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Tra le spese detraibili dalla dichiarazione dei redditi è bene ricordare che vi sono anche le spese di istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione, nella misura del 19%; la detrazione spetta anche se l’onere è sostenuto nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.
Le regole fiscali possono avere un peso importante nella scelta e nella formazione scolastica degli studenti, in quanto a volte le preferenze delle famiglie si concentrano su opzioni che favoriscono i risparmi di imposta e che possono ridurre il costo finale della formazione e dello studio.
Corsi formativi di privati cittadini
Per i soggetti non titolari di partita Iva, la norma di riferimento è quella contenuta nell’art. 15, co. 1, let. e) del Tuir (D.P.R. 917/86), secondo il quale le spese di istruzione danno diritto a una detrazione di imposta del 19%. Questo vuol dire, ad esempio, che se nel 2009 vengono spese 1.000,00 euro per l’istruzione, nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2010 si potranno sottrarre 190,00 euro dall’imposta dovuta.
Attenzione però, la detrazione del 19% non spetta per tutte le spese scolastiche, ma solo per quelle gestite da istituti statati, come anche per i master di specializzazione presso le università.
Pertanto se l’istituto è statale non vi è alcun limite di spesa massimo su cui applicare la detrazione, mentre per gli istituti privati, la detrazione spetta per un importo non superiore a quello stabilito per le tasse e i contributi versati per analoghe prestazioni rese da istituti italiani.
In pratica se si frequenta un corso o un master organizzato da una scuola italiana privata o straniera, bisogna individuare il corso analogo organizzato dalla struttura pubblica italiana più vicina al domicilio del contribuente.
Per fruire del beneficio fiscale occorre conservare copia della fattura o della ricevuta rilasciata dall’ente formatore da cui risulta il pagamento.
Familiari a carico
Se l’allievo è a carico di un altro soggetto, in quanto ha un reddito annuo inferiore a 2.840,51 euro, la detrazione compete al familiare o ai genitori che sostengono la spesa, a norma dell’art. 15, co. 2 del medesimo articolo.
Corsi formativi per titolari di partita Iva
Se invece chi frequenta il corso formativo è titolare di p. Iva, la norma di riferimento è quella contenuta nell’art. 54, co. 5, ultimo periodo del Tuir (D.P.R. 917/86), secondo il quale tali spese rientrano tra quelle di partecipazione a corsi e simili e sono deducibili dal reddito imponibile per il 50% del loro ammontare, incluse le spese di viaggio e soggiorno. E’ il caso dei corsi di aggiornamento professionali, o di corsi formativi che arricchiscono una professionalità già costituita.
Spese per canoni di locazione sostenuti da studenti
E’ ammessa la detrazione del 19% anche per le spese sostenute per i canoni di locazione, per un importo non superiore a € 2.633,00 sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un Comune diverso da quello di residenza, per canoni di locazione derivanti da contratti di affitto stipulati o rinnovati ai sensi della L. 9.12.1998, n. 431. Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un Comune distante almeno cento chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa. La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.
E’ invece esclusa la possibilità di detrarre le spese per vitto, viaggio, acquisto di libri e materiale didattico.
Detraibilità delle spese di ammissione
Si segnala la risoluzione della Agenzia Entrate n. 87 del 11/09/2008 circa la detraibilità del contributo per l’effettuazione del test di ammissione, previsto per talune università che subordinano l’accesso al superamento di un test diretto ad accertare il livello di preparazione su determinate materie e le strutture logiche di pensiero.
Per quanto concerne il contributo versato per poter partecipare alla prova di selezione, eventualmente prevista dalla facoltà alla quale lo studente intende iscriversi, si ritiene che il relativo onere sia detraibile ai sensi del richiamato art. 15, comma 1, lett. e) in quanto, laddove richiesto dall’ordinamento universitario, lo svolgimento della prova di preselezione, costituisce una condizione indispensabile per l’accesso a corsi di istruzione universitaria.
Spese per i contributi versati per il riscatto di corsi di laurea
Sotto il profilo previdenziale, dopo la nuova Legge sul welfare, il riscatto del periodo di laurea, per i lavoratori cui si applica il nuovo sistema contributivo, determinerà un incremento, sia dell’anzianità assicurativa e contributiva, sia del quantum pensionistico spettante.
Tre le novità concernenti l’istituto del riscatto del corso legale di laurea, introdotte dalla L. n. 247 del 2007:
1) l’onere del riscatto può essere rateizzato sino a 10 anni senza interessi;
2) il riscatto vale anche ai fini dell'incremento dell’anzianità assicurativo/contributiva;
3) il riscatto è ammesso anche in favore dei giovani non lavoratori con la possibilità di considerare il relativo costo come onere detraibile, nel limite del 19% sul reddito del genitore; in questi casi, difettando una retribuzione o reddito da utilizzare come base per il calcolo dell'onere, si fa riferimento al minimale imponibile stabilito per i commercianti.
Rientrano in questo rigo le spese del riscatto sostenute dai genitori per i figli “a carico”, mentre se è lo studente a sostenere le spese, il riscatto è ammesso come onere deducibile e si indicherà nella sezione II degli oneri nel modello 730 e Unico.
Trattamento fiscale delle borse di studio
Per i fortunati che ne ottengono una, è utile sapere che l’imposizione fiscale è la regola, mentre l’esenzione dall’Irpef è l’eccezione e riguarda prevalentemente l’ambito universitario.
Sono ad esempio esenti:
û le borse di studio corrisposte a studenti universitari dalle regioni a statuto ordinario, in base alla L. 390/91;
û le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria in base alla L. 398/89 per la frequenza di corsi di perfezionamento e della scuola di specializzazione, per corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per corso di perfezionamento all’estero;
û borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma Socrates, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’università, a condizione che l’importo corrisposto non sia superiore a 7.746,85 euro.
Esenzioni a parte, le borse di studio devono essere tassate con le stesse regole del lavoro dipendente, previste dall’art. 50, co. 1 let. c) del Tuir; il sostituto di imposta che le corrisponde opera la ritenuta alla fonte tenendo conto delle diverse aliquote, riconoscendo le detrazioni di imposta spettanti al lavoro dipendente. Attualmente la detrazione per spese di produzione del reddito è pari a 1.840,00 euro se il reddito complessivo non supera 8mila euro.
Nel caso di borse di studio pagate da soggetti residenti in Italia per favorire le frequenza dei corsi all’estero, occorre fare riferimento alle convenzioni sulle “doppie imposizioni”.
06/11/2009