PAGAMENTO STIPENDI E COMPENSI DI DICEMBRE ENTRO IL 12 GENNAIO 2022

 

Stipendi e compensi di dicembre da pagare entro mercoledì 12 gennaio

 

Secondo il c.d. “principio di cassa allargato”, a norma dell’art. 51 del Tuir (testo Unico delle Imposte sul Reddito), si considerano percepiti nell’anno d’imposta anche i compensi in denaro e in natura corrisposti dai datori di lavoro entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

 

Questo significa che entro mercoledì 12 gennaio 2022 devono essere pagati gli stipendi del mese di dicembre 2021, affinchè, dal punto di vista fiscale, possano essere considerati percepiti dal lavoratore nell’anno 2021 e quindi compresi nella prossima Certificazione Unica (CU).

Qualora la liquidazione delle retribuzioni e della tredicesima avvenga successivamente al 12/01, le stesse saranno incluse nei modelli relativi al 2022, da certificare con il modello CU 2023, e il relativo costo dovrà restare imputato a bilancio, ma non potrà essere dedotto dalla base imponibile; si dovrà operare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi, con conseguente incremento del carico fiscale del periodo e peggioramento del risultato di esercizio.

 

Al fine di evitare difficoltà di natura operativa e contabile, è importante che gli emolumenti del mese di dicembre 2021, come tutti quelli riferiti all’anno 2021, vengano corrisposti non oltre mercoledì 12 gennaio p.v.; più precisamente si intende che le somme devono risultare a quella data disponibili per il lavoratore. Poiché nei bonifici un giorno viene conteggiato per la valuta, è consigliato, per non dover eseguire un bonifico urgente, anticipare l’operazione bancaria al 11 gennaio 2022.

 

Compenso ai collaboratori o amministratori

La stessa regola sopraesposta si applica anche ai compensi pagati ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto/programma e ai collaboratori non a progetto di cui all’art. 61 del D.Lgs. 276/2003 (ad esempio amministratori di società) in conseguenza del fatto che sono stati assimilati ai redditi di lavoro dipendente. In particolare, per i compensi degli amministratori, la circolare n. 57/E del 18/06/2001, ha chiarito che per la società che eroga tali compensi, gli stessi sono deducibili nell’anno anche se pagati entro il 12/01 dell’anno successivo.

Pertanto, in tutte le ipotesi in cui l’assemblea avesse già deliberato di assegnare un compenso per l’anno 2021 agli amministratori, ovviamente imputato a conto economico, andrà verificato che tale importo sia corrisposto, al più tardi, entro la data del 12 gennaio 2022, termine ultimo assegnato dalla norma per considerare l’erogazione di pertinenza fiscale del 2021.

Caso diverso se l’amministratore è in possesso della partita Iva ed emettesse la fattura; in questa fattispecie non si applica la regola finora illustrata, ma quella dettata dall’art. 51 del Tuir, ovvero il rispetto del principio di cassa. Questo significa che la deducibilità dei compensi deliberati per l’anno 2021 è subordinata all’effettivo pagamento della fattura emessa dall’amministratore entro la data del 31/12/2021 (c.d. principio di cassa stretto).

 

Compensi anno 2021

Imputazione a bilancio

Pagamento

Reddito per amministratore

Deducibilità per la società

Amministratore senza partita Iva

(cedolino)

2021

Entro il 31/12/21

Anno 2021

Anno 2021

Entro il 12/01/22

Anno 2021

Anno 2021

Dal 13/01/22

Anno 2022

Anno 2022

Amministratore con partita Iva

(fattura)

2021

Entro il 31/12/21

Anno 2021

Anno 2021

Dall’1/01/22

Anno 2022

Anno 2022

 

Sempre con riferimento ai compensi amministratori, va rammentato di porre attenzione ad ulteriori due aspetti:

Æ i compensi erogati debbono essere opportunamente deliberati dall’assemblea, con idoneo verbale trascritto sui libri sociali (potrebbe essere anche un verbale di annualità precedenti, qualora fosse stabilito un compenso valido sino a nuova decisione);

Æ una volta riconosciuto il compenso, eventuali rinunce dei beneficiari (si pensi in particolare al caso di amministratori/soci) potrebbero generare problemi di “incasso giuridico”, vale a dire la tassazione in capo all’amministratore come se avesse ricevuto i denari e li avesse restituiti, un istante dopo, alla società. In tali ipotesi, appare opportuno revocare la delibera, sostenendo che non sia mai sorto il diritto alla percezione e, conseguentemente, non si possa configurare alcuna rinuncia. In alternativa è preferibile che l’assemblea decida di adeguare il compenso prima della sua maturazione, sulla scorta del fatto che non sussistono più le condizioni per l’erogazione della remunerazione.

 

Date e momento di effettuazione dei pagamenti

Al fine di individuare il momento del pagamento, occorre verificare la data in cui viene effettuato l’addebito in c/c ed al contempo l’accredito nel c/c del dipendente/amministratore ovvero il momento in cui “(….) il provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore” C.M. n. 326/E del 23/12/1997. In sostanza si deve intendere che le somme devono risultare a quella data disponibili per il lavoratore.

È bene assicurarsi di avere la riprova dell’effettiva movimentazione finanziaria; in relazione a tale argomento, ricordiamo che:

 

 

per i pagamenti con bonifico bancario

 

 

Ü

vale il giorno di effettuazione dell’operazione di accredito sul conto corrente del beneficiario, a seguito dell’ordine trasmesso alla banca, che generalmente richiede almeno un giorno lavorativo, se il bonifico è telematico.

 

per i pagamenti con assegno

 

Ü

vale il giorno di consegna dell’assegno (opportunamente datato) al beneficiario, quindi quando il destinatario lo riceve. E’ sempre opportuna una ricevuta di consegna dell’assegno.

 

 

Si ricorda che dal 1° luglio 2018 non è più possibile il pagamento in contanti degli stipendi. Lo stabilisce la Legge di Bilancio 2018, con lo scopo di combattere forme elusive dei rapporti di lavoro, come il comportamento fraudolento di alcune aziende che pagano lo stipendio in contanti ai lavoratori corrispondendo loro una somma più bassa del netto in busta paga. In caso di violazione dell’obbligo di tracciabilità, la sanzione amministrativa pecuniaria va da 1.000 fino a 5.000 euro.

 

Considerazioni finali

Lo Studio, seguendo le indicazioni dello scorso anno e, salvo diverse disposizioni, provvederà ad effettuare il conguaglio di fine anno considerando anche gli stipendi del mese di dicembre 2021 presumendo che gli stessi verranno corrisposti entro il 12 gennaio p.v.

Per agevolare le operazioni di conguaglio di fine anno, in considerazione dei tempi ristretti a disposizione, invitiamo le imprese a raccogliere anticipatamente dai lavoratori tali eventuali certificazioni, provvedendo a consegnarle entro i primi giorni di gennaio all’Ufficio Paghe.

Per quanto sopra Vi invitiamo al massimo rispetto della data prestabilita per il pagamento degli stipendi, che devono essere effettuati entro e non oltre il giorno 12 corrente mese di gennaio.

 

Compensi occasionali con comunicazione preventiva

Con l’inizio del nuovo anno, si segnala la novità contenuta nella conversione in legge del Decreto Fisco-Lavoro (D.L. 146/2021) che ha introdotto l’obbligo di comunicare preventivamente all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente dei rapporti di lavoro autonomo occasionale di cui l’impresa si serve, a partire dal 21 dicembre 2021, sulla falsariga della comunicazione utilizzata per gli intermittenti, mediante SMS o posta elettronica, prima che il prestatore autonomo inizi a lavorare.

Si tratta di quei rapporti di lavoro che si caratterizzano per lo svolgimento di un’opera o un servizio senza abitualità e senza prevalenza, in assenza della partita Iva e senza vincolo di subordinazione.

In attesa di più precise indicazioni e di chiarimenti applicativi, si segnala che il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione preventiva comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui sia stata omessa o ritardata. Inoltre, in caso di accesso ispettivo, il legislatore ha previsto il provvedimento di sospensione dell’attività aziendale anche per la presenza di un solo lavoratore autonomo occasionale non preventivamente comunicato, a prescindere dalla percentuale di irregolarità sul totale dei lavoratori presenti.

 

 

03/01/2022

 

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