RIMBORSI CHILOMETRICI E FRINGE BENEFIT AUTO

 

Pubblicate le tabelle ACI per i rimborsi auto del 2017

 

Sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 298 (supplemento ordinario n. 58) le tariffe necessarie per calcolare forfettariamente il compenso in natura relativo all’utilizzo personale dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti e ad amministratori, ai fini della tassazione nel 2017 del fringe benefit nelle buste paga dei dipendenti.

 

Le tabelle devono essere approvate dall’ACI entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicate al ministero delle Finanze, il quale le pubblica entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo.

 

Tipologie di rimborso

Vi sono tre tipologie di rimborso, che interessano l’impiego degli automezzi:

Ø     fringe benefit per i veicoli aziendali, in uso promiscuo al lavoratore dipendente;

Ø     fringe benefit per i veicoli aziendali, in uso all’amministratore;

Ø     rimborso dei costi sostenuti col proprio mezzo.

 

Auto in uso al dipendente

Tra le diverse soluzioni per la gestione delle autovetture aziendali, vi è quella di concedere la vettura in uso al dipendente; tale soluzione si distingue in diverse forme, ciascuna delle quali è interessata da un diverso trattamento fiscale:

-         uso esclusivamente aziendale: il dipendente utilizza l’auto solo nell’ambito della sua attività lavorativa;

-         uso privato: l’autovettura è concessa al dipendente affinché la utilizzi per le proprie necessità e per quelle della propria famiglia;

-         uso promiscuo: la vettura è consegnata al dipendente affinché la utilizzi sia per le esigenze aziendali che per le esigenze private e della propria famiglia.

La fattispecie più diffusa è certamente quella dell’uso promiscuo, anche in ragione degli innegabili vantaggi fiscali che ne derivano.

 

Uso promiscuo al dipendente e fringe benefit

L’art. 51 del Tuir dispone che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Con il termine “valori” si fa riferimento alla quantificazione dei beni e dei servizi che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta, ossia ai cosiddetti “fringe benefit” o compensi in natura.

Il reddito da assoggettare a contribuzione e ritenute per l’uso dell’auto da parte di dipendenti o collaboratori (compresi gli amministratori di società) si quantifica sotto forma di compenso in natura, determinato sulla base del 30% di un valore convenzionale, stabilito annualmente dall’ACI, che corrisponde ad una percorrenza di 15mila chilometri. La legge considera forfetariamente attribuibili all’uso privato dell’auto, 4.500 Km all’anno, indipendentemente dalla percorrenza effettiva, da includere in busta paga, pari ad un fringe benefit, cioè alla retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private.

 

ESEMPIO

La società Alfa Srl concede in uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta al proprio dipendente Rossi Mario la seguente autovettura:

Æ    Volkswagen Golf Sportsvan 2.0 Tdi, della potenza di 150cv.

In base alle nuove tabelle ACI il costo chilometrico risulta pari ad 0,5570 euro per chilometro.

Secondo la regola contemplata dall’art. 51 Tuir il fringe benefit annuale sarà così determinato:

0,5570 euro 15.000 Km x 30% = 2.506,63 euro benefit convenzionale annuo

 

Al riguardo, si deve ricordare che il benefit effettivamente tassabile in capo al dipendente viene ridotto degli addebiti che il datore di lavoro effettua al lavoratore (il datore di lavoro chiede al dipendente di pagare una determinata somma per l’utilizzo privato del mezzo); tali riaddebiti possono essere alternativamente:

      trattenuti dalla retribuzione del lavoratore;

      addebitati tramite fattura e il corrispettivo deve essere assoggettato ad Iva ordinaria. Anche l’Iva addebitata concorre ad abbattere il fringe benefit calcolato in capo al dipendente (esempio: per azzerare un fringe benefit di € 2.506,63 è necessario emettere una fattura di € 2.054,61 + Iva 22%).

È importante ricordare che in base a quanto previsto dalla C.M. n. 326/E/97 tali addebiti devono avvenire (quindi, se fatturati, deve essere emessa fattura e deve risultare altresì pagata), entro la fine del periodo d’imposta.

Il valore dell’uso promiscuo dell’auto aziendale è determinato su base annua. Pertanto, nell’ipotesi in cui tale mezzo venga concesso in uso promiscuo al dipendente solo per una parte dell’anno (e ciò risulti da idonea documentazione, come l’inserimento di specifica clausola nel contratto di lavoro del dipendente stesso o contratto di comodato da menzionare nel contratto di lavoro), l’importo individuato dalle tabelle ACI deve essere parametrato al periodo dell’anno durante il quale il dipendente ha la disponibilità dell’auto in uso promiscuo, conteggiando il numero dei giorni per i quali il veicolo è assegnato, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo. Inoltre, nel caso di concessione al dipendente di beni e servizi accessori ed ulteriori rispetto alla messa a disposizione a fini privati del veicolo aziendale (ad esempio un’autorimessa), questi andranno separatamente valutati ai fini della determinazione del benefit.

Quando l’auto assegnata al dipendente o collaboratore non risulta compresa nella lista, l’Agenzia delle Entrate con C.M. del 23/12/1997 n. 326/E (§ 2.3.2.1) ha anche chiarito che, se il modello del veicolo non è considerato nelle tabelle ACI, occorre fare riferimento a quello che per tutte le sue caratteristiche risulta più simile a quello in uso, per cilindrata, potenza, prezzo, caratteristiche strutturali e così via.

I valori possono essere agevolmente verificati sul sito dell’ACI, previa registrazione, al seguente link:

http://www.aci.it/index.php?id=93

 

Valore imponibile del rimborso chilometrico ai dipendenti

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 92/2015, in risposta ad un’istanza di interpello di una compagnia di assicurazioni con dipendenti che svolgono le proprie mansioni in trasferta utilizzando l’auto personale, ha precisato che il regime fiscale da applicare ai rimborsi spese corrisposti sotto forma di indennità chilometrica, erogati per l’espletamento della prestazione lavorativa in un Comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro, sono esenti da imposizione, sempreché, in sede di liquidazione, l’ammontare dell’indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura.

Laddove la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore è riconosciuto, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di minor importo, quest’ultimo è da considerare non imponibile ai sensi dell’art. 51, c. 5, secondo periodo, del Tuir. Viceversa, nell’ipotesi in cui la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore viene erogato, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di servizio, la differenza è da considerarsi reddito imponibile ai sensi dell’art. 51, c. 1, del Tuir.

 

Uso dell’autovettura all’amministratore di società

Nonostante i compensi percepiti dall’amministratore siano assimilati ai redditi da lavoro dipendente, tale assimilazione non è valida ai fini dell’applicazione della deducibilità dei costi relativamente agli autoveicoli di cui all’art. 164 del Tuir.

Con la C.M. 1/E/2007, al paragrafo 17, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul punto specificando che l’assimilazione dei redditi di collaborazione con quelli dei lavoratori dipendenti riguarda la modalità di determinazione del reddito di questi, e dunque anche la determinazione convenzionale del fringe benefit, ma non rende applicabile il medesimo regime di deducibilità dei costi in capo all’impresa.

Pertanto:

§ l’ammontare del costo corrispondente al fringe benefit tassato in capo all’amministratore, quantificato sulla base del valore normale, è integralmente deducibile quale compenso dell’amministratore;

§ l’importo eventualmente delle spese dell’autoveicolo, eccedente il fringe benefit, soggiace alle limitazioni stabilite fiscalmente dall’art. 164: € 18.075,99 e nella misura massima del 20% di deducibilità, dal 2013 (€ 25.822,84 per agenti e rappresentanti di commercio, nella misura dell’80% di deducibilità).

Qualora l’amministratore della società sia un dipendente della stessa e l’ufficio di amministratore rientri nei compiti compresi nell’attività di lavoro dipendente, i redditi percepiti relativamente al predetto incarico sono attratti nei redditi di lavoro dipendente. In tal caso, come specificato nella circolare n. 1/E, ai fini della deduzione dei costi dei veicoli da parte dell’impresa sono applicabili le disposizioni ex art. 164.

Sul trattamento Iva della autovetture concesse in uso promiscuo agli amministratori, in occasione di un recente interpello (n. 904-472/2014) la DRE Lombardia ha chiarito che non è possibile applicare il medesimo trattamento ai fini Iva previsto per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. In quanto trattasi di 2 tipologie di rapporti di lavoro (l’ufficio di amministratore di società e quello di lavoro dipendente) non pienamente assimilabili a tutti gli effetti di legge, la DRE ne ricava che le affermazioni contenute nella risoluzione n. 6/DPF/2008, tese a riconoscere (a determinate condizioni) la piena detrazione dell’Iva nei casi di utilizzo promiscuo dell’auto concessa in uso al dipendente, non sono in alcun modo estensibili al caso dell’amministratore. Per tali ultime fattispecie, quindi, secondo la DRE Lombardia andrebbero applicate le regole ordinarie previste dall’articolo 19-bis1, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972 e che prevedono la detrazione nella misura limitata del 40%.

 

Rimborso dei costi sostenuti col proprio automezzo

Altra tipologia di rimborso sono i costi chilometrici necessari per quantificare l’importo dei rimborsi spettanti ai dipendenti o professionisti che utilizzano il proprio veicolo per trasferte aziendali o svolgendo attività a favore del datore di lavoro, impresa, società o altro, in funzione del costo di esercizio del mezzo stesso.

Per il lavoratore dipendente, affinché il rimborso abbia natura compensativa e non retributiva, le trasferte devono essere effettuate fuori dal Comune in cui è ubicata la sede di lavoro, come risulta dal contratto o lettera di assunzione, o ancora dalle singole note di rimborso.

A seguito della recente evoluzione normativa, che ha ulteriormente ridotto al 20% le percentuali di deducibilità dei costi relativi ai veicoli di proprietà di imprese e professionisti, diventa sempre più appetibile il ricorso al rimborso chilometrico per i km sostenuti col proprio mezzo.

Per "costo di esercizio del veicolo", è inteso l’insieme delle spese che l’automobilista sostiene per l’uso del veicolo, più le quote di ammortamento (quota capitale e quota interessi) del capitale necessario all’acquisto del veicolo, ammortizzato in un determinato periodo d’uso espresso in Km (vita tecnica).

Il complesso delle spese d’uso più le quote d’ammortamento, riferito ad alcuni valori convenzionali standard di percorrenza media annua, fornisce l’ammontare complessivo del costo di esercizio di un veicolo espresso in "euro per Km".

L’ACI ha convenzionalmente adottate le seguenti percorrenze:

-         per le autovetture (e fuoristrada) a benzina: da un minimo di 5.000 ad un massimo di 50.000 Km annui, suddivisi in fasce di 5.000 Km;

-         per le autovetture (e fuoristrada) a gasolio: da un minimo di 10.000 ad un massimo di 100.000 Km annui, suddivisi in fasce di 10.000 Km;

-         per i ciclomotori e motocicli: da un minimo di 2.500 ad un massimo di 25.000 Km annui, suddivisi in fasce di 2.500 Km;

-         per gli autofurgoni: da un minimo di 20.000 ad un massimo di 90.000 Km annui, suddivisi in fasce di 10.000 Km.

Con l’introduzione del libro unico del lavoro, deve essere data evidenza ed annotate nel libro unico tutte le somme rimborsate ai dipendenti, compresi anche i rimborsi chilometrici.

La consultazione può avvenire dal sito internet dell’ACI, all’indirizzo:

http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/costi-chilometrici.html?no_cache=1

 

I Clienti dello Studio riceveranno nei prossimi giorni i nuovi conteggi personalizzati per i rimborsi chilometrici delle auto per il 2017.

 

Trattamento dei costi aziendali

A) Per le auto assegnate in benefit ai dipendenti, che scontano l’Irpef e i contributi come sopra indicato, il datore di lavoro (impresa o professionista) può dedurre i costi sostenuti (compreso ammortamento, canoni di leasing o di noleggio) per il 70% del loro ammontare, senza alcun limite di valore dell’auto:

 

 

deducibilità dei costi nel limite del 70%

 

Ü

senza alcun tetto superiore al valore del mezzo (limite che per le auto destinate all’utilizzo esclusivamente aziendale è pari ad € 18.076,00)

 

Secondo quanto affermato dalla C.M. del 10 febbraio 98 n. 48 (§ 2.1.2.1), “si considera dato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo di imposta il veicolo utilizzato dallo stesso per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro” (esempio se il periodo coincide con l’anno solare, la concessione in uso dovrà risultare per almeno 183 giorni). Inoltre, sempre secondo la citata circolare, non è necessario che l’uso promiscuo sia avvenuto in modo continuativo o che il veicolo sia stato utilizzato da un solo dipendente.

 

B) Per i rimborsi dei costi chilometrici ai dipendenti o professionisti che utilizzano il proprio veicolo per trasferte aziendali è possibile dedurre il 100% del rimborso, nel limite dei costi riferiti alle tipologie di auto fino a 17 h.p. fiscali (da 1506 a 1643 c.c.) se alimentate a benzina o nel limite di 20 h.p. fiscali (da 1931 a 2080 c.c.) se alimentate a gasolio:

 

deducibilità dei costi del 100%

 

Ü

nel limite di 17 cavalli fiscali se alimentate a benzina o di 20 cavalli fiscali se alimentate a gasolio

 

C) Diversamente, nei casi di autovettura aziendale, utilizzata dall’imprenditore o professionista per uso sia lavorativo che personale, senza addebito di corrispettivo specifico, con esclusione delle eccezioni e dei beni utilizzati come strumentali all’attività, si applicano le ordinarie regole di detraibilità e deducibilità:

 

deducibilità dei costi nel limite del 20% per imprese e professionisti

 

Ü

in quanto considerate come se fossero utilizzate in modo “promiscuo” per l’attività con il limite massimo di € 18.076,00.

deducibilità dei costi nel limite del 80% per agenti e rappresentanti di commercio

 

Ü

in quanto considerate come se fossero utilizzate in modo “promiscuo” per l’attività con il limite massimo di € 25.822,84.

 

Autovetture in godimento ai soci / familiari

Con riferimento alle autovetture concesse in godimento a soci / familiari senza corrispettivo ovvero ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato, il D.L. n. 138/2011 ha disposto l’indeducibilità dei relativi costi in capo al concedente.

Tuttavia, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 24/E del 15/06/2012, tale indeducibilità non opera qualora siano concessi in godimento beni per i quali il Tuir già prevede una limitazione alla deducibilità. In particolare, “la norma non trova applicazione in relazione alla concessione in godimento degli autoveicoli che rientrano nel regime di indeducibilità previsto dall’articolo 164 del Tuir”.

Di fatto, dunque, per le autovetture continuano a trovare applicazione le disposizioni del citato art. 164, con la conseguenza che dal 2013, per il concedente, i costi risulteranno deducibili nelle misure del 20% per imprese e professionisti, ed invariati al 80% per agenti e rappresentanti di commercio.

In capo all’imprenditore individuale / socio “trasparente” utilizzatore di tali beni, la riduzione della percentuale di deducibilità dei costi si riflette positivamente. Infatti, posto che il reddito diverso allo stesso imputabile va ridotto del maggior reddito d’impresa derivante dall’indeducibilità dei costi relativi al bene concesso in godimento, quest’ultimo, risultando più elevato, comporterà un incremento dei casi in cui in capo all’utilizzatore non si realizzerà alcun reddito tassabile per effetto dell’attribuzione dell’autovettura.

 

 

18/01/2017

 

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