VERSAMENTI DELLE IMPOSTE NEL MODELLO REDDITI E IRAP 2018

 

Versamento delle imposte e novità dei modelli dichiarativi del 2017

 

Anche quest’anno, dopo il modello 730, che ha aperto la stagione della dichiarazione dei redditi, il modello Redditi 2018 completa gli adempimenti annuali obbligatori per l’anno d’imposta 2017. Le scadenze dei termini di versamento delle imposte, dell’Irap e dei contributi previdenziali risultanti dalla dichiarazione modello Redditi / Irap 2018, per quest’anno sono il prossimo 2 luglio ovvero il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.

 

Il Collegato alla Legge di Bilancio 2017 (D.L. 193/2016) ha previsto, a partire dal 2017, il differimento dei termini di versamento delle imposte dal 16 al 30 giugno (che quest’anno slitta al 2 luglio, essendo il 30 giugno festivo) per tutte le imposte e contributi previdenziali derivanti dall’autoliquidazione dei redditi.

 

Date di versamento

I versamenti del 2 luglio o del 20 agosto possono essere rateizzati. Il numero massimo di rate varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e a seconda della data di versamento della prima rata. La rateazione comporta l’applicazione del tasso di interesse mensile forfetario pari allo 0,33%, indipendentemente dal giorno in cui è avvenuto il versamento. Il secondo acconto del 30 novembre 2018 non può invece essere rateizzato.

 

VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 02/07/2018 TITOLARE DI PARTITA IVA

VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 02/07/2018 NON TITOLARE DI PARTITA IVA

1° rata

02 LUGLIO

1° rata

02 LUGLIO

2° rata

16 LUGLIO

2° rata

31 LUGLIO

3° rata

20 AGOSTO

3° rata

31 AGOSTO

4° rata

17 SETTEMBRE

4° rata

01 OTTOBRE

5° rata

16 OTTOBRE

5° rata

31 OTTOBRE

6° rata

16 NOVEMBRE

6° rata

30 NOVEMBRE

 

VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 20/08/2018 TITOLARE DI PARTITA IVA

VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 20/08/2018 NON TITOLARE DI PARTITA IVA

1° rata

20 AGOSTO

1° rata

20 AGOSTO

2° rata

20 AGOSTO

2° rata

31 AGOSTO

3° rata

17 SETTEMBRE

3° rata

01 OTTOBRE

4° rata

16 OTTOBRE

4° rata

31 OTTOBRE

5° rata

16 NOVEMBRE

5° rata

30 NOVEMBRE

 

Versamento per le società di capitali

Per le sole società di capitali la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio:

 

Compensazioni

I versamenti d’imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24.

Si segnala come la “manovra correttiva” (D.L. 50/2017), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, S.O. n. 95, in vigore dal 24 aprile 2017 ha previsto l’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici per il pagamento degli F24 con compensazione di crediti. Tutti i versamenti col modello F24 che recano compensazioni di crediti fiscali, a prescindere dall’importo del credito utilizzato (quindi anche per un solo euro), devono essere obbligatoriamente trasmessi seguendo i canali telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Tali modalità di invio riguardano il credito Iva annuale e trimestrale, le imposte sul reddito (addizionali comprese), l’Irap, le ritenute alla fonte, le imposte sostitutive, ed anche i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Sempre dal 24 aprile 2017, “al fine di contrastare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti d’imposta”:

- è fissato a € 5.000,00 il limite annuo di utilizzo dei crediti tributari (Iva, Irpef, Ires, Irap, ecc.) in compensazione oltre il quale è necessario il visto di conformità;

- è soppresso il limite annuo di € 5.000,00 oltre il quale per i soggetti Iva scatta l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) per la compensazione del credito nel mod. F24.

In ogni caso di ricorda che:

·          i crediti di imposta che emergono dalla presentazione del modello Redditi 2018 potevano essere già utilizzati in compensazione a decorrere dalla data del 1° gennaio 2018;

·          dal 2014 il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere compensati mediante modello F24 è pari a 700.000 euro per ciascun anno solare;

·          ai sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Al fine di “liberare” la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a 1.500 euro) mediante il pagamento diretto del ruolo ovvero la presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali prioritariamente in compensazione con le somme iscritte a ruolo.

La compensazione dei crediti di imposta mediante modello F24 può essere avvenire secondo due distinte modalità:

1) compensazione orizzontale, qualora i crediti e i debiti esposti nel modello F24 abbiano natura diversa (ad esempio, credito Ires con debito Irap);

2) compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano, in linea generale, della stessa natura. In tal caso, si può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap).

 

Novità dei modelli dichiarativi

þ     Nel frontespizio è stata inserita la casella “Fusione comuni” nel rigo Domicilio fiscale al 1° gennaio, per il calcolo dell’addizionale Irpef per i comuni estinti.

þ     A decorrere dal 1° giugno 2017 la nuova disciplina delle locazioni brevi, non superiori a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, in qualità di proprietari o di comodatari; se sono stati conclusi con l’intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve; è possibile assoggettare a cedolare secca i redditi derivanti da tali locazioni, nel nuovo quadro LC. Ne consegue che cambia la compilazione dei quadri B, L e LC del modello: nel quadro B va indicato il reddito fondiario derivante da tali locazioni brevi in capo al proprietario dell’immobile o al titolare di altro diritto reale; nel rigo RL10 va indicato come reddito diverso, se percepito dal sublocatore o il comodatario (il proprietario dell’immobile indica nel quadro B la sola rendita catastale per l’immobile concesso in comodato gratuito); nel quadro LC occorre poi indicare l’importo delle ritenute subite ed evidenziate nel punto 15 del modello CU 2018.

þ     Nel quadro C - premi di risultato e welfare aziendale: innalzato da 2.000 euro a 3.000 euro il limite dei premi di risultato da assoggettare a tassazione agevolata. Il limite è innalzato a 4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017.

þ     Quadro P - spese mediche, limitatamente agli anni 2017 e 2018 sono detraibili le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del registro nazionale di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti.

þ     Quadro E - spese di istruzione è aumentato da 564 a 717 euro il limite delle spese d’istruzione per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d’istruzione.

þ     Quadro E - canoni locazione studenti universitari per gli anni d’imposta 2017 e 2018 il requisito della distanza, previsto per fruire della detrazione del 19 per cento dei canoni di locazione, si intende rispettato anche se l’Università è situata all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

þ     Quadro E - Sisma-bonus da quest’anno sono previste percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico.

þ     Quadro E - risparmio energetico con percentuali di detrazione più ampie (del 70% e 75%) per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali.

þ     Da quest’anno non trova più applicazione il regime fiscale denominato “contributo di solidarietà”.

þ     Nel quadro CR - art bonus dal 27 dicembre 2017 è possibile fruire del credito d’imposta per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione.

þ     Nuovo quadro NR riservato ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia fruendo dello specifico regime fiscale agevolato, pagando un’imposta sostitutiva di € 100.000,00.

þ     Nel quadro RG sono stati aggiornati i righi per la nuova determinazione del “regime di cassa” per i soggetti in contabilità semplificata ed inserito il nuovo rigo RG38 per il monitoraggio delle rimanenze finali.

þ     La tassazione Ires dal 2017 passa dal 27,5% al 24% per le società di capitali ed enti.

þ     Da quest’anno è possibile destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito a sostegno degli enti gestori delle aree protette (parchi nazionali).

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.it

 

 

04/06/2018

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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