LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE

 

Riordino per i fallimenti e i concordati: principali novità

 

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 192, S.O. n. 50/15, la Legge n. 132/15 di conversione del D.L. n. 83/15, con cui il Legislatore ha attuato una vera e propria mini riforma della Legge Fallimentare, dell’organizzazione giudiziaria, dei procedimenti esecutivi e della continuità aziendale per le aziende oggetto di sequestro giudiziario.

 

Grande spazio è stato dato all’aggiornamento del concordato preventivo, che troppo spesso è stato utilizzato impropriamente per liberarsi facilmente di debiti e concludere l'accordo con percentuali di soddisfazione dei creditori bassissime (anche dell’1-2%).

 

Le principali novità

Si riporta una sintesi delle principali norme in materia fallimentare contenute nel decreto:

1) art. 182-quinquies L.F., in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti: la riforma precisa che la richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili può essere avanzata dal debitore anche prima del deposito del piano relativo alle modalità e ai tempi di adempimento della proposta di concordato preventivo e della relativa documentazione;

2) il Tribunale può autorizzare il debitore a contrarre limitati finanziamenti prededucibili a sostegno dell’attività aziendale, definendone il contenuto;

3) si modificano le norme in materia di concordato preventivo, con l'inserimento dell’art. 163-bis per prevedere che possano essere presentate offerte alternative per l’acquisto dell’azienda o di un suo ramo o di specifici beni;

4) viene modificato l’art. 182 L.F. concernente i provvedimenti in caso di cessione di beni a seguito di concordato, per imporre le nuove forme di pubblicità;

5) si modifica l’art. 163 L.F. per consentire a uno o più creditori, che rappresentino almeno il 10% dei crediti, di presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano;

6) l’art. 165 L.F. obbliga il commissario giudiziale a fornire ai creditori che ne fanno richiesta le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso;

7) l’art. 177 L.F. sulla maggioranza per l’approvazione del concordato: si tiene conto dell’introduzione delle proposte concorrenti e si dispone che quando sono poste al voto più proposte di concordato si considera approvata quella che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto;

8) modificato l’art. 181 L.F. con l’allungamento da 6 a 9 mesi del termine concesso per l’omologazione del concordato preventivo;

9) la proposta di concordato deve soddisfare almeno il 20% dei crediti chirografari;

10) vengono modificate anche tutte le modalità di adesione alla proposta di concordato preventivo;

11) si estende dai 2 ai 5 anni anteriori alla dichiarazione di fallimento il periodo in cui vige l’incompatibilità alla nomina di chi ha concorso al dissesto;

12) si modifica l’art. 104-ter L.F. relativo al programma di liquidazione dell’attivo, consentendo al curatore di appoggiarsi su società specializzate nella vendita e prevedendo termini procedurali più stringenti il cui mancato rispetto può determinare la revoca del curatore;

13) i beni oggetto di eventuali atti a titolo gratuito compiuti dal debitore nei 2 anni anteriori alla dichiarazione di fallimento sono acquisiti al patrimonio del fallimento con la trascrizione di fallimento;

14) si modificano gli artt. 118 e 120 L.F. in materia di chiusura della procedura di fallimento, prevedendo la chiusura del fallimento a seguito di ripartizione dell'attivo anche quando vi siano giudizi pendenti con accantonamento delle spese per il giudizio da parte del curatore;

15) introduzione dell’art. 182 – septies L.F. che prevede che l’accordo di ristrutturazione del debito possa essere concluso se vi aderiscono creditori finanziari che rappresentano il 75% del credito della categoria.

 

Più tutela ai creditori nel concordato preventivo

Per dare un freno all’abuso del concordato preventivo, viene reintrodotta una soglia di soddisfazione minima dei creditori, eliminato il silenzio assenso e introdotte proposte competitive alternative al fine di valutare la più conveniente.

Il D.L. 83/2015, convertito nella L. 132 del 6.08.2015 (in vigore dal 21.08.2015), ha revisionato il sistema fallimentare; per ovviare a questo abuso è stata introdotta una percentuale minima di soddisfazione dei creditori chirografari pari al 20% (percentuale che in passato era del 40%), aggiungendo il c. 4 all’art. 160 R.D. 267/1942, a meno che il concordato non sia con continuità aziendale (in tal caso non si applica la percentuale del 20%). Inoltre, è stata cancellata la regola del silenzio assenso.

L’art. 178 del R.D. 267/1942 prevedeva che i creditori che non hanno votato o che non hanno espresso il proprio dissenso per telegramma/lettera/fax/mail si ritenevano consenzienti ed erano considerati ai fini del computo della maggioranza. Con la modifica tale automatismo non è più operativo, viene infatti previsto che i creditori che non hanno esercitato il voto possano farlo pervenire entro i 20 giorni successivi alla chiusura del verbale.

Inoltre, il D.L. 83/2015 ha introdotto la possibilità di presentare offerte concorrenti a quella del debitore. In altre parole, nel caso in cui il contenuto del piano di concordato preveda l’offerta di un soggetto circa l'acquisto dell'azienda, di rami o di singoli beni, il Tribunale apre una competizione per ricercare offerte concorrenti. Le offerte devono essere comparabili, rispettare i requisiti, le forme e i tempi di accesso richiesti e devono essere segrete. Vengono, infatti, pubblicate alla data dell’udienza per l’analisi delle stesse. È inoltre possibile che il trasferimento dell’azienda o dei beni abbia luogo prima dell’omologazione del concordato.

Altra novità introdotta, sempre allo scopo di tutelare tutti i creditori sulla migliore soluzione possibile del concordato, risiede nella previsione di proposte di concordato preventivo concorrenti rispetto a quella del debitore. Tuttavia, le condizioni richieste per il ricorso a proposte concorrenti sono due:

i creditori devono rappresentare almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (ove per aggiornata un provvedimento del Tribunale di Monza del 2013 ha chiarito che tale documento non debba avere più di 3 mesi dal deposito) e possono presentare una o più proposte alternative non oltre 30 giorni prima dell’adunanza;

la proposta di concordato non deve assicurare il pagamento di almeno il 40% dei chirografari (30% se il concordato è in continuità). Se assicura questa percentuale non si possono analizzare altre proposte concorrenti.

Se ricorrono le condizioni per valutare altre proposte il commissario giudiziale deve fornire ai creditori che le richiedano le informazioni necessarie e utili, quindi emettere una relazione integrativa nella quale compara le proposte concorrenti.

Viene approvata la proposta che ottiene la più elevata maggioranza o nel caso di parità prevale quella del debitore o in caso di parità tra le proposte dei creditori prevale quella presentata per prima.

Tutte le proposte devono indicare l’utilità concreta ed economicamente valutabile in favore di ciascun creditore.

 

Entrata in vigore

La Legge è entrata in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione, vale a dire il 21 agosto 2015.

 

 

05/09/2015

 

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