SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI AD AGOSTO

 

La sospensione feriale dal 1° al 31 agosto 2021 

 

Dal 1° al 31 agosto di ogni anno opera la cd. “sospensione feriale” dei termini processuali relativi alle “giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative” così come disposto dall’articolo 1, L. 742/1969, successivamente modificato dal decreto n. 132/2014.

Anche quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, molti termini sono già stati sospesi o prorogati e pertanto è necessario valutare correttamente la possibilità di cumulo dei termini.

 

La sospensione, tuttavia, non opera per tutti gli adempimenti; è quindi necessario avere ben chiari quali siano quelli sospesi e soprattutto quelli che non lo sono.

 

Decorrenza della sospensione

Quando il termine processuale decorre da una data antecedente il 1° agosto, lo stesso rimane “sospeso” fino al 31 agosto compreso e ricomincia a decorrere dal 1° settembre, mentre, se cade nel periodo di sospensione 1°-31 agosto, il termine decorre di fatto dal 1° settembre. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

La sospensione, tuttavia, non opera per tutti gli adempimenti; è quindi necessario avere ben chiari quali siano quelli sospesi e soprattutto quelli che non lo sono.

Come detto, a seguito delle numerose sospensioni previste per l’emergenza sanitaria, dal 1.08.2021 al 31.08.2021 i contribuenti potranno beneficiare della sospensione feriale dei termini, ma si dovrà valutare correttamente il computo dei termini e la possibilità di cumulo.

 

Come opera la sospensione

Sul piano operativo tale sospensione, riguardando i “termini processuali”, è applicabile ai termini previsti nell’ambito del processo tributario: impugnazione delle sentenze delle Commissioni Tributarie provinciali e regionali, costituzione in giudizio, deposito di documenti e memorie illustrative, accertamento con adesione, reclamo e mediazione e la definizione degli atti in acquiescenza o la definizione delle sole sanzioni in misura ridotta. Rimangono, invece, esclusi dall’ambito di applicazione della “pausa estiva”, tutti quei termini che hanno una prevalente natura amministrativa (ad esempio: termine per presentare osservazioni agli uffici finanziari, termine per presentare autotutela o sgravio delle somme iscritte a ruolo, ecc..) nonché le controversie in materia di lavoro (Cassazione n. 2571/2014).

 

Calcolo dei giorni di sospensione

La sospensione estiva, in linea generale, determina un sostanziale allungamento di 31 giorni delle scadenze entro le quali le parti in giudizio possono procedere al deposito di atti e documenti, previsti dalle disposizioni che regolano il processo tributario. Naturalmente, i termini “congelati” riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Al contrario, se l’inizio del decorso dei termini processuali cade durante il periodo di sospensione feriale, i termini iniziano a decorrere alla fine del periodo di sospensione e cioè dal 1° settembre.
Più nello specifico, con riferimento alla sospensione feriale dei termini processuali:

 

Termini processuali sospesi

Oggetto della sospensione feriale sono i “termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative”. Di conseguenza, i termini processuali sospesi si riferiscono a:

La norma che prevede la sospensione estiva fa riferimento solo ai “termini processuali” e non anche ai termini “amministrativi”. Di conseguenza, la sospensione feriale non si applica, ad esempio, alla comunicazione di adesione al processo verbale di constatazione (Pvc).

 

Quando non opera la sospensione estiva

La sospensione feriale dei termini non opera, per espressa previsione degli artt. 2-5, L. 742/1969, in diverse ipotesi riguardanti la materia penale, civile e amministrativa.

Negli atti di natura amministrativa non opera la sospensione, come ad esempio il termine per la comunicazione di adesione ai Pvc o il versamento delle somme dovute in base ad una cartella di pagamento che, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 602/73, va effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto.

In materia civile la sospensione feriale non opera in relazione ai seguenti tre gruppi di controversie:

a) procedimenti ex art. 92 dell’ordinamento giudiziario (R.D. 30/01/1941, n. 126), ossia cause civili relative a:

û procedimenti cautelari;

û procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione;

û procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all’esecuzione;

û dichiarazione e revoca dei fallimenti;

û tutte le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

b) controversie di lavoro individuali (art. 409, c.p.c.):

û rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di un’impresa;

û rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari;

û rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato;

û rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;

û rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico;

c) controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie (art. 442, c.p.c.). Rientrano in tale fattispecie le controversie derivanti dall’applicazione delle norme riguardanti:

û assicurazioni sociali;

û infortuni sul lavoro;

û malattie professionali;

û assegni familiari;

û ogni altra forma di previdenza e assistenza obbligatorie;

û nonché controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi.

 

Procedimenti Tributari

Con riferimento al processo tributario, la norma si applica alle scadenze relative alla presentazione del ricorso contro gli atti impositivi, sia introduttivo che costitutivo, in tutti i gradi di giudizio, dal primo fino alla Cassazione, ma anche al deposito di documenti e/o memorie illustrative.

Ne deriva, ad esempio, che nel caso in cui la notifica dell’atto di accertamento sia intervenuta prima del periodo di sospensione feriale, ossia prima del 1° agosto, il computo dei 60 giorni utili per la proposizione del ricorso si ottiene sommando il periodo decorso anteriormente al 1° agosto a quello successivo al 31 agosto.

Nel caso, invece, in cui la notifica dell’atto di accertamento sia intervenuta tra il 1° agosto ed il 31 agosto, ossia durante il periodo feriale, il computo del termine di 60 giorni inizierà dal 1° settembre. Si fa presente che per effetto delle disposizioni contenute nel D.L. 193/2016, le novità in materia hanno riguardato:

Non rientrano, invece, nella sospensione tutti i termini le scadenze relative a procedimenti amministrativi e della riscossione. Ad esempio, ne resta esclusa la decorrenza dei termini:

û per il versamento degli avvisi di addebito Inps;

û di 60 giorni per il versamento delle imposte d’atto (registro, ipocatastali, successioni e donazioni) richieste mediante atti di liquidazione notificati dall’Agenzia delle Entrate;

û di 60 giorni (normalmente) per riversare le somme conseguenti a recuperi di crediti di imposta non spettanti, anche se al riguardo sussistono posizioni contrastanti;

û di 30 giorni per comunicare l’adesione al Pvc, di 60 giorni per la notifica dell’atto di definizione, di ulteriori 20 giorni per il pagamento delle somme dovute o della prima rata;

û di 15 giorni antecedenti la data fissata per l’incontro, per realizzare l’adesione integrale all’invito al contraddittorio, mediante il pagamento delle somme dovute indicate nell’invito stesso (in misura integrale o rateale);

û di 20 giorni dalla stipula dell’atto di adesione, per il versamento delle somme integrali (o della prima rata) connesse alla definizione del procedimento di accertamento con adesione;

û per il versamento delle somme derivanti dalla definizione degli atti di reclamo/mediazione;

û per presentare istanze di rimborso, autotutela e sgravio, per il semplice fatto che non sono connotate dalla esistenza di termini veri e propri.

Si segnala che secondo l’ordinanza n. 11632 del 5 giugno 2015 della Cassazione il termine feriale non può essere cumulato con l’ulteriore termine di 90 giorni previsto in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione. La citata ordinanza ha difatti affermato che i due termini non sono tra loro cumulabili, in quanto l’accertamento con adesione avrebbe natura amministrativa. Appare opportuno per completezza ricordare anche che l’esecutivo ha affermato che poteva ritenersi corretto anche mantenere il pregresso comportamento. Sul tema, dunque, appare quanto mai consigliabile assumere una posizione di prudenza

 

Cautela nel calcolo dei giorni e cumulo delle proroghe

Preso atto delle differenti regole che presiedono le svariate ipotesi sopra rappresentate, si raccomanda cautela nell’applicare la proroga dei termini a tutte le scadenze estive, in ragione anche delle già in vigore proroghe per l’emergenza sanitaria, come le proroghe e sospensioni all’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo e dovute all’Agente della Riscossione. In particolare i recenti decreti Sostegni (D.L. 41/2021) e Sostegni-bis (D.L. 73/2021) hanno stabilito quale termine finale per la sospensione dell’attività di riscossione, il prossimo 31 agosto 2021.

Si veda anche: Versamenti delle rate da rottamazione-ter e saldo e stralcio

 

 

03/08/2021

 

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