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LEGGE DELEGA SUL RIORDINO DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA

 

Dal 25 agosto 2007 è in vigore la L. n.123 del 3 agosto 2007 (Gazzetta Ufficiale n.185 del 10 agosto 2007), finalizzata al riordino della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Tale provvedimento intende perseguire il proprio obiettivo mediante due modalità: norme già operative dal 25 agosto, che vanno a incidere sulla L. n.626/94, sul codice degli appalti pubblici e sul D.Lgs. n.231/01, relativa alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e deleghe, previste e deleghe da adottarsi entro 9 mesi, che porteranno alla predisposizione di un nuovo Testo Unico in materia di sicurezza.

 

Nella tabella che segue riepiloghiamo tutte le novità contenute nella Legge Delega, evidenziando in particolare tutte quelle disposizioni che, dal 25 agosto 2007, dovranno essere rispettate da tutti i datori di lavoro.

 

LA NUOVA SICUREZZA SUL LAVORO: LE NOVITÀ DAL 25 AGOSTO 2007

Norma

Argomento

Novità

art.2

Notizia all’Inail dell’esercizio dell’azione penale

In caso di procedimento penale per i delitti di omicidio colposo o di lesione personale colposa, avvenuti sul luogo di lavoro con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro ovvero che abbiano determinato una malattia professionale, il PM deve darne immediatamente notizia all’Inail ai fini dell’eventuale costituzione di parte civile e dell’azione di regresso.

art.3

Cooperazione e coordinamento tra datore di lavoro e imprese appaltatrici o lavoratori autonomi presenti presso la propria azienda

I datori di lavoro devono elaborare un unico documento di valutazione dei rischi che contenga le misure adottate per eliminare le interferenze tra i lavori delle imprese coinvolte, con contratti di appalto o di prestazione d’opera, nell’opera complessiva. Nel documento dovranno essere regolate, in particolare, le modalità di utilizzo degli impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Non si deve tener conto nella predisposizione del documento dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

art.3

Documento di valutazione dei rischi: obbligo di allegarlo al contratto di appalto

Il documento di valutazione dei rischi deve essere allegato al contratto di appalto o al contratto d’opera.

Ne consegue che la realizzazione delle misure di protezione e prevenzione a tutela della sicurezza del lavoro devono essere poste in essere prima della conclusione del contratto.

Sanzione

 

L’omissione del documento di valutazione dei rischi determina l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 1.549,00 a € 4,131,00.

art.3

Indicazione dei costi per la sicurezza nei contratti di appalto

In tutti i contratti di somministrazione, appalto e subappalto devono essere specificatamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro: tali dati dovranno essere accessibili alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

art.3

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il datore di lavoro è obbligato a consegnare al rappresentante per la sicurezza copia del documento di valutazione dei rischi e del registro infortuni.

Il rappresentante per la sicurezza, nelle imprese fino a 15 dipendenti, se condiviso tra più aziende nello stesso ambito territoriale o produttivo, deve essere eletto dai lavoratori, salvo che un accordo sindacale preveda un procedimento diverso. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza dovrà avvenire, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, in un’unica giornata su tutto il territorio nazionale, individuata dal Ministero del Lavoro.

art.4

Estensione del potere di diffida al personale amministrativo degli istituti previdenziali

Il personale amministrativo degli istituti previdenziali, che accerti d’ufficio violazioni amministrative sanabili, ai sensi dell’art.13 della L. n.689/98 può esercitare il potere di diffida, che determina per il datore di lavoro la possibilità di pagare la sanzione nella sua misura minima. Le violazioni che rientreranno nel potere di diffida saranno legate, in maggioranza, a denunce obbligatorie effettuate in ritardo.

art.5

Contrasto lavoro irregolare

Gli ispettori del lavoro possono, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche, adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale nel caso di:

1)   impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente autorizzati;

2)   reiterazione di violazioni della normativa sull’orario di lavoro;

3)   gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di sicurezza e salute del lavoro.

La sospensione determina, inoltre, l’interdizione alla contrattazione con la P.A. e alla partecipazione a gare pubbliche.

art.6

Tesserino di riconoscimento

Dal 1° settembre 2007, i lavoratori occupati nell’esecuzione di appalti e subappalti devono esporre apposita tessera di riconoscimento ovvero, per i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti, se lo ritengono più agevole, mediante annotazione su apposito registro vidimato dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro. Si estende, quindi, a tutti i settori quanto originariamente previsto per il settore edile.

La tessera deve contenere:

-     la fotografia del lavoratore;

-     le generalità del lavoratore, da intendersi (almeno il nome, il cognome e la data di nascita);

-     l’indicazione del datore di lavoro, da intendersi il nome o la ragione sociale.

L’obbligo di munirsi della tessera di riconoscimento grava anche in capo ai lavoratori autonomi che svolgono la propria attività mediante un contratto di prestazione d’opera (art.2222 c.c.) nei locali del committente.

 

Sanzione

 

-     Datore di lavoro: sanzione amministrativa da € 100 a € 500 per ciascun lavoratore anche quando la violazione è riferita alla mancata tenuta del registro alternativo;

-     Lavoratore: la mancata esposizione del tesserino è punita con la sanzione amministrativa da € 50 a € 300.

art.7

Organismi paritetici
- accesso per sopralluoghi -

Gli organismi rappresentativi di lavoratori e datori di lavoro, a livello territoriale, possono effettuare sopralluoghi finalizzati a valutare il rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro.

art.8

Appalti pubblici

Nelle gare d’appalto gli enti aggiudicatori sono obbligati a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori. Il costo del lavoro dovrà essere determinato periodicamente dal Ministero del lavoro sulla base dei valori economici previsti dai contratti collettivi (nuovo co.3-bis dell’art.86 del D.Lgs. n.163/06). Il costo della sicurezza, inoltre, non potrà comunque essere soggetto a ribasso d’asta.

art.9

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

Sono inclusi, grazie all’introduzione dell’art.25-septies nel D.Lgs. n.231/01, i reati di omicidio colposo, lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro tra le fattispecie che possono determinare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

In base a tale legge le persone giuridiche rispondono, in via amministrativa, degli illeciti dipendenti da reato qualora gli illeciti siano commessi da soggetti che operano al loro interno. Le conseguenze per le aziende, come risulta dalle sanzioni applicabili, possono essere estremamente pesanti.

Sanzione

 

La sanzione pecuniaria prevista è pari a mille quote. Ogni quota va da un minimo di euro 258,00 a un massimo di euro 1549,00 senza che sia previsto il pagamento in misura ridotta.

Si applicano inoltre sanzioni interdittive (come l’interdizione all’attività o le sospensioni di autorizzazioni amministrative) nel caso la persona giuridica abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative, ovvero in caso di reiterazione degli illeciti.

art.10

Il credito di imposta

A decorrere dal 2008, è previsto un nuovo credito di imposta per i datori di lavoro che affrontano spese per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza del lavoro.

Il credito di imposta è pari al 50% delle spese sostenute, nel rispetto del riparto delle risorse tra i beneficiari effettuato annualmente con decreto del Ministero dell’Economia di concerto con il Ministero del Lavoro.

art.11

Regolarizzazione lavoro irregolare

Entro il 30 settembre 2007, a norma di quanto disposto dalla finanziaria 2007 (art.1, commi da 1192 a 1198), i datori di lavoro, possono regolarizzare mediante procedura agevolata, i rapporti di lavoro in nero. L’art.11 della Legge in commento dispone che la sospensione delle verifiche ispettive non riguarda la materia concernente la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori e che l’efficacia estintiva dei reati e delle sanzioni civili e amministrative resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

 

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03/09/2007