ISTANZE DI ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI CON EQUITALIA ENTRO IL 15 MAGGIO

 

L'adempimento in sintesi

 

Entro il 15 maggio 2018 i contribuenti interessati possono presentare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’istanza per aderire alla definizione agevolata dei ruoli come prevista dalla manovra di fine anno 2017 (D.L. n. 148/2017).

 

Inoltre è stata reintrodotta la possibilità di accedere alla definizione agevolata per i carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

 

Possibilità di definizione

La definizione agevolata prevede, sostanzialmente, le seguenti tre possibilità:

] rottamazione ruoli 2000-2016: per prima cosa è stata riaperta la definizione agevolata, così come era stata prevista dalla norma originaria (art. 6 D.L. n. 193/2016), per coloro i quali, avendo carichi pendenti con l’ente della riscossione relativamente agli anni dal 2000 al 2016, non hanno presentato l’istanza di adesione;

] rottamazione ruoli 2000-2016 in presenza di vecchie rateazioni: è la seconda possibilità che trova conferma, anche se con qualche novità in merito ai versamenti. In pratica, si ridà la possibilità di definire i ruoli pendenti a coloro i quali avevano vecchie rateazioni in corso al 24 ottobre 2016 e non hanno provveduto a versare quanto dovuto entro il 31 dicembre 2016;

] rottamazione ruoli 2017: è possibile definire i ruoli consegnati all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 30 settembre 2017.

La norma di cui si discute, inoltre, ha previsto la possibilità:

- di rientrare nella vecchia definizione versando, entro il 7 dicembre 2017, le rate di luglio e settembre eventualmente saltate;

- di estendere, anche alle Regioni e agli enti locali, l’introduzione della definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale.

 

Soggetti interessati

Contribuenti che non hanno definito i ruoli con la precedente rottamazione

I contribuenti che non hanno presentato (entro il 21 aprile 2017) istanza di adesione alla vecchia rottamazione, possono presentare una istanza per rottamare i ruoli consegnati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016.

Contribuenti non ammessi alla precedente rottamazione

La seconda categoria di contribuenti interessati riguarda coloro i quali non sono stati ammessi alla vecchia rottamazione per non aver versato le vecchie rate (ex art. 19 D.P.R. n. 602/1973) pendenti al 24 ottobre 2016 entro il 31 dicembre dello stesso anno. Costoro, infatti, non avendo versato il pregresso sono stati automaticamente esclusi dalla vecchia rottamazione.

Infatti, la norma originaria (art. 6, comma 8 D.L. n. 193/2016) ha previsto la possibilità di accedere alla definizione agevolata anche da parte di coloro che avevano già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi agevolabili e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultavano adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. In pratica, in caso di carichi compresi in piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del D.L. n. 193/2016), per essere ammessi, occorreva versare tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016.

Contribuenti con ruoli consegnati all’agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017

La terza categoria di contribuenti potenzialmente interessati è rappresentata da coloro i quali risultano destinatari di carichi “affidati” nel periodo gennaio-settembre 2017 anche se non ancora notificati.

A tale proposito, l’Agenzia delle entrate – riscossione ha comunicato ai contribuenti, entro il 31 marzo 2018, i carichi affidati da gennaio a settembre 2017 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento.

 

Procedura da seguire

 

Contribuenti che non hanno definito i ruoli con la precedente rottamazione

Contribuenti non ammessi alla precedente rottamazione

Contribuenti con ruoli consegnati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017

- scegliere i carichi a ruolo da definire sulla base dell’informativa ricevuta dall’Agente della Riscossione in occasione della rottamazione 2016;

- presentare l’apposita istanza;

- attendere la comunicazione delle altre somme dovute per la definizione insieme ad ammontare e scadenza delle singole rate;

- procedere al pagamento delle somme dovute alle scadenze previste;

- conservare le ricevute di pagamento.

 

 

 

 

- scegliere i carichi a ruolo da definire sulla base dell’informativa ricevuta dall’Agente della Riscossione in occasione della rottamazione 2016;

- presentare l’apposita istanza;

- attendere la comunicazione degli importi delle rate 2016 omesse;

- decidere se pagare tali somme in un’unica soluzione o includerle nella ripartizione in 3 rate insieme alle altre somme dovute;

- nel primo caso versare gli importi richiesti e conservare la relativa ricevuta;

- attendere la comunicazione delle altre somme dovute per la definizione insieme ad ammontare e scadenza delle singole rate;

- procedere al pagamento delle somme dovute alle scadenze previste;

- conservare le ricevute di pagamento.

 

 

- attendere la comunicazione degli importi iscritti a ruolo nel periodo 1° gennaio – 30 settembre 2017;

- scegliere quali carichi definire;

- presentare l’apposita istanza;

- attendere la comunicazione delle altre somme dovute per la definizione insieme ad ammontare e scadenza delle singole rate;

- procedere al pagamento delle somme dovute alle scadenze previste;

- conservare le ricevute di pagamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione dell'istanza di adesione

In tutte e tre i casi ammessi dalla legge per definire i ruoli, occorre attivarsi chiedendo la definizione agevolata all’Agente della riscossione entro il 15 maggio 2018.

Il contribuente può farlo utilizzando l’apposita funzione “Fai D.A. te” presente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, raggiungibile all’indirizzo:

https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/DefinizioneAgevolata/defAge2.do

In alternativa alla presentazione tramite il suddetto form on line, è possibile presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata, sempre entro il 15 maggio 2018:

-         alla casella di posta elettronica certificata (pec) della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando l’apposito Modello DA 2000/17 e allegando la copia del documento di identità;

-         presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello DA 2000/17 debitamente compilato e firmato.

Con riferimento alla prima modalità alternativa (presentazione pec), l’elenco delle pec delle Direzioni Regionali si trova a pagina 4 del modulo DA 2000/17 e sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it

Inoltre, va ricordato che anche chi invia la domanda deve farlo utilizzando una casella pec.

Si evidenzia che, in entrambi i casi, se la richiesta di accesso alla definizione agevolata riguarda carichi oggetto di “proposte di accordo o del piano del consumatore” (facoltà concessa dall’art. 6, commi 9-bis e 9-ter, del D.L. n. 193/2016), è necessario utilizzare lo specifico Modello DA-S.

 

Verifica ai Clienti dello Studio

Ai Clienti dello Studio che ne faranno richiesta, saranno fornite tutte le informazioni utili per valutare i costi della definizione e fornita assistenza nella presentazione delle istanze.

 

Altri articoli sull’argomento

DOMANDE PER LA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI CON EQUITALIA

 

 

02/05/2018

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

La riproduzione con qualsiasi mezzo è vietata. Tutti i diritti sono riservati.