ROTTAMAZIONE 5^ PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO AL 31/12/23

 

Adesione entro il 30 aprile e pagamenti entro il 31 luglio 2026 o in 9 anni

 

Anche se il testo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri ed ora è in Parlamento per l’esame da parte delle Camere e nonostante non sia ancora del tutto definita nei dettagli o nei tempi, le anticipazioni forniscono già elementi significativi che conviene conoscere in vista della prossima legge di Bilancio 2026.

 

La Rottamazione quinquies rappresenta la nuova proposta di sanatoria fiscale che mira a offrire un’opportunità di regolarizzazione dei debiti tributari e contributivi affidati all’Agente della Riscossione alla data del 31 dicembre 2023.

 

Soggetti interessati

Potranno accedere alla rottamazione quinquies tutti i contribuenti - persone fisiche, professionisti, imprese - che hanno cartelle affidate all’Agenzia delle Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Potranno anche accedervi i contribuenti «decaduti», a seguito del mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una o più rate della rottamazione quater, salvo le limitazioni che saranno precisate nel decreto attuativo.

Non tutti i debiti potranno essere oggetto della nuova sanatoria. Stando a quello che prevede il testo approvato in Cdm, non sarà possibile definire le cartelle esattoriali aventi ad oggetto:

û i crediti derivanti da aiuti di Stato da recuperare perché dichiarati illegittimi dall’Unione Europea;

û i danni erariali accertati con sentenza della Corte dei Conti;

û le sanzioni penali pecuniarie e i relativi interessi;

û i tributi locali non affidati all’Agente della Riscossione, salvo specifiche deliberazioni degli enti locali:

û i contributi previdenziali e premi assicurativi Inail;

û le somme relative ad attività accertative poste in essere dall’Agenzia delle Entrate.

 

Annualità definibili

Saranno definibili 24 anni di debiti, dal 2000 al 2023. In buona sostanza, la rottamazione quinquies abbraccerà una finestra temporale ben ampia, ossia pendenze fiscali dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, che derivino dall’omesso versamento delle imposte derivanti da dichiarazioni annuali presentate e dalle attività di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/73 e agli artt. 54-bis e 54-ter del D.P.R. 633/72, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Sul punto è doveroso sottolineare come il passaggio parlamentare potrebbe modificare le annualità e/o le procedure di definizioni agevolate.

 

Costi della definizione

Tra i vantaggi principali della rottamazione quinquies vi è la possibilità per il contribuente di versare soltanto il capitale del debito, le spese di notifica e/o esecuzione e l’eventuale interesse legale o di dilazione (si ipotizza del 4%).

Il “risparmio” è quindi in termini di interessi, sanzioni, interessi di mora e le somme aggiuntive e le somme maturate a titolo di aggio, che vengono azzerate.

Per le multe stradali irrogate dall’amministrazione dello Stato, l’azzeramento riguarda solo gli interessi.

 

Versamenti

Il pagamento delle somme dovute può avvenire in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o nel numero massimo di 54 rate bimestrali (in 9 anni), di pari ammontare, con scadenza:

- la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;

- dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;

- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

In caso di pagamento rateale sarebbero dovuti interessi, a decorrere dal primo agosto 2026, al tasso ipotetico del 4% annuo.

 

Domanda di adesione

Per aderire alla nuova rottamazione quinquies, il contribuente dovrà comunicare la propria volontà di avvalersi della definizione agevolata entro il 30 aprile 2026, presentando un’apposita dichiarazione telematica che l’Agenzia delle Entrate Riscossione renderà disponibile sul proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge (quindi presumibilmente entro il 21 gennaio 2026).

Le modalità di invio saranno indicate dallo stesso ente, che pubblicherà le istruzioni sul proprio sito entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge.

Nella dichiarazione, il debitore dovrà:

-         scegliere il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dalla norma;

-         segnalare l’eventuale presenza di giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto della definizione;

-         impegnarsi formalmente a rinunciare a tali giudizi.

 

Calendario delle scadenze

E’ ipotizzabile il seguente calendario delle scadenze:

 

30 aprile 2026

30 giugno 2026

31 luglio 2026

Adesione

Il contribuente presenta la domanda di adesione all'Agente della Riscossione con modalità telematica

Comunicazione

L'Agente della Riscossione comunica l'importo complessivo di quanto dovuto, il pagamento rateale e le scadenze di ciascuna rata

Pagamento

In un’unica soluzione o in 54 rate bimestrali.

 

 

 

Rispetto alle versioni ter e quater, la rottamazione quinquies non prevede la «tolleranza» di cinque giorni per i pagamenti. L’unica tolleranza sarà quindi quella di calendario, nei casi di scadenza di sabato, domenica o giorno festivo.

 

Effetti delle definizioni

Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione alla rottamazione quinquies, il contribuente ottiene automaticamente una serie di effetti sospensivi e di tutela sui carichi inclusi nella domanda.

In particolare:

a) si sospendono i termini di prescrizione e decadenza, cioè i tempi entro cui l’amministrazione può richiedere il pagamento o esercitare azioni di riscossione;

b) sono sospesi anche gli obblighi di pagamento relativi a precedenti piani di rateizzazione già in corso alla data di presentazione della domanda, fino alla scadenza della prima (o unica) rata della nuova definizione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche, salvo quelli già esistenti alla data della domanda;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive come pignoramenti o vendite forzate;

e) le procedure esecutive già iniziate vengono sospese, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.

Infine, ai fini del rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), si applica la disciplina prevista dall’art. 54 del D.L. 50/2017; in pratica, il contribuente può ottenere un DURC regolare anche durante la definizione, purché rispetti le scadenze della rottamazione.

 

Pagamento delle rate

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato mediante domiciliazione sul conto corrente del debitore con le modalità indicate nella comunicazione inviata dall’Agente della Riscossione, mediante moduli di pagamento precompilati, che l’Agente della Riscossione rende disponibili, sul proprio sito internet o presso gli sportelli dell’Agente della Riscossione.

A seguito della presentazione della dichiarazione, i giudizi in corso vengono sospesi dal giudice fino al pagamento della prima (o unica) rata dovuta.

Il perfezionamento della definizione, ai fini dell’estinzione del contenzioso, avviene con il versamento della prima o unica rata.

 

 

11/11/2025

 

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