MODELLO REDDITI 2025 PER L’ANNO 2024
Dal 30 aprile la presentazione ed entro il 30 giugno il versamento
Il modello Redditi 2025, per dichiarare i redditi dell’anno 2024, può essere presentato dal 30 aprile 2025 al 30 giugno 2025 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio delle Poste italiane e dal 30 aprile 2025 al 31 ottobre 2025 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
Con provvedimento n. 131076/2025 del 17/03/2025 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i modelli Redditi 2025 PF per dichiarare i redditi del 2024 e le relative istruzioni.
Dal 30 aprile è possibile visualizzabili, nell’apposita area riservata, il modello Redditi precompilato, con i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate ed a partire dal 15 maggio sarà possibile modificare e inviare il modello dichiarativo, accettando o modificando il precompilato.
Le novità per il 2025
Le principali novità del modello Redditi PF 2025 sono:
þ Dichiarazione rettificativa mod. 730/2025: inserito nuovo campo nel frontespizio per consentire la correzione di errori della dichiarazione 730/2025 (anno di imposta 2024), commessi da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.
þ Modifica scaglioni di reddito e aliquote Irpef: è prevista una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote (23% fino a 28.000 euro; 35% da 28.001 a 50.000 euro; 43% oltre 50.000 euro).
þ Nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P.: per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, non concorrono ovvero concorrono parzialmente alla formazione del reddito complessivo.
þ Locazioni brevi: i redditi derivanti da contratti di locazione breve sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con aliquota del 21% per una sola unità immobiliare individuata a scelta dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, mentre per altre unità la tassazione sale al 26%.
þ Codice Identificativo Nazionale (CIN): per i contratti di locazione per finalità turistiche e per i contratti di locazione breve, il locatore se proprietario deve indicare nella sezione III del quadro B il Codice Identificativo Nazionale assegnato dal Ministero del Turismo, mentre se è gestore o comodatario della struttura turistico-ricettiva, l’indicazione del CIN è al rigo RL10, colonna 6.
þ Lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera: dal 2024, il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 10.000 euro. Ai lavoratori frontalieri residenti in comuni italiani situati a meno di 20 km dal confine svizzero, in possesso di specifici requisiti è consentito di optare per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.
þ Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: per il solo periodo d’imposta 2024 è innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati e per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro.
þ Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico: il lavoro sportivo dal 1° luglio 2024, non può generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo.
þ Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 610,50 euro ai lavoratori che nell’anno 2023 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro.
þ Bonus tredicesima: per l’anno 2024, ai titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore ad euro 28.000 che rispettino determinate condizioni, è riconosciuta un’indennità di importo pari ad euro 100, ragguagliata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo.
þ Lavoratori impatriati: ridisegnato il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024; i redditi prodotti dai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare (limitatamente al 40% del loro ammontare in presenza di un figlio minore o in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime) al ricorrere di determinate condizioni.
þ Trattamento integrativo: per l’anno 2024, l’agevolazione in questione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell’anno, se l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro.
þ Rimodulazione delle detrazioni per oneri: per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, è prevista una riduzione di 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024.
þ Detrazione bonus mobili: per l’anno 2024, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 5.000 euro.
þ Detrazione superbonus: per le spese sostenute nel 2024 rientranti nel superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 70%. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo. Anche per le spese finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche, la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo. Per le spese da superbonus 2023, sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è possibile optare per la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo mediante presentazione di una dichiarazione integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. L’opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta è versata, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi.
þ Ivie e Ivafe: l’aliquota dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero è fissata al 10,6 per mille, mentre per i prodotti finanziari detenuti in Stati o Territori a regime privilegiato l’aliquota è del 4 per mille annuo.
þ Credito di imposta per investimenti in start-up e Pmi innovative: qualora la detrazione spettante per investimenti in start-up e Pmi innovative, sia di ammontare superiore all’imposta lorda, è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’eccedenza.
þ Dal 2024 l’Agenzia delle Entrate, in via sperimentale, rende disponibile la dichiarazione dei redditi precompilata, anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati.
þ Nuova classificazione dei codici Ateco 2025, per le dichiarazioni delle imprese e dei professionisti presentate a partire dal 01.04.2025. Sono interessati i quadri: RE, RE, RG, LM, RS, RD e gli ISA.
þ Nuovo quadro CP per determinare il reddito e l’imposta sostitutiva per coloro che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) nel biennio 2024-2025.
Come accedere al modello Redditi precompilato
La dichiarazione dei redditi precompilata è disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, a cui si accede con le credenziali del sistema pubblico di identità digitale (Spid), carta d’identità elettronica (Cie) o carta nazionale dei servizi (Cns). Una volta autenticati ed entrati nell’area riservata dedicata alla dichiarazione dei redditi precompilata, è possibile scegliere se operare, oltre che per sé stessi, in qualità di “tutore”, “amministratore di sostegno”, “curatore speciale”, “genitore”, “persona di fiducia” o “erede”, per presentare la dichiarazione per conto, rispettivamente di un tutelato, un minore, una persona che ha autorizzato a gestire e presentare la dichiarazione nel suo interesse, o di una persona deceduta. Già dallo scorso anno, è possibile delegare un familiare o una persona di fiducia anche dalla propria area riservata del sito dell’Agenzia, in alternativa, inviando una Pec o presentando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Dal 2025 è consentito l’accesso ai dati precompilati del modello Redditi PF, conferendo apposita delega, oltre che tramite Caf dipendenti e pensionati e professionisti, anche attraverso gli altri intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Grazie alla funzione “Scegli la dichiarazione”, l’utente, rispondendo a poche e semplici domande, è guidato alla scelta del modello precompilato più adatto alla specifica situazione fiscale. Due le alternative possibili: il 730 o Redditi PF.
Effettuato l’accesso, il contribuente – o chi per lui – può visualizzare la dichiarazione dei redditi precompilata, l’elenco dei dati precaricati e di quelli esclusi perché incompleti o incongruenti, e l’esito della liquidazione. Lo step successivo è verificare la correttezza delle informazioni inserite e, a seconda dei casi, accettare il modello senza modifiche, oppure modificarlo o integrarlo (ad esempio con ulteriori oneri deducibili o detraibili) e inviarlo all’Amministrazione Finanziaria.
Chi deve utilizzare il modello Redditi e non può utilizzare il modello 730
Non possono utilizzare il modello 730, ma devono presentare il modello Redditi 2025 PF le persone fisiche che nel 2024 hanno percepito:
* redditi derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti dal D.L. 66/2014 (da fonti rinnovabili agroforestali, oltre 2.400.000 kWh anno; fotovoltaiche oltre 260.000 kWh anno);
* redditi di impresa, anche in forma di partecipazione (soci);
* redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva, anche in forma associata;
* redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5 (es. cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende);
* redditi provenienti da trust, in qualità di beneficiario.
Non possono, inoltre, utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che:
* nel 2024 e/o nel 2025 non sono residenti in Italia;
* devono presentare anche solo una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap e sostituti di imposta Mod. 770 (esempio imprenditori agricoli non esonerati e venditori porta a porta);
* utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero, diversi da quelli di cui al rigo G4;
* redditi da pensione erogati da soggetti esteri alle persone fisiche che trasferiscono in Italia la propria residenza c.d. “impatriati”, in un comune del Mezzogiorno con popolazione inf. a 20.000 abitanti;
* devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato o crediti d’imposta (RS o RU del modello Redditi);
* destinano alle locazioni brevi più di quattro appartamenti (si configura attività d’impresa).
Versamenti rateali al 30 giugno o 30 luglio 2025
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto devono essere eseguiti col modello F24 entro il 30 giugno 2025, ovvero entro il 30 luglio 2025. I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2024 e prima rata di acconto per il 2025) nel periodo dal 1° luglio al 30 luglio 2025 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
A partire dal 24/04/2017, ad opera del D.L. 50/2017, i contribuenti titolari di partita Iva sono sempre obbligati ad effettuare i versamenti F24 in via telematica, non essendo più prevista la presentazione in banca/posta del modello cartaceo.
In caso di versamenti rateali le date sono:
VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 30/06/2025 (senza maggiorazione) |
VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 30/07/2025 (con maggiorazione +0,4%) |
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30 GIUGNO |
30 LUGLIO |
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2° rata |
16 LUGLIO |
2° rata |
20 AGOSTO |
3° rata |
20 AGOSTO |
3° rata |
16 SETTEMBRE |
4° rata |
16 SETTEMBRE |
4° rata |
16 OTTOBRE |
5° rata |
16 OTTOBRE |
5° rata |
17 NOVEMBRE |
6° rata |
17 NOVEMBRE |
6° rata |
16 DICEMBRE |
7° rata |
16 DICEMBRE |
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Il D.Lgs. 1/2024 (attuativo della riforma fiscale) ha previsto la semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari e delle scadenze dei versamenti delle imposte sui redditi, intervenendo sulle disposizioni relative ai versamenti rateali delle imposte, prevedendo:
‑ il differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di secondo acconto;
‑ l’individuazione di un’unica data di scadenza, corrispondente al giorno 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima, senza più distinzione tra soggetti con o senza partita Iva.
Detraibili solo le spese mediche tracciabili
Si ricorda come dal 2020, la predisposizione della dichiarazione precompilata nelle comunicazioni da trasmettere all’Anagrafe Tributaria vanno indicati esclusivamente i dati relativi agli oneri per cui spetta la detrazione del 19% ai fini Irpef sostenuti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
L’unica eccezione è costituita dalle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale che possono essere detratte anche pagate in contanti.
Prenotazione del servizio dichiarazione Redditi
Per prenotare il servizio Dichiarazione Redditi telefonare al numero 0173.296.720 o inviare una mail a: redditi@ansaldisrl.it
Per visualizzare il foglio di raccolta dati per i Redditi e l’IMU, si veda anche: l’elenco dei documenti
Rinvio per approfondimento
Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:
del sito web www.studioansaldi.it
07/05/2025