RIMBORSO DELL’IVA ASSOLTA NEGLI ALTRI PAESI EUROPEI NEL 2018

 

Presentazione delle domande entro il 30 settembre 2019

 

Le imprese che sostengono costi in paesi aderenti all’Unione Europea possono recuperare l’Iva pagata a fornitori comunitari su acquisti di prodotti e servizi presentando apposite istanze di rimborso all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 settembre p.v., secondo il disposto della Direttiva 2008/9/UE.

 

Entro il 30 settembre è possibile presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate (l’ufficio competente a gestire il rimborso è il Centro Operativo di Pescara) l’istanza per il rimborso dell’Iva assolta in altro Stato membro nell’anno 2018. La presentazione deve avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline.

 

Soggetti interessati

Possono chiedere il rimborso i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato italiano che abbiano versato l’imposta in altro Stato comunitario per beni acquistati o importati e servizi ricevuti. Non possono accedere al rimborso i soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni, ovvero abbiano effettuato solo operazioni esenti, o si siano avvalsi del regime dei minimi oppure del regime speciale per i produttori agricoli.

Le regole sul rimborso sono contenute nella citata Direttiva e disciplinate da norme del singolo Stato; per l’Italia, le regole sono contenute nell’articolo 38-bis1 del D.P.R. 633/1972 e nel correlato provvedimento direttoriale datato 29 aprile 2010 per quanto riguarda i Paesi extra Ue con i quali sussistono rapporti di reciprocità.

 

Operazioni interessati

Rientrano tra le operazioni che danno diritto al rimborso l’acquisto e l’importazione di beni e servizi eseguite nello Stato membro ed in generale:

• le prestazioni di servizi su beni immobili che si trovano nello Stato membro;

• le prestazioni di hotel, ristorazione e catering svolte nello Stato membro;

• le prestazioni di servizi per stand, fiere e manifestazioni culturali;

• i servizi di noleggio di mezzi di trasporto;

• il trasporto di persone nello Stato membro.

 

Requisiti per la domanda di rimborso

Il soggetto passivo Iva interessato a richiedere il rimborso dell’imposta assolta nell’altro Stato membro può presentare apposita istanza tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), utilizzando l’applicativo “Rimborsi IVA U.E. residenti”.

L’Agenzia delle Entrate, una volta ricevuta l’istanza telematica del contribuente, provvede ad inoltrare entro quindici giorni la richiesta allo Stato membro di rimborso, previa effettuazione dei controlli di merito circa l’insussistenza di cause di esclusione, la completezza delle informazioni fornite e il rispetto dei requisiti richiesti dallo Stato destinatario della pratica.

La richiesta può essere respinta dall’Agenzia delle Entrate qualora il richiedente, nel periodo di riferimento:

In tali circostanze l’Ufficio respinge la domanda di rimborso, notificando al contribuente un motivato provvedimento di rifiuto, avverso il quale è ammesso ricorso.

Qualora il contribuente si accorga di aver commesso un errore in una richiesta di rimborso già inviata, potrà presentare una seconda istanza, rispettando però le stesse modalità e lo stesso termine di presentazione della richiesta originaria.

 

Rimborso da parte dello Stato estero

La Stato membro che riceve la richiesta di rimborso può richiedere al contribuente maggiori informazioni, ma deve in ogni caso notificare al richiedente la propria decisione di eseguire o meno il rimborso entro 4 mesi dalla ricezione dell’istanza da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Una volta approvata la richiesta di rimborso lo stesso deve essere eseguito entro 10 giorni da tale data.

 

Adempimenti per i Clienti dello Studio

Per adempiere alle scadenze previste, lo Studio assiste i propri clienti nella compilazione e trasmissione delle comunicazioni. Per ulteriori informazioni contattare lo Studio.

 

 

13/09/2019

 

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