LAVORO AGILE O SMART WORKING

 

Il nuovo strumento e l'accordo lavorativo

 

Il 13 giugno 2017 è stata pubblicata nella G.U. n. 135 la L. 81/2017, che ha disciplinato per la prima volta nell’ordinamento italiano il c.d. lavoro agile, anche detto smart working, uno strumento e non una tipologia contrattuale, che consiste in una particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita grazie ad un accordo concluso direttamente tra datore di lavoro e lavoratore.

 

Finora la nostra normativa non aveva regolamentato lo smart working, mentre  il telelavoro è regolamentato per legge solo nelle pubbliche amministrazioni. Ma da qualche tempo sia il telelavoro sia lo smart working si sono diffusi nel settore privato in diverse grandi aziende sulla base di accordi collettivi, a cui in parte si rifà il testo in esame.

 

Definizione

La legge approvata intende assicurare la totale parificazione del trattamento normativo, retributivo e previdenziale nonché dal punto di vista della tutela in materia di sicurezza, del lavoratore agile, rispetto a quello di chi svolge le stesse mansioni allinterno dei locali dellazienda.

Lart. 18 della L. 81/2017 definisce il lavoro agile quale "modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro."

Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità:

• la prestazione viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, ed entro i soli limiti di durata massima dell’orari di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;

• l’attività lavorativa può essere svolta tramite l’utilizzo di strumenti tecnologici;

• quando il lavoratore svolge la prestazione fuori dai locali aziendali non è necessario che utilizzi una postazione fissa. Se il datore di lavoro assegna al lavoratore strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa, è responsabile della loro sicurezza e buon funzionamento.

 

Orario e trattamento economico

La legge dispone che l’orario di lavoro in regime di smart working sia soggetto agli stessi limiti di durata massima giornaliera e settimanale previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva per il lavoro svolto con le modalità tradizionali. Prevede specificamente, per il lavoratore che esegue la propria prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

Per il trattamento economico, la norma richiama espressamente il generale principio di non discriminazione economica e normativa del lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile rispetto ad un lavoratore comparabile. Precisamente, il lavoratore agile ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione di contratti collettivi qualificati, ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda. Al pari, è previsto che gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.
In aggiunta a tale pacchetto di tutele, al lavoratore agile il datore di lavoro può riconoscere il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze. Tale diritto va previsto e disciplinato nell'ambito dell'accordo scritto tra le parti.

 

Salute e sicurezza del lavoratore

Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore consegnando al dipendente e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali, e durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

Il datore di lavoro dovrà elaborare un documento di valutazione dei rischi che tenga conto di attività prestate fuori dai locali aziendali (con tutte le difficoltà del caso nell’individuazione dei rischi generali e specifici) e dovrà elaborare una informativa scritta di salute e sicurezza, sufficientemente chiara ed esauriente per il lavoratore, i cui contenuti e la forma non sono previsti normativamente, ma rimessi alla pratica attuazione caso per caso, il che sicuramente porterà a difficoltà e criticità nella prima fase di avvio della legge.

 

La disciplina del recesso dall'accordo di lavoro agile

Va distinta a seconda che lo stesso sia stato stipulato a termine ovvero a tempo indeterminato

a) se l’accordo è stato stipulato a termine e non sussiste un giustificato motivo di recesso, il termine è vincolante, quindi l’accordo non può essere interrotto anticipatamente;

b) se l’accordo è stato stipulato a termine ma sussiste un giustificato motivo di recesso, è possibile recedere anticipatamente;

c) se l’accordo è stato stipulato a tempo indeterminato e non sussiste un giustificato motivo di recesso, è consentito il recesso con preavviso non inferiore a 30 giorni; tale preavviso minimo aumenta a 90 giorni quando il lavoratore è disabile; l’eccezione riguarda solo il recesso da parte del datore di lavoro, in quanto il Legislatore ha voluto consentire un’adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore disabile;

d) se l’accordo è stato stipulato a tempo indeterminato e sussiste un giustificato motivo di recesso, lo stesso è consentito anche senza preavviso.

 

Accordo lavorativo e adempimenti amministrativi

La modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, sotto forma di lavoro agile, deve essere “stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa”.

Laccordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto, a pena di nullità, ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore.

La stipula dellaccordo per lo svolgimento del lavoro agile, nonché ogni sua modificazione, va comunicata al Servizio competente per l’Impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, entro il giorno prima a quello di decorrenza dellaccordo. A tal fine, si utilizzano gli ordinari canali di comunicazione già attivi per le altre comunicazioni obbligatorie ai Centri per lImpiego.

Esempio di accordo:

 

ACCORDO DI REGOLAMENTAZIONE DELLO SMART WORKING

 

Tra

_______________________ in persona del legale rappresentante _______________________, con sede legale in _______________________ via _______________________, C.F. e P.IVA _______________________, di seguito il datore di lavoro

e

_______________________ nato a ____ (____) il ____/____/________ e residente in ____ (____) Via _______________________, C.F. _______________________, di seguito il lavoratore.

 

Premesso che:

1.       mediante l’introduzione dello smart working l’azienda intende migliorare la produttività e l’efficienza del lavoro, nonché ridurre i costi aziendali di struttura;

2.      la prestazione in smart working costituisce una forma di conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro per il lavoratore;

si conviene quanto segue:

 

1. PRESTAZIONE IN SMART WORKING

Le parti concordano di regolare il rapporto di lavoro subordinato stipulato in data _______________________ nella modalità in smart working, prevista a tempo determinato fino al _______________________.

La presenza in sede è richiesta almeno ____ giorni alla settimana.

La programmazione delle prestazioni in smart working sarà definita mensilmente entro il 20 di ogni mese, con effetto per quello successivo.

Quando non previsto l’obbligo di presenza in sede il lavoratore potrà svolgere la prestazione dalla propria residenza o da altro luogo comunicato all’azienda.

Nell’effettuazione della prestazione in smart working, al fine di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro, il lavoratore, fermo restando l’orario giornaliero di lavoro, potrà scegliere a sua discrezione la distribuzione dell’orario di lavoro svolto, con obbligo di connessione e di effettivo lavoro nelle fasce orarie comprese tra le ____ e le ____ e tra le ____ e le ____. Il lavoratore sarà comunque contattabile nella fascia oraria coincidente con il suo normale orario di lavoro. Il lavoratore ha diritto alla disconnessione nella fascia oraria ____-____.

Prima della scadenza del termine, le parti si danno atto di incontrarsi per valutare la prosecuzione del piano di smart working, eventualmente rimodulandone i contenuti, ovvero di interrompere l’adozione di tale modalità organizzativa.

In caso di necessità aziendali, il datore di lavoro potrà richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni in trasferta: nel caso si sovrappongano a giorni in cui era previsto lo smart working, non vi sarà alcun recupero.

Nei giorni di prestazione in smart working, il lavoratore non è autorizzato a svolgere lavoro notturno tra mezzanotte e le cinque del mattino, né tantomeno potrà essere richiesto dal datore di lavoro.

Il mancato rispetto delle direttive aziendali e degli obblighi specifici derivanti dalla prestazione in smart working e previsti nel presente accordo costituiscono inadempimento contrattuale disciplinarmente rilevante, come previsto dal Codice Disciplinare vigente presso il datore di lavoro.

 

2. STRUMENTI DI LAVORO E CONNESSIONE

Al lavoratore è fornito come strumento di lavoro, a titolo di comodato d’uso ex articolo 1803 cod. civ., un computer aziendale (o altro strumento), con installati i software e gli applicativi necessari per l’esecuzione della prestazione di lavoro.

È fatto assoluto divieto di installare software e applicativi da parte del lavoratore senza espressa autorizzazione del responsabile dei sistemi informatici, di manomettere o modificare l’hardware o di connettere il computer aziendale ad hardware o reti informatiche non autorizzate.

In caso di impossibilità temporanea del collegamento in remoto per problemi di natura tecnica, il lavoratore è tenuto a comunicarlo al datore di lavoro, nella persona del diretto responsabile, con tempestività.

La connessione a internet, durante le fasi in smart working, è a carico del lavoratore che l’ha resa disponibile e non saranno rimborsate altre spese.

 

3. SICUREZZA SUL LAVORO

Il lavoratore sarà informato e formato sulle condizioni di sicurezza che debbono essere verificate preventivamente e quindi rispettate ogni volta si troverà a svolgere la propria prestazione al di fuori dei locali aziendali.

Al lavoratore sarà inoltre consegnato apposito e specifico regolamento in materia di Sicurezza negli ambienti di lavoro, contenente tutte le prescrizioni specifiche per le mansioni svolte e gli strumenti informatici e telematici utilizzati.

Il datore di lavoro è responsabile della piena e totale conformità della strumentazione fornita agli standard di sicurezza fissati dal D.Lgs. 81/2008 e sue successive modificazioni e integrazioni.

 

4. PRIVACY, RISERVATEZZA E CONTROLLO

Il lavoratore è tenuto alla riservatezza dei dati sensibili trattati e delle informazioni riservate dei quali viene a conoscenza per effetto diretto delle mansioni svolte.

È fatto assoluto divieto di svolgere la prestazione in circostanze nelle quali altre persone potrebbero entrare a conoscenza delle informazioni riservate e dei dati sensibili, da lei trattati in virtù del suo ruolo all’interno dell’azienda.

Eventuali controlli della prestazione di lavoro saranno effettuati nel rispetto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.

 

5. TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

Nei giorni in cui la prestazione sarà svolta in smart working, il trattamento economico e normativo previsto nel contratto di lavoro subordinato non subisce alcuna modificazione, senza alcun mutamento delle sue mansioni.

 

Data, luogo

_______________________

 

Datore di lavoro                                                         Lavoratore

_______________________                                               _______________________

 

 

05/10/2017

 

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