SANZIONI PIU' ELEVATE PER LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

 

Incrementate del 1,9% dal 1° luglio

 

Dal 1° luglio aumentano dell’1,9% (in seguito alla pubblicazione del D.D. 12/2018), gli importi delle sanzioni penali e amministrative per le violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro accertate successivamente a tale data. Nessun aumento per le violazioni accertate prima.

 

L’INL (Ispettorato nazionale del Lavoro) ha emanato la lettera circolare 22 giugno 2018, n. 314, recante indicazioni operative per il personale ispettivo.

 

Sanzioni più care dal 1° luglio 2018

L’incremento dell’1,9% va calcolato sugli importi delle sanzioni attualmente vigenti e si applica esclusivamente alle ammende e alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le violazioni commesse successivamente al 1° luglio 2018. L’attuale disciplina non prevede arrotondamenti sull’ammontare finale dell’ammenda e della sanzione amministrativa incrementata dell’1,9%, pertanto non va applicato alcun arrotondamento delle cifre risultanti dal calcolo.

Tale aumento, che avviene ogni cinque anni, è previsto dal comma 4-bis dell’articolo 306 del testo unico e si ricollega in misura pari all’indice Istat dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo.

L’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” di cui all’articolo 14, D.Lgs. 81/2008, che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono propriamente una “sanzione”.

 

Campo di applicazione del nuovo aumento

E’ bene ricordare che la misura dell’aumento si applica alle sanzioni penali pecuniarie di natura contravvenzionale (ammende) e amministrative pecuniarie previste non solo dal D.Lgs. n. 81/2008, ma anche da altri atti aventi forza di legge come decreti legge e legislativi e leggi in materia.

Come conseguenza il "rincaro" interessa una vasta gamma d’illeciti, esempio, in materia d’informazione e formazione (art. 36, 37 e ss. D.Lgs. 81/2008), di visite mediche (art. 41 D.Lgs. 81/2008), di tesserino identificativo negli appalti, di cantieri temporanei e mobili, di documento unico di valutazione dei rischi da interferenze negli appalti (DUVRI) e di Durc (art. 90 c.9, l. c. D.Lgs. 81/2008) e mancata comunicazione all’INAIL del nominativo R.L.S. (art. 18).

 

Decorrenza dell'aumento

Per quanto riguarda la decorrenza, il Decreto 12/2018 stabilisce il 1° luglio 2018 come data in cui scatterà la maggiorazione dell’1,9% sul piano operativo si pone però il problema, di stabilire a quali violazioni si applica. A differenza di quanto inserito nel testo finale (L. n. 99/2013), il quale specificava che la rivalutazione del 9,60% veniva applicata  esclusivamente  alle  sanzioni irrogate alle violazioni commesse a decorrere dal 1 luglio 2013, il Decreto n. 12/2018 non sembra riportare tale disposizione, escludendo l’effetto retroattivo del favor rei, con il risultato che sembrerebbe essere corretto ritenere che per  la nuova maggiorazione dell’1,9% occorra far riferimento non al momento in cui l’illecito viene contestato dagli organi di vigilanza bensì quando lo stesso è stato consumato dall’autore e per tale motivo si ritiene opportuno attendere ulteriori precisazioni.

 

Esempio di sanzioni

Per esempio, che il datore di lavoro che non effettua la valutazione dei rischi, ovvero non nomina il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in origine era punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro, dal 1° luglio, ferma restando l’entità dell’arresto, l’ammenda sarà da 2.792,00 a 7.147,67,00 euro.

Così al datore di lavoro che adotta il documento della sicurezza inidoneo, non rispondente cioè alle disposizioni previste dagli articoli 17, 28 e 29 del testo unico, si applica la nuova ammenda da 2.333,65 a 4.467,30,00 euro in luogo delle originarie 2.000,00-4.000,00 euro. Così, continuando l’esempio, per le visite mediche effettuate a lavoratori/lavoratrici, per cui sussiste il divieto per legge, l’originaria sanzione amministrativa a carico sempre del datore di lavoro, da 2.000,00 a 6.600,00 euro, viene ora elevata da 2.233,65 a 7.371,04 euro.

 

Tabella delle sanzioni

Si riassumono le ammende e le sanzioni amministrative più ricorrenti, che dall’importo originario sono poi aumentate per effetto dell’articolo 9, comma 2, del decreto legge 76/2013, convertito nella legge 99/2013, e ora, in applicazione della legge, con decreto direttoriale del capo dell’INL numero 12 del 6 giugno scorso.

 

 

 

 

02/07/2018

 

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