REGOLARIZZAZIONE TARDIVA DEI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

 

Dopo la scadenza del 20 agosto è ancora possibile eseguire i versamenti 

 

Passata la scadenza del 20 agosto, entro la quale sarebbe stato possibile effettuare i pagamenti delle imposte derivanti dal modello Redditi e Irap 2018 con la maggiorazione dello 0,4%, è ancora possibile eseguire, seppur tardivamente, i versamenti, regolarizzando il ritardo col ravvedimento operoso.

 

Quando il pagamento è effettuato oltre la scadenza, scatta la possibilità di rimediare all’omissione, totale o parziale, avvalendosi del ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni previste dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 e degli interessi al tasso annuo legale per ogni giorno di ritardo. La misura della sanzione varia in ragione del termine del ritardo.

 

Scadenze delle imposte sul reddito e Irap

La originaria scadenza della imposte sul reddito 2017 era il 2 luglio, con possibilità di differire il versamento al 20 agosto, con la maggiorazione dello 0,4%. Il termine per ravvedersi decorre, in assenza di versamenti, dalla data di scadenza ordinaria (2 luglio) e nel caso di versamento insufficiente dalla scadenza del 20 agosto (quella con la maggiorazione dello 0,40%), in base alla circolare 27/E/2013, paragrafo 2.

Esempio: se un contribuente, il 20 agosto, abbia versato erroneamente a titolo di saldo Irpef 2017 l’importo di 10mila euro (10.040 euro con maggiorazione), anziché quanto dovuto, 15mila euro, per il ravvedimento dovrà versare la differenza, da calcolare sul residuo tributo dovuto, comprensivo della maggiorazione dello 0,40% dal 20 agosto alla data di regolarizzazione.

 

Versamento rateale

Nel caso in cui il contribuente abbia optato per il versamento rateale con decorrenza dal 20 agosto scorso (sia esso titolare o meno di partita Iva), se non ha provveduto al versamento della prima rata (nemmeno in parte), non potrà ravvedere la singola rata del 20 agosto comprensiva dello 0,4%, ma dovrà rideterminare il piano di ammortamento togliendo la maggiorazione e ravvedendo, se titolare di partita Iva, le rate del 2 luglio, del 16 luglio e quella del 20 agosto continuando poi, ovviamente il piano rateale alle scadenze successive senza lo 0,4 per cento. Viceversa, per i privati si tratterà di ravvedere le rate del 2 luglio e quella del 31 luglio.

 Per i titolari di partita Iva che non hanno versato entrambe le rate in scadenza il 20 agosto, non sarà possibile ravvedersi avvalendosi delle disposizioni del Dpcm del 10 agosto scorso, perché il provvedimento (peraltro facoltativo) riguarda solo i soggetti che hanno versato con maggiorazione.

 

Versamento rateale

Nel caso di versamento con importo a zero (importo del credito uguale all’importo a debito), il versamento dovuto alla scadenza del 20 agosto doveva essere determinato senza la maggiorazione prevista dello 0,40 per cento. Se invece, in seguito alla compensazione, l’importo delle somme a debito fosse superiore a quello delle somme a credito, la maggiorazione dello 0,40%, sarebbe applicata solo sul debito (residuo) dopo la compensazione.

Nel caso in cui il contribuente per errore non abbia presentato la delega compensata (in tutto o in parte) l’operazione è sanabile ricorrendo al ravvedimento operoso (risoluzione 36/E/2017), modulando la sanzione in ragione dell’intervallo temporale che intercorre fra la violazione e la relativa regolarizzazione.

Per l’omessa presentazione del modello di versamento F24 contenente i dati relativi alla compensazione è prevista una sanzione pari:

- a 50 euro se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

 - a 100 euro se il ritardo è superiore a cinque giorni lavorativi.

Anche in questo caso per perfezionare correttamente il ravvedimento sarà necessario fare riferimento alla scadenza originaria. Pertanto in caso di ravvedimento effettuato il 27 agosto 2018 di una delega a zero la sanzione dovrà essere calcolata con riferimento alla scadenza del 2 luglio, e sarà pari a 11,11 euro (1/9 di 100 euro). Viceversa se il ravvedimento riguarda l’omesso versamento di una delega compensabile solo in parte, la cui scadenza era stata originariamente impostata al 20 agosto, sarà necessario, rimuovere la maggiorazione dello 0,4% rideterminando l’importo del debito puro.

 

Altre misure sul ravvedimento operoso

È possibile sanare spontaneamente la violazione mediante ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97, integrato dalla L. 90/2014 (Legge di Stabilità per il 2015) e modificato dal D.Lgs. 158/2015, che ha previsto la riduzione dal 30% al 15% della sanzione “per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni”. Ciò si riflette, in applicazione del favor rei, anche sulle violazioni commesse prima di tale data e di conseguenza sulla possibilità di regolarizzare tutti i ravvedimenti effettuati successivamente al 1.1.2016, con applicazione delle sanzioni ridotte, nelle seguenti misure:

ð ravvedimento sprint col 0,1% giornaliero (1/10 del 15% : 7,5) se la regolarizzazione viene eseguita entro i 14 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,1% dal 01/01/2017 e dello 0,3% dal 01/01/2018;

ð ravvedimento breve col 1,5% (1/10 del 15%) se la regolarizzazione viene eseguita entro i 30 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,1% dal 01/01/2017 e dello 0,3% dal 01/01/2018;

ð ravvedimento intermedio entro 90 giorni col 1,67% (1/9 del 15%) se la regolarizzazione viene eseguita entro i 90 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,1% dal 01/01/2017 e dello 0,3% dal 01/01/2018;

ð ravvedimento lungo col 3,75% (1/8 del 30%) se la regolarizzazione viene eseguita oltre i 90 gg. dalla scadenza, ma entro la dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,1% dal 01/01/2017 e dello 0,3% dal 01/01/2018;

ð ravvedimento biennale col 4,29% (1/7 del 30%) se la regolarizzazione viene eseguita oltre la dichiarazione annuale, ma entro quella dell’anno successivo nel corso del quale la violazione è stata commessa, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,1% dal 01/01/2017 e dello 0,3% dal 01/01/2018;

ð ravvedimento ultra biennale col 5% (1/6 del 30%) se la regolarizzazione viene eseguita oltre due anni, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,1% dal 01/01/2017 e dello 0,3% dal 01/01/2018;

 

 

04/09/2018

 

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