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SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO

 

La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici aventi la finalità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, in relazione ai fattori di rischio professionali, all’ambiente di lavoro e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

L’art. 25 del D.Lgs 81/08 elenca gli obblighi e responsabilità del medico del lavoro nell’espletamento della sua attività di sorveglianza sanitaria che elenchiamo di seguito:

 

Visite mediche

Le visite mediche sono effettuate nell’ambito della sorveglianza sanitaria a cura e spese del Datore di Lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirati al rischio e ritenuti necessari dal Medico del lavoro.

La sorveglianza sanitaria comprende le seguenti visite mediche:

·        la visita medica preventiva, per verificare l’assenza di controindicazioni che impedirebbero il normale svolgimento dell’attività lavorativa del lavoratore e al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

·        la visita medica periodica, con il fine di monitorare lo stato di salute del lavoratore ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Le visite mediche periodiche hanno cadenza generalmente annuale, salvo i casi in cui la legge dispone diversamente. La periodicità inoltre può essere modificata dal medico competente, in funzione della valutazione del rischio oppure dall’organo di vigilanza, con provvedimento motivato;

o      la visita medica su richiesta dal dipendente, e su conferma del medico competente, che avrà il compito di verificare che essa sia collegata al rischio lavorativo o a un eventuale peggioramento delle condizioni di salute causato dallo svolgimento della mansione;

o      la visita medica in occasione del cambio di mansione del lavoratore, al fine di verificare l’idoneità alla mansione specifica;

o      la visita medica al termine del rapporto di lavoro, quando previsto dalla legge;

o      la visita medica preventiva in fase preassuntiva. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL;

o      la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Nei casi espressamente previsti dalla normativa le visite sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope. Le visite non possono per nessun motivo essere effettuate per accertare stati di gravidanza e in tutti gli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Il Medico del lavoro aziendale, dopo aver effettuato le visite e gli esami necessari, esprime e formula per iscritto un giudizio di idoneità riferito alla mansione specifica di ciascun lavoratore e ne consegna una copia al datore di lavoro e al lavoratore stesso.

 

Lavoro sportivo

Con la pubblicato del decreto Correttivo bis n. 120/2023 del 29 agosto 2023 (G.U. n. 409/2023), si completa la riforma del lavoro sportivo, correggendo le previsioni del D.Lgs. 36/2021.

L’art. 33 del D.Lgs 36/2021 prevedeva che i lavoratori sportivi debbano ottenere il certificato di idoneità psico-fisica dal medico di medicina dello sport e che sulla base dei rischi individuati siano, qualora necessario, sottoposti a sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente.

L’art. 1 c.26 lett. a) del Correttivo bis specifica che il Medico Competente, qualora nominato, effettui la sorveglianza sanitaria del lavoratore sportivo e rilasci il giudizio di idoneità alla mansione “utilizzando” la certificazione di idoneità psico-fisica rilasciata dal Medico dello Sport.

La seconda novità è relativa ai lavoratori sportivi che ricevono compensi non superiori ai 5.000 euro annui. Il Correttivo bis specifica come a tali lavoratori si applichino le disposizioni di cui all’art. 21, co. 2, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Tali lavoratori, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, hanno perciò facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione specifici.

 

 

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Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

 

08/09/2023