MANCATI RIENTRI DALLE FERIE

 

Conseguenze del mancato rientro dalle ferie per malattia o per fruizione non autorizzata delle ferie

 

In molti casi il lavoratore dipendente non rientra dal periodo di ferie annuali principalmente per due motivi: l’insorgenza di malattia durante il periodo di vacanza o il non autorizzato prolungamento delle ferie, spesso per i lavoratori stranieri che si recano nel Paese di origine.

 

Ricordiamo che il diritto alle ferie annuali retribuite è tutelato dalla Costituzione che le ritiene irrinunciabili. Hanno normalmente carattere collettivo e la durata deve essere fissata dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità, mentre il momento del godimento è stabilito dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze aziendali e degli interessi dei lavoratori.

Spetta dunque al datore di lavoro, nell’ambito dei poteri di organizzazione dell’attività aziendale, il potere unilaterale di fissare ed eventualmente modificare il periodo in cui il lavoratore può fruire delle ferie.

 

Assenza del lavoratore

Di conseguenza il lavoratore non può, senza il consenso del datore di lavoro, autodeterminare un periodo di assenza da imputarsi a ferie, rischiando l’adozione di provvedimenti disciplinari anche gravi, fino al licenziamento. Costituiscono limiti al potere del datore di lavoro la valutazione degli interessi dei lavoratori, nonché l’eventuale presenza di accordi o contratti collettivi che impongano l’esame congiunto del “piano ferie” con le rappresentanze sindacali.

 

Fruizione non autorizzata delle ferie

Qualora il lavoratore rientri in ritardo dalle ferie e non avvisi l’azienda del ritardo né produca documenti giustificativi, nella maggior parte dei casi si è costretti ad intervenire disciplinarmente; il mancato rientro dalle ferie, infatti, è sanzionato come assenza ingiustificata da quasi tutti i contratti collettivi. Tale sanzione disciplinare può essere comminata solo al termine di un procedimento disciplinare. Infatti è necessario considerare:

·     le disposizioni del contratto collettivo in materia di assenze ingiustificate, poiché molti contratti collettivi contemplano la fattispecie del mancato rientro dalle ferie e prevedono la relativa sanzione;

·     le disposizioni del contratto collettivo in materia di procedimenti disciplinari, poiché alcuni contratti collettivi prevedono tempi più ampi, rispetto a quelli legali, per la presentazione delle giustificazioni da parte del lavoratore;

·     che la contestazione deve essere tempestiva e specifica e deve contenere l’indicazione che il lavoratore, a seconda dei casi, non ha avvisato l’azienda né ha giustificato il mancato rientro o lo ha fatto con ritardo;

·     la scelta del mezzo attraverso il quale si porta a conoscenza del lavoratore la contestazione disciplinare.

 

Malattia

Nel caso in cui il lavoratore subordinato si ammali prima della fruizione delle ferie, queste verranno godute successivamente. Nel caso in cui, invece, l’evento insorga durante il periodo di fruizione delle ferie, in genere si determina la sospensione dello stesso, senza che si verifichi il prolungamento automatico.

Nel caso di malattia del bambino, che comporti il ricovero ospedaliero si interrompe, a richiesta del genitore, il decorso del periodo di ferie in godimento per i medesimi periodi previsti per gli ordinari congedi per malattia del bambino (art. 47, D.Lgs. n. 151/01).

 

Sospensione delle ferie

La sospensione delle ferie è limitata alle sole patologie che risultino incompatibili con il godimento delle stesse, ad esempio elevati stati febbrili, ricoveri ospedalieri, ingessature di grandi articolazioni, malattie gravi di apparati e organi. Pertanto deve essere valutata la specificità della malattia in relazione alla funzione di riposo, recupero delle energie psicofisiche e rigenerazione propria delle ferie.

 

Comunicazioni al datore di lavoro

L’assenza dal lavoro deve sempre essere comunicata al datore di lavoro. Qualora il lavoratore rientri in ritardo dalle ferie e non avvisi l’azienda del ritardo né produca documenti giustificativi, nella maggior parte dei casi si è costretti ad intervenire disciplinarmente. Il mancato rientro dalle ferie, infatti, è sanzionato disciplinarmente come assenza ingiustificata da quasi tutti i contratti collettivi.

Nel caso in cui il mancato rientro sia causato dall’insorgere di una malattia, occorre sempre informare il datore di lavoro comunicando inoltre il numero di protocollo del certificato medico attestante lo stato di malattia, nei termini previsti da legge e contratto collettivo, al datore di lavoro.

La sospensione decorrerà a partire dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del datore di lavoro. La comunicazione del dipendente è sufficiente a determinare la conversione delle ferie in malattia, ma il datore di lavoro può provare attraverso i previsti controlli sanitari, tramite Inps e Asl, che la malattia non pregiudica la finalità delle ferie.

 

Provvedimenti disciplinari

L’inosservanza da parte del lavoratore, delle disposizioni del CCNL applicato, può dar luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione dei seguenti provvedimenti:

}              richiamo verbale;

}              ammonizione scritta;

}              multa non superiore a 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;

}              sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni;

}              licenziamento per mancanze.

La contestazione disciplinare e successivamente il provvedimento disciplinare dovranno essere motivati e comunicati per iscritto. Non si può tener conto, a nessun effetto, dei provvedimenti disciplinari decorsi 2 anni dalla loro comminazione.

 

 

03/09/2015

 

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