ESTESA LA FATTURAZIONE ELETTRONICA CON SAN MARINO

 

Dal 1° ottobre 2021 avvio facoltativo e dal 1° luglio 2022 obbligatorio

 

L’art. 12 del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019, prevede che gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, di cui al decreto del Ministro delle finanze 24.12.1993, debbano essere eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con apposito decreto del Mef.

 

Dal 1° ottobre 2021 e fino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra l’Italia e San Marino, la fattura può essere emessa e ricevuta in formato elettronico (facoltativo) o cartaceo; a decorrere dal 1° luglio 2022 le fatture andranno emesse e accettate esclusivamente in formato elettronico, fermo restando le ipotesi di deroga o di esonero (contribuenti italiani o sammarinesi esclusi dall’ambito della fatturazione elettronica).

 

Cessioni di beni verso San Marino

Secondo quanto disciplinato dal D.M. 21.06.2021, in caso di cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra l’Italia e San Marino, le fatture e le eventuali note di variazione andranno emesse in formato elettronico utilizzando il sistema di interscambio (SdI) facoltativamente dal 1.10.21 e obbligatoriamente dal 1.7.22.

Le cessioni di beni con trasporto o consegna nel territorio della Repubblica di San Marino (e i servizi connessi) effettuate da parte dei soggetti passivi Iva residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, sono non imponibili Iva ai sensi degli artt. 8 e 9, in base al richiamo posto dall’art. 71 del D.P.R. 633/1972, con Natura operazione N3.3.

Lo SdI trasmette il file Xml all’ufficio tributario di San Marino che, dopo aver verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate. L’operatore cedente italiano visualizzerà telematicamente l’esito del controllo effettuato dall’ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dalla stessa Agenzia delle Entrate.

 

Acquisti di beni da San Marino

Sul versante degli acquisti, le fatture elettroniche emesse (facoltativamente dal 1.10.21 e obbligatoriamente dal 1.7.22) da operatori economici di San Marino per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, sono trasmesse dall’ufficio tributario di San Marino allo SdI, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, le fatture elettroniche ricevute.

Si ricorda che, nell’ambito degli acquisti di beni, la fattura può essere emessa con Iva o senza Iva:

-         nel primo caso (fattura con addebito d’imposta), l’Iva è versata dall’operatore sammarinese all’ufficio tributario, che riversa le somme ricevute al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate e trasmette al medesimo ufficio, in formato elettronico, gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti, affinché l’Agenzia possa svolgere le verifiche del caso. L’esito positivo del controllo da parte del competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate è reso noto telematicamente anche al cessionario; solo da tale momento l’acquirente italiano può operare la detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto;

-         nel secondo caso (fattura senza addebito d’imposta), l’operatore economico italiano che riceve il file xml della fattura tramite SdI è tenuto ad assolvere l’Iva ai sensi dell’art. 17, co. 2 del D.P.R. 633/1972, indicando l’ammontare dell’imposta dovuta con le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate (Tipo documento TD19).

 

Prestazioni di servizi con San Marino

Per le prestazioni di servizi, rese nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento 5.8.2021, la fattura di cui all’art. 21, co. 6-bis, lett. b) del D.P.R. n. 633/72, può essere emessa in formato elettronico tramite SdI, che la trasmette all’ufficio tributario di San Marino per il successivo inoltro al committente.

 

Codice destinatario per le fatture verso San Marino

Con il provvedimento del 5.8.2021, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le regole tecniche per l’emissione / ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni in esame, specificando in particolare che le fatture relative alle cessioni di beni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti / identificati in Italia e soggetti residenti a San Marino sono trasmesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Recentemente l’Ufficio Tributario di San Marino, deputato alle “lavorazioni” delle fatture elettroniche e accreditato come “nodo attestato” al SdI, ha reso noto il seguente codice destinatario (7 caratteri alfanumerici):  2 R 4 G T O 8

 

Effetti della fatturazione elettronica con San Marino

Uno degli effetti dell’avvio graduale della fatturazione elettronica negli scambi con San Marino è la scomparsa dell’obbligo di presentare gli elenchi Intrastat delle vendite, mentre per chi esegue anche cessioni intracomunitarie quelli per gli acquisti già non andavano presentati.

Altro effetto è che con la fatturazione elettronica viene meno l’obbligo di compilazione dell’esterometro.

 

Aspetti sanzionatori

Nel caso di acquisti di beni provenienti da operatori economici sammarinesi l’art. 12 del D.M. 21 giugno 2021 stabilisce che il cessionario italiano se non ha ricevuto fattura, o ha ricevuto fattura irregolare, provvede alla emissione della stessa o alla sua regolarizzazione nei termini di cui all’art. 6, co. 9-bis del D.Lgs. 471/1997.

 

 

28/09/2021

 

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