PROROGA DELLO SMART WORKING PER I LAVORATORI FRAGILI

 

Fino al 31 agosto con la conversione del decreto Riaperture

 

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 la Legge 52/2022, di conversione del D.L. 24/2022 (cosiddetto decreto Riaperture) e prevede la proroga al 31.08.2022 della possibilità di fruire dello smart working con modalità semplificate. Novità anche per i lavoratori genitori con figli minori o con figli disabili.

 

Il precedente termine del 30 giugno 2022 viene posticipato al 31 agosto 2022. Fino a tale data tutti i datori di lavoro privati possono adottare lo smart working semplificato per i propri dipendenti.

 

Smart working semplificato fino al 31 agosto

Continuano ad applicarsi fino al 31.08.2022 le disposizioni semplificate in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato di cui all’art. 90, cc. 3 e 4 D.L. 34/2020.

In precedenza, fino al 30.06.2022 era prorogato esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate con D.M. 4.02.2022 (patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità) qualora la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.

Erano anche il scadenza, fino al 30.06.2022 le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all’art. 26, c. 2-bis del D.L. 18/2020, ossia i lavoratori fragili in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, che svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

La procedura di proroga al 31.08.2022 prevede che i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica:

- i nominativi dei lavoratori;

- la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt. da 18 a 23 L. 22.05.2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

Gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della L. n. 81/2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (Inail).

 

Salute e sicurezza sul lavoro

Il datore di lavoro, di norma, fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa. Laddove le parti concordino l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici propri del lavoratore, provvedono a stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza da implementare e possono concordare eventuali forme di indennizzo per le spese.

Al lavoratore si applicano le norme sulla sicurezza; la prestazione deve essere svolta esclusivamente in ambienti idonei. Il lavoratore agile, inoltre, ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.

 

Lavoratori con figli minori o con figli disabili

Fino al 30.06.2022 i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della L. 5.02.1992, n. 104, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli artt. da 18 a 23 L. 22.05.2017, n. 81.

Viene prorogato al 31.07.2022 per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali.

Fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli artt. da 18 a 23 L. 22.05.2017, n. 81 ed a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

 

Formazione del lavoratore

Al lavoratore vanno garantiti percorsi formativi, finalizzati a incrementare specifiche competenze tecniche, organizzative, digitali, anche per un efficace e sicuro utilizzo degli strumenti di lavoro forniti in dotazione. La formazione può costituire per i lavoratori in modalità agile un momento di interazione e di scambio in presenza, anche per prevenire situazioni di isolamento.

 

 

04/07/2022

 

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Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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