PAGAMENTO AL 2 DICEMBRE DELLE DEFINIZIONI AGEVOLATE PER LE CARTELLE DI PAGAMENTO

 

Nuova scadenza per la rottamazione-ter e saldo e stralcio per le cartelle di Equitalia dal 2000 al 2017

 

Il Decreto Fiscale 2020 (D.L. 124/2019 pubblicato nella G.U. del 26 ottobre scorso) ha fissato al prossimo 2 dicembre (in quanto il 30 novembre è festivo), la scadenza per versare la prima rata di quanto dovuto per avvalersi della definizione agevolata della c.d. rottamazione-ter da parte di coloro che non hanno eseguito il versamento entro il 31 luglio 2019 della prima rata.

 

Sono riammessi anche le persone fisiche che possono beneficiare del saldo e stralcio con un Isee inferiore a 20.000 euro. Viene previsto, oltre al consueto abbattimento di interessi e sanzioni, anche un consistente taglio del debito (con Isee inferiore ad 8.500 euro si paga il 16% del debito complessivo, con Isee tra 8.501 e 12.500 euro si versa il 20% e con Isee tra 12.501 e 20.000 euro si arriva al 35%). Anche per questi contribuenti il termine per aderire è il 31 luglio 2019.

 

Nuova aperture dei termini

L’art. 37 del citato D.L. 124/2019 concedere a quanti non hanno versato entro il 31 luglio 2019 la prima rata della rottamazione ter, di usufruire ancora dell’agevolazione versando il dovuto entro la nuova scadenza del 2 dicembre 2019. Nella sostanza la scadenza per il pagamento della prima rata o del totale dovuto per la definizione agevolata delle cartelle viene uniformata e fissata al 2 dicembre 2019, sia per le domande pervenute entro il mese di aprile che per quelle inviate nel mese di luglio.

Coloro quindi che hanno aderito alla rottamazione-ter entro il 30 aprile e non hanno pagato il dovuto entro il 31 luglio potranno regolarizzare la loro posizione effettuando il versamento entro il prossimo 2 dicembre.

Allo stesso modo, potranno godere dell’agevolazione anche i contribuenti che avessero pagato la prima o unica rata oltre il termine del 31 luglio. Così come i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione-bis e che sono rientrati automaticamente nella rottamazione-ter, beneficeranno della riapertura dei termini.

La scadenza del 2 dicembre 2019 diviene, quindi, la scadenza sia per la definizione dell’agevolazione c.d. “rottamazione ter” che per il c.d. “saldo e stralcio”, definizione quest’ultima già prevista con scadenza al 2 dicembre.

 

Definizioni possibili

a)        rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;

b)        saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà economica affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;

c)        definizione agevolata delle entrate non riscosse da parte delle regioni e degli enti locali relative a provvedimenti notificati tra il 2000 a il 2017;

d)        definizione agevolata dei carichi contributivi delle casse professionali e gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

 

Nuovo calendario delle scadenze

Ai contribuenti che intenderanno aderire, una volta presentata la domanda entro il 31 luglio, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha comunicato l’importo delle somme dovute entro il 31 ottobre 2019. I pagamenti inizieranno dal 2 dicembre 2019. Si verserà soltanto l’importo del tributo, escluse tutte le sanzioni contenute nelle cartelle e gli interessi.

Chi ha deciso di pagare a rate, fino a un massimo di 17 (la scelta va effettuata al momento di presentazione della domanda) pagherà la prima rata entro il 2 dicembre prossimo; le successive scadranno nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre degli anni dal 2020 al 2023.

 

31 luglio 2019

31 ottobre 2019

2 dicembre 2019

Adesione

Il contribuente presenta una dichiarazione all'Agente della Riscossione a mezzo pec o allo sportello.

Comunicazione

L'Agente della Riscossione comunica l'importo complessivo di quanto dovuto, il pagamento rateale e le scadenze di ciascuna rata.

Pagamento

A rate o in un'unica soluzione. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento di una sola rata, la definizione non produce effetti.

 

I debiti relativi a carichi per i quali non è stato effettuato l’integrale pagamento entro il 7 dicembre 2018 scorso possono essere definiti in unica soluzione entro il 2 dicembre 2019, ovvero nel numero massimo di 9 rate consecutive aventi scadenza la prima il 2 dicembre 2019 e le restanti 8 alle scadenze del 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno nel 2020 e nel 2021.

 

Saldo e stralcio dei debiti delle persone fisiche

Sempre entro il 31 luglio 2019 l’art. 16-bis, co. 2 del D.L. 34/2019 si riaprono i termini per accedere al saldo e stralcio dei debiti delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata difficoltà economica con Isee del nucleo familiare non superiore a 20.000 euro; tali persone fisiche possono definire le somme affidate all’Agente della Riscossione a titolo di capitale e interessi in misura pari:

·            al 16% qualora l’Isee del nucleo familiare non superi 8.500 euro;

·            al 20% qualora l’Isee del nucleo familiare sia compreso tra 8.500 e 12.500 euro;

·            al 35% qualora l’Isee del nucleo familiare sia compreso tra 12.500 e 20.000 euro.

Indipendentemente dal valore Isee, versano in una situazione di grave e comprovata situazione di difficoltà economica le persone fisiche per cui è stata aperta, alla data di presentazione dell’istanza con cui si richiede l’accesso al saldo e stralcio, una procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento. Tali soggetti possono estinguere i propri debiti versando le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi in misura pari al 10%.

 

Estensione della definizione agevolata delle entrate territoriali

L’art. 15 del D.L. 34/2019 estende l’ambito operativo della definizione agevolata alle entrate delle regioni e degli enti territoriali, permettendo a detti enti di avvalersene non più solo nel caso di affidamento dell’attività di riscossione agli Agenti della Riscossione, ma anche di poterla deliberare per i provvedimenti notificati con ingiunzione fiscale fino al 31 dicembre 2017, affidati ai concessionari privati o gestiti direttamente.

Requisito oggettivo è che le entrate non riscosse che siano state oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale derivino da atti notificati nel periodo compreso tra il 2000 e il 2017 dall’ente territoriale ovvero da un Concessionario incaricato della riscossione. L’eventuale definizione agevolata consiste nell’esclusione delle sanzioni relative alle entrate territoriali e deve essere disposta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 34/2019: gli enti impositori sono tenuti a dare notizia dell’avvenuta adozione dell’atto con cui si dispone la definizione agevolata nei rispettivi siti internet istituzionali, entro i 30 giorni successivi.

Il provvedimento con cui è disposta la definizione agevolata da parte dell’ente territoriale contemplerà:

a)        il numero di rate e la relativa scadenza di pagamento dell’importo rottamato;

b)        le modalità e il termine attraverso i quali il debitore può avanzare l’istanza di avvalersi della definizione agevolata;

c)        la dichiarazione con cui il debitore assume impegno a rinunciare ai giudizi in essere;

d)        il termine entro cui l’ente impositore o il concessionario della riscossione sono tenuti a fornire riscontro all’istanza del debitore, comunicando a quest’ultimo l’ammontare complessivo delle entrate non riscosse al netto dei benefici della definizione agevolata e l’ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

In presenza del mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute la definizione agevolata non produrrà effetti e riprenderanno a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza.

 

Definizione agevolata dei carichi contributivi alle casse e gestioni previdenziali

L’art. 16-quinquies, co. 1 del D.L. 34/2019 introduce un nuovo co. 185-bis della L. 144/2018 condizionando l’applicazione della definizione agevolata ai carichi contributivi omessi a una preventiva delibera delle casse previdenziali, soggetta ad approvazione ministeriale, da pubblicare sui siti internet istituzionali entro il 16 settembre 2019.

Tale delibera sarà comunicata dalla cassa previdenziale all’Agente della Riscossione sempre entro il 16 settembre 2019. Viene modificato di conseguenza anche il co. 192, L. 144/2018 introducendo l’obbligo di comunicazione al debitore che ha presentato istanza di definizione agevolata della presenza di delibera favorevole della cassa previdenziale.

 

Effetti delle definizioni

A seguito della presentazione della/e domanda/e di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:

- sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata della definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione. La sospensione opera fino alla scadenza della prima / unica rata delle somme dovute;

- l’Agente della Riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;

- il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602/73 ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.

 

 

11/11/2019

 

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