RENTRI – REGISTRO ELETTRONICO PER LA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI
Iscrizione dal 15 dicembre 2025 per le imprese fino a 10 dipendenti
Dal 15 dicembre 2025 si aprirà la terza e ultima finestra temporale di iscrizione al RENTRI – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, per le imprese/enti e professionisti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, fino a 10 dipendenti. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 13 febbraio 2026.
Con l’acronimo di RENTRI si identifica il Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei RIfiuti, ovvero il nuovo registro digitale che permetterà la tracciabilità dei rifiuti attraverso un sistema di gestione totalmente digitale. Questo strumento è realizzato e gestito direttamente dal Ministero della Transizione Ecologica, e include la gestione digitalizzata del Registro di carico/scarico, dei Formulari di identificazione dei rifiuti e del MUD.
Calendario delle iscrizioni
Dal 15.12.2025 al 13.02.2026 (3° scaglione) – Si iscrivono:
- Imprese/enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, fino a 10 dipendenti;
- Produttori di rifiuti speciali pericolosi non strutturati come enti o imprese (ad esempio, liberi professionisti, piccoli operatori economici), a prescindere dal numero di dipendenti.
Dal 15.06.2025 ed entro il 14.08.2025 (2° scaglione) – Si sono iscritte:
- Imprese/enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, tra 11 e 50 dipendenti;
- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali, tra 11 e 50 dipendenti.
Dal 15.12.2024 ed entro il 13.02.2025 (1° scaglione) – Si sono iscritti:
- I oggetti che esercitano impianti di trattamento rifiuti; trasportatori di rifiuti; commercianti/intermediari di rifiuti; consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti; imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi, più di 50 dipendenti;
- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali, più di 50 dipendenti;
- Delegati.
I soggetti non obbligati, o per i quali non decorre l’obbligo, possono comunque iscriversi volontariamente al RENTRI.
Il numero dei dipendenti si calcola in base al numero di persone presenti nell’impresa al 31 dicembre dell’anno precedente, che lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono una remunerazione; tale numero è fornito dal Registro Imprese, è riferito all’impresa e non alla singola unità locale.
Iscrizione e adempimenti operativi del 3° scaglione
Le imprese/enti e professionisti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, fino a 10 dipendenti sono obbligate a iscriversi al portale RENTRI dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026.
Tale iscrizione obbliga la tenuta del Registro di carico e scarico in modalità digitale a partire dalla data di iscrizione al RENTRI e non occorre riportare alcun movimento già registrato su carta e la numerazione è progressiva
Il nuovo formulario (allegato II del D.M. 59/2023), invece, fino al 13 febbraio 2026 sarà ancora cartaceo per tutti, vidimato tramite il portale e stampato in due copie firmate da produttore e trasportatore. I produttori non iscritti, vidimano digitalmente il formulario cartaceo accedendo gratuitamente alla registrazione nell’area “Produttori non iscritti” del portale. Oppure incaricano il trasportatore.
La trasmissione dei dati dei registri di carico/scarico al RENTRI deve avvenire a cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione sul registro digitale.
La vidimazione ed emissione FIR cartaceo mediante l’accesso alla propria area personale nella sezione Operatori (e non più dalla sezione Produttori di rifiuti non iscritti) sul portale RENTRI dalla data di iscrizione fino al 13/02/2026 per i rifiuti pericolosi (per i produttori iscritti con fino a 10 dipendenti, nel caso di rifiuti non pericolosi sarà possibile continuare ad utilizzare il FIR cartaceo).
La vidimazione ed emissione FIR digitale mediante l’accesso alla propria area personale nella sezione Operatori sul portale RENTRI a partire dal 13/02/2026 per i rifiuti pericolosi (si potrà scegliere di emettere il FIR digitale anche per i rifiuti non pericolosi), con obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati dei FIR digitali relativi ai rifiuti pericolosi a partire dal 13/02/2026.
I soggetti esclusi
Sono invece esclusi:
û Enti e imprese che hanno fino a 10 dipendenti, produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali, derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbatti-mento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
û Enti, imprese e soggetti non rientranti in organizzazione di enti o impresa, a prescindere dal numero di dipendenti, produttori iniziali di soli rifiuti NON pericolosi:
- nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c., e della pesca;
- delle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- nell’ambito delle attività commerciali;
- nell’ambito delle attività di servizio.
Come fare l’iscrizione
L’iscrizione deve essere effettuata, esclusivamente via telematica, mediante il portale del RENTRI, integrato nella piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali.
L’operatore accede alla propria area riservata mediante autenticazione con identità digitale (SPID, CNS e CIE).
L’iscrizione è completata con la trasmissione della pratica alla Sezione dell’Albo, la contestuale protocollazione e non è prevista nessuna attività di controllo. Le unità locali presenti nella pratica di iscrizione risultano immediatamente iscritte.
Per i soggetti che hanno indicato di svolgere attività di recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio, le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dall’amministrazione competente vengono recuperate da Banche dati ufficiali, quali l’Albo Nazionale Gestori ambientali, il Catasto telematico dei rifiuti e il Registro delle autorizzazioni alle operazioni di recupero.
Le informazioni richieste possono essere integrate o aggiornate rispetto a quelle derivanti dall’interconnessione telematica con gli archivi citati.
Le Sezioni Regionali verificano, dopo l’iscrizione e con controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, le informazioni aggiunte o integrate.
Il rappresentante dell’operatore può abilitare altre persone fisiche che, in qualità di incaricati, potranno accedere al RENTRI per completare l’iscrizione, utilizzare i servizi messi a disposizione dal RENTRI, trasmettere i dati dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti. Gli incaricati accedono con dispositivi di identità digitale e possono essere persone che non hanno titolo di rappresentanza.
Pagamenti dopo l’iscrizione
A completamento dell’iscrizione l’utente deve procedere al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi:
. diritto di segreteria pari a € 10,00;
. contributo annuale diversificato in relazione a:
- imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano € 100,00 il primo anno e € 60,00 per ogni annualità successiva;
- imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano € 50,00 il primo anno e € 30,00 per ogni annualità successiva;
- tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano € 15,00 il primo anno e € 10,00 per ogni annualità successiva;
- per ogni unità locale un contributo annuale pari a € 15,00.
Il versamento del contributo annuale è effettuato, successivamente all’iscrizione, entro il 30/04 di ogni anno.
I versamenti sono effettuati con la piattaforma per i pagamenti verso la pubblica amministrazione (pagoPA).
Regime sanzionatorio
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per omessa o irregolare iscrizione al RENTRI vanno da 500 a 2mila euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 a 3mila euro per i pericolosi.
L’omessa o incompleta trasmissione dei dati nei tempi e modi previsti viene sanzionata da 500 a 1.000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 a 3mila euro per i pericolosi. E’ prevista una riduzione a 1/3 per l’iscrizione entro 60 giorni dalla scadenza del termine previsto.
Queste sanzioni si sommano a quelle già note per le irregolarità su registro e formulario.
Adempimenti per i Clienti dello Studio
Lo Studio si impegna a garantire ai propri Clienti la continuità nel servizio di assistenza alla tenuta della documentazione inerente ai rifiuti e si rende disponibile a chiarire qualsiasi dubbio.
Per ulteriori informazioni contattare lo Studio.
Tavola riassuntiva
Si ritiene utile fornire una tabella riepilogativa con le date di entrate in vigore.
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Periodo |
Soggetti obbligati |
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Dal 15 dicembre 2024 entro i 60 giorni successivi |
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Dal 15 giugno 2025 entro i 60 giorni successivi (scadenza 14 agosto 2025) |
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Dal 15 dicembre 2025 entro i 60 giorni successivi (scadenza 13 febbraio 2026) |
· Produttori di rifiuti pericolosi non indicati sui punti precedenti |
02/12/2025