RIMBORSO O COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA NEL 2017

 

Le regole per il rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito Iva 2016

 

I soggetti che presentano un credito emergente dalla dichiarazione Iva annuale possono, alternativamente alla richiesta di rimborso, utilizzarlo in detrazione nelle liquidazioni periodiche del 2017, utilizzarlo in compensazione col mod. F24, a partire dall’1.1.2017 per il pagamento di tributi, contributi o premi.

 

La richiesta a rimborso del credito emergente dalla Dichiarazione annuale IVA/2017 per l’anno 2016 – possibile a partire dal 1° febbraio 2017 – è disciplinata dall’articolo 38-bis del D.P.R. 633/1972, che risulta ora modificata dalle disposizioni contenute nel recente Decreto Fiscale (D.L. 193/2016, convertito nella L. 225/2016), avendo raddoppiando il precedente limite portandolo da 15.000 a 30.000 euro, che riguarda esclusivamente la richiesta di rimborso del credito Iva.

 

Possibili alternativa in presenza di credito Iva

Ø riporto del credito all’anno successivo e scomputo dello stesso nelle relative liquidazioni periodiche;

Ø riporto del credito all’anno successivo e utilizzo dello stesso in compensazione;

Ø richiesta di rimborso.

Le predette alternative possono anche coesistere. Il credito può, infatti, essere in parte destinato alla compensazione (o detrazione) e in parte rimborsato.

 

Presentazione della Dichiarazione annuale Iva

Dal 2017 la Dichiarazione annuale Iva deve essere presentata in forma autonoma entro il 28 febbraio 2017 (e non più unificata con Unico/Redditi), in sostituzione della Comunicazione dati Iva, che non dovrà più essere trasmessa. Questo significa rivedere oltre le scadenze, anche gli utilizzi dei crediti in compensazione e la tempistica delle richieste di rimborso.

 

Novità sulla domanda di rimborso

In virtù delle modifiche normative, dalle richieste di rimborso effettuate nel modello di dichiarazione annuale IVA/2017 per l’anno 2016 (e per quanto riguarda le istanze trimestrali, a partire dal modello TR relativo al primo trimestre 2017):

·        è pari a 30.000 euro l’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti, a eccezione della mera presentazione della Dichiarazione Iva annuale;

·        è possibile ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un’istanza trimestrale munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte degli organi di revisione, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti;

·        è obbligatoria la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di specifiche situazioni di rischio.

 

Rimborsi di importo fino a 30.000 euro

Per queste tipologie di rimborso non sono previsti particolari adempimenti, se non la compilazione dei relativi dati contenuti nel quadro VX del modello di Dichiarazione annuale Iva. L’Agenzia delle Entrate, con riferimento al calcolo della soglia (al tempo del chiarimento pari a 15.000 euro ma ora di 30.000 euro) ha precisato che tale limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo d’imposta.

 

Rimborsi di importo superiore a 30.000 euro (senza obbligo di garanzia)

Per il rimborso di crediti Iva eccedenti l’importo di 30.000 euro, il contribuente può evitare di presentare apposita garanzia se:

·        fa apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) nel frontespizio della Dichiarazione Iva annuale (va tenuto presente che la soglia dei 30.000 euro per i rimborsi deve essere calcolata separatamente rispetto a quella per le compensazioni, confermata in 15.000 euro);

·        attesta, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da rendere nell’apposito riquadro presente nella Dichiarazione Iva, l’esistenza di determinati requisiti di seguito riportati (la dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento di identità dello stesso, vanno conservati da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell’Agenzia delle Entrate).

Oltre ad apporre il visto di conformità (o sottoscrizione alternativa), il contribuente deve rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per attestare la sussistenza dei seguenti tre requisiti:

a)    requisito di solidità patrimoniale: che il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo di imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo di imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata; l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

b)   requisito di continuità aziendale: che non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale. Secondo la circolare n. 31/2014, ai fini del computo dell’anno precedente deve farsi riferimento alla data di richiesta del rimborso;

c)    requisito di regolarità contributiva: che sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

 

Rimborsi di importo superiore a 30.000 euro (con obbligo di garanzia)

In determinate situazioni considerate a rischio, di seguito elencate, il rimborso di crediti Iva di importo superiore a 30.000 euro va necessariamente eseguito previa presentazione della garanzia.

Il comma 4 del citato art. 38-bis, prevede l’obbligo di prestare apposita garanzia da parte dei soggetti “a rischio”, ossia sussistendo le seguenti situazioni:

a) esercizio dell’attività d’impresa da meno di 2 anni (escluse le start up di cui all’art. 25 del D.L. n. 179/2012 ed i lavoratori autonomi). L’Agenzia delle Entrate chiarisce che per individuare il periodo di 2 anni rileva l’effettivo esercizio dell’attività e pertanto non va fatto riferimento alla data di apertura della partita Iva; inoltre, il termine va riferito ai 2 anni precedenti la data di richiesta del rimborso: ad esempio, in presenza di una richiesta di rimborso presentata l’11.4.2015, non è necessario prestare alcuna garanzia qualora l’attività d’impresa sia iniziata prima del 12.4.2013;

b) notifica nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, di avvisi di accertamento / rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dovuti (o di crediti dichiarati) superiore al:

- 10% degli importi dichiarati se questi non superano € 150.000,00;

- 5% degli importi dichiarati se questi superano € 150.000,00 ma non superano € 1.500.000,00;

- 1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000,00 se gli importi dichiarati superano € 1.500.000,00;

c) dichiarazione o istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;

d) la richiesta di rimborso dall’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.

 

Chi può richiedere il rimborso

In via generale, la procedura di rimborso è consigliata esclusivamente a coloro che si trovino strutturalmente a credito Iva e tale credito sia superiore ai versamenti che presumibilmente essi dovranno effettuare nel corso dell’anno 2017, per cui non riusciranno ad esaurire tale credito tramite la compensazione.

E’ possibile richiedere il rimborso del credito che emerge dalla dichiarazione annuale Iva, se ricorre una delle seguenti fattispecie:

 

Procedura per ottenere il rimborso

Il rimborso del credito Iva annuale è effettuato, in conto fiscale, tramite:

ð la procedura ordinaria, dal competente Ufficio, entro 90 giorni dalla richiesta. In tal caso il rimborso è erogato dall’Agente della Riscossione entro 20 giorni dal ricevimento della disposizione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate;

ð la procedura semplificata (con la compilazione del campo 2 del rigo VX4), direttamente dall’Agente della Riscossione, nel limite massimo di € 700.000 ovvero € 1.000.000, per i subappaltatori nel settore edile aventi un volume d’affari costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

L’art. 14, D.Lgs. n. 175/2014, modificando l’art. 78, comma 33, lett. a), Legge n. 413/91 prevede che l’erogazione dei rimborsi in conto fiscale avviene entro:

- dal 41° al 60° giorno della richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso;

- 20 giorni qualora il rimborso sia disposto sulla base della comunicazione da parte del competente Ufficio.

Inoltre, in caso di rimborso in conto fiscale, l’Agente della Riscossione procede ad erogare anche gli interessi maturati senza necessità da parte del contribuente di presentare una specifica richiesta.

Tale procedura è comunque preclusa per i soggetti che hanno cessato l’attività e per quelli sottoposti a procedure concorsuali.

 

Tavola riassuntiva

Con l’ausilio della tabella che segue, si riassumono tutti i casi di rimborso dell’Iva.

 

Cessazione dell’attività nel 2016

All’erogazione di tale tipologia di rimborsi provvedono esclusivamente gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, attesa la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare.

 

 

 

 

 

Aliquota media degli acquisti superiore a quella delle vendite di almeno il 10%

È il caso dei soggetti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.

Nel calcolo occorre tenere conto della seconda cifra decimale.

Le operazioni attive da considerare sono:

Ø       le operazioni imponibili, comprese le cessioni di oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di oro industriale di argento puro, le cessioni di rottami di cui all’art.74, co.7 e 8;

Ø       le cessioni effettuate nei confronti dei soggetti terremotati;

Ø       le operazioni c.d. ad “aliquota zero” emesse in applicazione delle disposizioni contenute nei commi 6 e 7 dell’art.17 (prestazioni di subappalto nell’edilizia, cessione di fabbricati strumentali, ecc.). 

Le operazioni passive da considerare sono costituite dagli acquisti e dalle importazioni imponibili per i quali è ammessa la detrazione dell’imposta, esclusi gli acquisti, le importazioni e le cessioni di beni ammortizzabili.

 

 

 

 

 

 

 

Operazioni non imponibili

Per operazioni non imponibili si intendono quelle di cui:

Ø       agli artt.8 (cessioni all’esportazione), 8-bis (operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione) e 9 (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali) del DPR n. 633/72;

Ø       artt. 41 e 58 del D.L. n. 331/93;

Ø       agli artt. 71 (operazioni con il Vaticano e San Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali);

Ø       all’art.50-bis, co.4, lett.f) del D.L. n. 331/93 (cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito Iva con spedizione in altro Stato membro dell’Unione Europea, effettuate per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2016).

Si precisa che tra le operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate fuori dell’Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall’art. 74-ter (vedasi la RM VI-13-1110/94 del 5 novembre 1994) nonché le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. n. 41/95.

Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e servizi per studi e ricerche

Il rimborso compete per l’acquisizione dei beni ammortizzabili, realizzati anche tramite contratti di appalto. Non è possibile invece chiedere il rimborso nel caso di acquisto tramite contratti di locazione finanziaria (R.M. n. 392/E/07). Il rimborso non spetta con riferimento all’imposta pagata in relazione ad un preliminare di acquisto ed alla realizzazione di spese incrementative su beni di terzi (R.M. n.179/E/2005).

 

 

Esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli

Tale ipotesi di rimborso riguarda i produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - parte prima, ai sensi dell’art.8, co.1, dell’art.38-quater e dell’art.72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi.

Il rimborso compete per l’ammontare corrispondente all’Iva (teorica) relativa ad operazioni non imponibili effettuate nel 2016 ovvero anche prima di tale anno, se non ne sia stato in precedenza richiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24 ma computato in detrazione in sede di dichiarazione annuale. L’importo rimborsabile, così come quello detraibile, deve essere calcolato mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo di competenza.

 

Prevalenza di operazioni non soggette

Spetta il rimborso anche nel caso in cui il contribuente effettua prevalentemente (quindi devono superare la metà delle operazioni attive) operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies (quindi sia cessioni di beni che prestazioni di servizi non territoriali) del D.P.R. n. 633/72.

Soggetti non residenti

Sono legittimati a chiedere il rimborso del credito Iva i soggetti non residenti:

-          che abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia;

-          che si siano identificati direttamente.

 

Imprese individuali in regime forfetario

Persone fisiche esercenti l’attività d’impresa o professione che a partire dall’anno d’imposta 2017 si avvalgono del regime forfetario, disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e chiedono il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione relativa all’ultimo anno in cui l’imposta è applicata nei modi ordinari.

 

Minor eccedenza detraibile nel triennio

Il rimborso dell’Iva compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (2014-2015-2016) risultino eccedenze d’imposta a credito anche se inferiori ad € 2.582,28. In tal caso, il rimborso spetta per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24).

 

Novità sulle compensazioni dal 3 dicembre 2016

A partire dal 3 dicembre 2016, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 7-quater, co. 31 del D.L. 193/2016, viene meno la limitazione secondo cui i soggetti “privati”, senza partita Iva, non potevano versare gli F24 cartacei sopra i 1000 euro.

Dal 3 dicembre 2016, dunque, i contribuenti non soggetti passivi IVA possono versare gli F24 nelle seguenti modalità:

Il D.L. 193/2016 non apporta modifiche alle disposizioni previste per i contribuenti con partita Iva, i quali possono versare gli F24 con le seguenti modalità:

I soggetti passivi Iva non possono mai avvalersi dell’F24 cartaceo.

 

Residuo credito Iva dell’anno 2015

Nel caso in cui un contribuente abbia ancora un residuo credito relativo al periodo d’imposta 2015, non interamente compensato nel 2016, può utilizzarlo per i primi due mesi del 2017, secondo le vecchie regole, fino alla presentazione della Dichiarazione annuale Iva entro il 28/02/2017, a partire dalla quale esso verrà assorbito (per la parte non ancora utilizzata) nel nuovo credito annuale, che assumerà l’anzianità 2016.

Ciò trova applicazione fino all’importo di 15.000 euro per il credito Iva 2015 non “vistato”, mentre è senza limiti per il credito Iva 2015 già oggetto di visto di conformità per quella Dichiarazione annuale.

L’utilizzo dovrà avvenire con l’indicazione nel modello F24 del codice tributo 6099 e l’anno 2015.

L’importo che fino alla data del 16 febbraio 2017 sarà utilizzato in compensazione, dovrà essere riportato nel quadro VL della dichiarazione annuale Iva e dal quel momento in poi, il credito residuo si trasformerà in credito 2016 (6099 / 2016) e sempre da quel momento rientrerà nel regime delle compensazioni monitorate.

 

Compensazione dei crediti in presenza di ruoli scaduti

Il D.L. 78/2010 ha previsto che dal 1° gennaio 2011 non è più possibile compensare i crediti erariali nel modello F24 in presenza di debiti per imposte o cartelle scadute di importo superiore a € 1.500,00.

Quindi sarà preclusa la compensazione in presenza delle seguenti due condizioni:

1) che vi siano degli importi iscritti a ruolo per i quali siano scaduti i termini per il pagamento (dopo i 60 gg. dalla notifica); non basta quindi la sola notifica della cartella per determinare il divieto, ma occorre che sia scaduto il termine per il pagamento;

2) l’importo del ruolo deve essere superiore a € 1.500,00 considerando oltre all’imposta anche gli oneri  accessori e le sanzioni.

Quindi con ruoli scaduti oltre i 1.500 euro il blocco delle compensazioni è integrale e non limitato all’importo del debito da pagare (comunicato stampa del 14/01/11).

Per le società di comodo, il D.L. n. 138/2011 ha vietato la compensazione del credito Iva alle società cosiddette non operative. Al riguardo l’art. 2 del D.L. n. 138/2011 ha introdotto un’ulteriore fattispecie di non operatività, secondo cui, pur in mancanza dei presupposti indicati dalla legge n. 724/1994, la presunzione di non operatività esplica i propri effetti anche quando le dichiarazioni del triennio dell’impresa espongono sempre una perdita fiscale oppure per due anni una perdita fiscale e per il rimanente periodo d’imposta un reddito inferiore a quello minimo di cui all’art. 30 c. 3 della L. n. 724/1994.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.it

 

 

20/01/2017

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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