate;
· piano straordinario con 120 rate;
· piano in proroga con rate da estinguere in 10 anni.
Modello per ottenere la rateazione
Equitalia, con il comunicato stampa del 3 marzo scorso ha reso nota la messa a disposizione sul proprio sito internet il modello da utilizzare (www.gruppoequitalia.it, sezione “Modulistica” - Rateazione), utilizzabile per presentare la domanda per il nuovo piano di rateazione in esame.
Detto modello, va presentato entro il 31.7.2015, presso il competente Agente della riscossione o quello specificato nell’atto inviato da Equitalia:
- tramite raccomandata A/R ovvero a mano;
- direttamente online sul predetto sito internet per debiti inferiori a € 50.000,00.
L’istanza di rateizzazione va presentata unitamente a una copia di un documento di riconoscimento ed eventuale ulteriore documentazione necessaria. In merito si rammenta che, come evidenziato dalla stessa Equitalia, in base alla disciplina generale della rateazione:
- per i debiti fino a € 50.000,00 non è necessario allegare alcuna ulteriore documentazione;
- per i debiti superiori a € 50.000,00 “è sufficiente allegare alcuni documenti che dimostrino lo stato di difficoltà economica”.
In ogni caso, la riammissione garantisce uno scudo da pignoramenti, espropriazioni ma anche da ipoteche e ganasce fiscali; infatti le disposizioni del comma 12-quinquies prevedono che:
• a seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive;
• qualora la richiesta di rateazione sia presentata successivamente ad una segnalazione effettuata all’Agente della riscossione da parte della Pubblica amministrazione ex art. 48-bis, D.P.R. n. 602/73 (pagamenti di importo superiore a € 10.000,00 a favore di un contribuente che risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento di ammontare almeno pari a tale limite), la rateazione non è concessa limitatamente agli importi che costituiscono oggetto della predetta segnalazione.
Riferimenti normativi
Prolungamento della rateazione (art. 52, co. 1 let. a e co. 3)
Per effetto del nuovo comma 1-quinquies nel corpo dell’art.19 del D.P.R. n. 602/73 è introdotta la possibilità di chiedere la rateazione fino a un numero massimo di 120 rate mensili dei debiti tributari riscossi mediante ruolo, nel caso in cui il debitore versi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica. Tale situazione si verifica al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
a. accertata impossibilità per il contribuente di assolvere al pagamento del debito tributario secondo un piano di rateazione ordinario e
b. valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile.
Le modalità di attuazione saranno stabilite con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in oggetto.
Decadenza delle rateazione (art. 52, co. 1 let. a)
Per effetto delle modifiche apportate all’art. 19, co.3 del D.P.R. n. 602/73 il contribuente decade dalla rateazione concordato in caso di mancato pagamento di 8 rate nel corso della rateazione, anche non consecutive.
Vendita di beni pignorabili (art. 52, co. 1 let. a e co. 3)
Viene modificata la disciplina relativa alla vendita dei beni oggetto di pignoramento che, per effetto delle modifiche apportate all’art. 53, co.1 del D.P.R. n. 602/73, perde efficacia non più trascorsi 120 giorni senza che sia effettuato il primo incanto, bensì 200. In particolare, sono introdotte nuove regole per quanto riguarda la possibilità concessa dal co.2-bis al debitore di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato con il consenso dell’Agente della riscossione. Il nuovo co.2-ter prevede che la vendita deve avere luogo entro i 5 giorni antecedenti la data fissata per la prima vendita all’incanto, mentre il successivo nuovo co.2-quater dispone che in caso di insuccesso della vendita e necessità di procedere al secondo incanto, il debitore può, entro il giorno precedente a tale incanto, procedere alla vendita del bene al prezzo stabilito agli artt. 69 e 81.
Pignoramento beni strumentali (art. 52, co. 1 let. d)
Per effetto dell’integrale sostituzione del co.1 dell’art. 62 del D.P.R. n. 602/73, è prevista la pignorabilità nel limite di 1/5 dei beni di cui all’art. 515, co.3 del c.p.c. (strumenti, oggetti e libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore) a condizione che il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appaia sufficiente per la soddisfazione del credito. La previsione si rende applicabile anche se il debitore è costituito in forma societaria e in ogni caso se nell’attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.
Nel caso di pignoramento dei beni strumentali di cui sopra, il nuovo co.1-bis prevede che custode sia sempre il debitore stesso e che il primo incanto non possa aver luogo prima che siano trascorsi 300 giorni dal pignoramento che perde efficacia se, nel termine di 360 giorni dalla sua esecuzione non ha luogo il primo incanto.
Pignoramento crediti verso terzi (art. 52, co. 1 let. e e f)
Per effetto delle modifiche apportare all’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/73 viene elevato da 15 a 60 giorni il termine, che decorre dalla notifica dell’atto di pignoramento, entro cui il debitore del pignorato deve adempiere al versamento diretto nei confronti del concessionario della riscossione. Si ricorda come sono fatti salvi i crediti pensionistici e quanto previsto dall’art. 545, co.4, 5 e 6 c.p.c. e dall’art. 72-ter sempre del D.P.R. n. 602/73.
Inoltre, per effetto del nuovo co.2-bis dell’art. 72-ter, in caso di accredito degli stipendi, salari o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento sul c/c del debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.
Espropriazione immobili (art. 52, co. 1 let. g e h)
Viene fatto divieto di espropriazione dell’unico immobile, ad uso abitativo, posseduto dal debitore che vi risiede anagraficamente. Restano comunque pignorabili le abitazione di lusso come definite dal decreto 2 agosto 1969 e quelle ricomprese nelle categorie catastali A/8 e A/9. In tutti gli altri casi è ammesso l’esproprio a condizione che l’importo complessivo del credito per il quale si procede superi € 120.000,00. In tal caso, l’espropriazione può avere inizio se è stata iscritta ipoteca di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 602/73 e sono decorsi almeno 6 mesi senza che il debito sia stato estinto. Proprio in merito all’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77, viene precisato che l’iscrizione della garanzia, può avvenire anche quando non si siano verificate le condizioni per procedere all’esproprio, a condizione che l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a € 20.000,00.
19/05/2015