LAVORO AGILE O SMART WORKING AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

 

Le recenti modifiche all'accordo lavorativo esteso a tutto il territorio nazionale

 

Per affrontare la recente e improvvisa situazione emergenziale scoppiata in Italia in merito al coronavirus è stato indicato, come strumento valido ed efficace per le aziende e i lavoratori, il ricorso allo smart working o lavoro agile, che in paesi dove il contagio ha dimensioni ben maggiori, è stato applicato su scala mai tentata prima, ottenendo buonissimi risultati.

 

Con il DPCM 25 febbraio 2020 (pubblicato sulla G.U. n. 47) e del 4 marzo 2020 (pubblicato sulla G.U. n. 55), il Legislatore è intervenuto per rendere più immediato il ricorso al lavoro agile o smart working da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori, estendendo lapplicazione per tutto il territorio nazionale, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno deciso di fare ricorso a questa modalità di lavoro.

 

Applicazione anche senza accordo

Causa l’emergenza epidemiologica viene stabilito il ricorso automatico al lavoro agile o smart working, come disciplinato dagli artt. 18 - 23 della Legge n. 81/2017, in via provvisoria, inizialmente fino al 15 marzo 2020, ma poi esteso al 31 luglio 2020, ad ogni rapporto di lavoro subordinato, in tutta Italia (inizialmente era previsto per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria), anche in assenza dell’accordo individuale sottoscritto tra le parti.

Una volta presa la decisione di ricorrere al lavoro agile, il datore di lavoro può comunicare direttamente al singolo dipendente, o a gruppi più estesi, la decisione di richiedere lo svolgimento della prestazione in modalità “agile”, allegando anche l’informativa sui rischi per la sicurezza (vedere paragrafo in fondo). Per evitare incertezze, è opportuno indicare nella comunicazione che il lavoro agile viene attivato «ai sensi del Dpcm 25 febbraio 2020 e s.m.i.», anche se la mancanza di tale riferimento non invalida la disposizione aziendale.

Resta fermo l’obbligo di effettuare in via telematica la comunicazione preventiva ai servizi competenti per l’attivazione dello strumento.

Un’eventuale prosecuzione dell’utilizzo dello strumento dopo tale data sarebbe, quindi, possibile solo previo rispetto della regola dell’accordo scritto. Le aziende, intanto, potranno utilizzare questa situazione transitoria come una sorta di “test” per valutare l’opportunità di adottare, anche per il futuro, una forma di lavoro in grado di generare indubbi benefici aziendali e sociali.

 

Regolamentazione del rapporto di lavoro

Fondamentalmente la legge istitutiva della disciplina ha inteso assicurare la totale parificazione del trattamento normativo, retributivo e previdenziale nonché dal punto di vista della tutela in materia di sicurezza, del lavoratore agile, rispetto a quello di chi svolge le stesse mansioni allinterno dei locali dellazienda.

Lart. 18 della L. 81/2017 definisce il lavoro agile quale "modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro."

Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità:

• la prestazione viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, ed entro i soli limiti di durata massima dell’orari di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;

• l’attività lavorativa può essere svolta tramite l’utilizzo di strumenti tecnologici;

• quando il lavoratore svolge la prestazione fuori dai locali aziendali non è necessario che utilizzi una postazione fissa. Se il datore di lavoro assegna al lavoratore strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa, è responsabile della loro sicurezza e buon funzionamento.

 

Orario e trattamento economico

La legge dispone che l’orario di lavoro in regime di smart working sia soggetto agli stessi limiti di durata massima giornaliera e settimanale previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva per il lavoro svolto con le modalità tradizionali. Prevede specificamente, per il lavoratore che esegue la propria prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

Per il trattamento economico, la norma richiama espressamente il generale principio di non discriminazione economica e normativa del lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile rispetto ad un lavoratore comparabile. Precisamente, il lavoratore agile ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione di contratti collettivi qualificati, ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda. Al pari, è previsto che gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.

Informativa sulla salute e sicurezza

Lepidemia di coronavirus e le misure governative che ne sono derivate stanno avendo rilevanti conseguenze sulla gestione dei lavoratori sotto il profilo, da un lato, della tutela della sicurezza sul luogo di lavoro e, dallaltro, della sospensione della prestazione lavorativa. Si veda anche: STANDARD DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ALLA LUCE DELL'EPEDEMIA DI CORONAVIRUS

I base allart. 22 della Legge istitutiva (L. 81/2017), il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta da cui risultino i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione.

In attuazione di quanto previsto dal DPCM 25 febbraio 2020 ed al fine di agevolare l’operato delle aziende in questa particolare situazione di emergenza sanitaria, l’Inail ha pubblicato sul proprio portale l’“Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile” che i datori di lavoro che hanno fatto ricorso allo smart working per contrastare la diffusione del virus possono utilizzare, in via telematica, per adempiere ai suddetti obblighi di informativa e ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Inail, scaricabile in formato .doc all’indirizzo: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-informativa.html

La suddetta informativa può pertanto essere inviata via mail dalle aziende ai propri dipendenti ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. L’Informativa deve essere firmata sia dal datore di lavoro che dal lavoratore e dal RLS, al fine di attestare di averne preso conoscenza e di condividerne il contenuto.

Infine, come da indicazioni del Ministero del Lavoro, mancando l’accordo scritto, nella procedura telematica l’accordo individuale da allegare potrà essere sostituito da un’autocertificazione, di cui si fornisce un fac-simile, e nel campo "data di sottoscrizione dell'accordo" dovrà essere inserita la data di inizio dello smart working.

 

Fac simile di autocertificazione

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Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47, D.P.R. 445/2000)

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________, C.F. _______________________________,

nato a _______________________________ (_____) il ____/____/____,

residente a _______________________________ (_____) in _______________________________ n. ____

in qualità di _______________________________ dell’azienda _______________________________, avente sede in _______________________________, C.F./P.IVA _______________________________,

consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (articoli 76 e 75, D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000:

di aver stipulato con il lavoratore _______________________________ nato a _______________________________ (_____) il ____/____/____,

un accordo di lavoro agile ai sensi dell’articolo 2, D.P.C.M. 25 febbraio 2020, in deroga alla L. 81/2017, e che la data di inizio della prestazione di lavoro in modalità agile sarà il ____________________________ con termine il _____________ (massimo 31 luglio 2020).

 

Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, che:

la sede legale/operativa dell’azienda è sita in ____________________________

che il lavoratore ________________________ è residente/domiciliato in _________________________

e svolge attività lavorativa fuori da tale territorio, ovvero in ____________________________.

 

Luogo, ________________________

 Firma del dichiarante

 ________________________

(per esteso e leggibile)

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04/03/2020

 

www.studioansaldi.it

 

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