RIVALUTAZIONE DEI BENI NEL 2016 DELLE IMPRESE

 

La legge di Bilancio 2017 ha riaperto la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e partecipazioni

 

La Legge di Stabilità 2017 (L. 232/2016) ha disposto la rivalutazione dei beni d’impresa nel bilancio al 31 dicembre 2016, che deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio chiuso al 31.12.2015, con esclusione degli immobili merce delle imprese di costruzione.

 

Come in passato la rivalutazione deve essere effettuata per categorie omogenee di beni (e non per singoli beni), ed il maggior valore iscritto in bilancio si considera riconosciuto ai fini fiscali a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita la rivalutazione (gli effetti fiscali sono dunque differiti al 2019), ad esclusione degli immobili per i quali gli effetti fiscali si considerano riconosciuti a partire dal 2018.

Sull’importo rivalutato deve essere versata un’imposta sostitutiva pari al 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili; viene anche previsto che il saldo attivo di rivalutazione possa essere affrancato con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%.

 

Beni che possono essere rivalutati

Possono essere rivalutati:

I beni rivalutabili devono risultare dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2015, appartenenti alla stessa categoria omogenea, ed effettuata nel bilancio al 31.12.2016.

 

Imposta sostitutiva

Al fine di ottenere il riconoscimento fiscale dei valori rivalutati degli beni appartenenti all’impresa, ancorché con effetti differiti, l’imposta sostitutiva dell’Irpef dell’Ires, dell’Irap e delle eventuali addizionali, deve essere versata nella misura del 16%, per i beni ammortizzabili, e del 12%, per i beni non ammortizzabili.

Si evidenzia che i requisiti di appartenenza alla specifica categoria omogenea vanno verificati alla data di chiusura del bilancio nel quale la rivalutazione è eseguita (31 dicembre 2016), i beni devono essere ininterrottamente collocati tra le immobilizzazioni materiali nel bilancio in cui viene eseguita la rivalutazione e in quello precedente e si rende necessario aver ben presente cosa ricomprende la categoria concernente, per esempio, gli immobili non ammortizzabili e quella relativa agli immobili ammortizzabili.

L’imposta sostitutiva dovuta per il riconoscimento della rivalutazione va versata in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi 2016 (30 giugno/31 luglio 2017). Il perfezionamento della rivalutazione è collegato alla compilazione dell’apposito prospetto nel modello Redditi 2017.

 

Effetti fiscali della nuova rivalutazione

Il riconoscimento fiscale, ai fini delle imposte sui redditi (Ires e Irpef) e dell’Irap, ha effetto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita (per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare a decorrere dal 2019), mentre per gli immobili il maggior valore iscritto in bilancio e riconosciuto dal 2018.

In caso di cessione, assegnazione ai soci, autoconsumo o destinazione a finalità estranea all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale dal 1° gennaio 2020), la plusvalenza o minusvalenza è calcolata senza tener conto del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione.

 

Modalità di iscrizione in bilancio

In bilancio la rivalutazione può essere effettuata utilizzando una delle seguenti modalità:

1. Rivalutazione sia del costo storico sia del fondo ammortamento: consente di mantenere invariato il periodo di ammortamento;

2. Rivalutazione del costo storico: comporta un allungamento del periodo di ammortamento; tale modalità potrebbe incontrare il limite rappresentato dal valore di sostituzione del bene (costo di acquisto di un bene nuovo della stessa tipologia). Secondo la dottrina infatti il costo rivalutato non deve essere superiore a tale valore.

3. Riduzione totale o parziale del fondo ammortamento: consente di ridurre il fondo di ammortamento. Tale tecnica era stata utilizzata nelle precedenti rivalutazioni per eliminare la quota di ammortamento anticipato effettuata in esercizi precedenti ai soli fini fiscali.

I metodi contabili di cui ai numeri 2) e 3) sono di più immediata applicazione. E’ sufficiente individuare il maggior valore attribuibile ai beni ed iscriverlo a decremento del fondo di ammortamento dei beni o ad incremento dell’attivo lordo. Invece il metodo di cui al punto 1) è più complesso da gestire in quanto il maggior valore dovrà essere spalmato, nella medesima proporzione, sia ad incremento del costo storico sia ad incremento del fondo di ammortamento. Quest’ultimo consente di non mutare la lunghezza del piano di ammortamento e, conseguentemente, di ottenere un più rapido recupero del maggior valore rilevato in bilancio.

 

Affrancamento della riserva di rivalutazione

E’ inoltre consentita la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione (per cui “liberato”), mediante il versamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires, dell’Irap e delle eventuali addizionali, nella misura pari al 10%.

In tal caso, il saldo attivo della rivalutazione risulterà fiscalmente affrancato e liberamente distribuibile ai soci, dovendo parificare lo stesso ad una riserva di utili già tassata in capo al soggetto che ha prodotto detti utili, con la sola conseguenza che l’attribuzione ai soci comporterà l’applicazione delle regole ordinarie disposte per l’attribuzione dei dividendi.

L’imposta sostitutiva per l’eventuale affrancamento della riserva deve essere versata in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi (30 giugno/31 luglio 2017).

 

Considerazioni di convenienza

La norma sulla rivalutazione va raffrontata con ulteriori previsioni normative; infatti, anche la riduzione dell’aliquota dell’Ires, a decorrere dal 2017, contribuisce a rendere meno appetibile una rivalutazione dei beni dell’impresa secondo le regole stabilite.

 

 

10/03/2017

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

La riproduzione con qualsiasi mezzo è vietata. Tutti i diritti sono riservati.