CREDITO D’IMPOSTA SULLA SANIFICAZIONE ANCHE PER IL 2021 NEL SOSTEGNI-BIS

 

Presentazione della domanda dal 4 ottobre

 

Con la pubblicazione sulla G.U. n. 123 del D.L. n. 73/2021, c.d. decreto Sostegni-bis, contenente “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, in vigore dal 26/05/2021 è stato riproposto il credito per le spese di sanificazione e acquisto dispositivi di protezione nei mesi da giugno ad agosto 2021.

 

Teoricamente il credito, spettante agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, agli enti non commerciali e alle attività extra alberghiera a carattere non imprenditoriale, è pari al 30% delle spese sostenute, fino a un massimo di 60.000 euro per beneficiario, e non è imponibile ai fini delle imposte dirette.

 

Soggetti interessati

L’art. 32 del D.L. 73/2021 ha riproposto il c.d. “bonus sanificazione / acquisto DPI” per le spese sostenute nel periodo giugno-agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti di lavoro / strumenti utilizzati e l’acquisto di DPI / altri dispositivi di protezione per la salute di lavoratori e utenti, al fine di favorire la riapertura delle attività e l’adozione di misure dirette a contenere / contrastare la diffusione del Covid-19. Sono interessati:

·        imprese e lavoratori autonomi;

·        enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo settore (ETS) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

·        strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso del codice identificativo di cui all’art. 13-quater, comma 4, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”.

 

Spese ammissibili

Il credito spetta nella misura del 30% delle spese sostenute nel periodo giugno-agosto 2021 per:

- la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati;

- l’acquisto di strumenti di protezione individuale e altri strumenti atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per il Covid-19.

Sono ammissibili all’agevolazione in esame le seguenti spese:

a) sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

b) somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai sopra citati soggetti;

c) acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa UE;

d) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

e) acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lett. c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa UE, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

f) acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

 

Presentazione delle domande e modalità di utilizzo del credito

Con provvedimento del 15 luglio 2021 prot. n. 191910 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le modalità applicative di fruizione del credito d’imposta e il modello di comunicazione con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la sua trasmissione.

La comunicazione potrà essere inviata dal 4 ottobre e fino al 4 novembre 2021.

L’ammontare del credito d’imposta effettivamente spettante sarà pari all’importo richiesto, moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota, con provvedimento, dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, entro il 12 novembre 2021. Il credito d’imposta, potrà essere utilizzato:

- utilizzo in compensazione orizzontale nel modello F24 a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che determina la percentuale definitiva del credito di imposta spettante (teoricamente dal 12/11/2021);

- riporto a scomputo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di sostenimento della spesa;

- cessione totale o parziale del credito ad altri soggetti.

Ai fini del credito di imposta in oggetto non si applicano:

·          il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili;

·          il limite di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU.

 

Verifica per i Clienti dello Studio

Per i Clienti dello Studio verrà verificata l’entità della spesa sostenuta e la convenienza a presentare la domanda per ottenere il credito d’imposta.

 

 

20/09/2021

 

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Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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