STUDI DI SETTORE 2017 CON CORRETTIVI ANTICRISI

 

La compilazione degli studi di settore per il modello Redditi 2018

 

LAgenzia delle Entrate, con il provvedimento del 03/05/2018, ha approvato i modelli degli studi di settore per il periodo dimposta 2017. Si tratta di 193 modelli (lo stesso numero dello scorso anno) che i contribuenti devono utilizzare per comunicare al Fisco i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi al 2017.

 

Dopo la proroga dello scorso anno, il 2017 dovrebbe essere lultimo anno di applicazione degli studi di settore, come previsto dalla legge di Bilancio 2018, i vecchi studi di settore lasceranno il posto ai nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale: gli ISA, che introdurranno un nuovo sistema di premialità fiscale, volta a definire il grado di affidabilità / compliance o di anomalia di imprese e professionisti, valutando la loro affidabilità fiscale su una scala da 1 a 10 e a dare accesso ai contribuenti che risulteranno “affidabili” significativi benefici premiali, anche consistenti nell’esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti.

 

Le novità per il 2017

Le principali novità riscontrabili da quest’anno sono:

þ     Le imprese minori, in contabilità semplificata per cassa dal 2017, dovranno compilare il rigo delle rimanenze finali (da F07 a F13), anche se non rilevanti al fine della determinazione del reddito. Per questi soggetti vengono richieste ulteriori informazioni, con i righi dal F41 al F44, ed in particolare al rigo F41 per coloro che hanno optato per le registrazioni ai fini Iva (opzione VO26 della Dichiarazione annuale Iva 2018).

þ     Nel quadro A del personale addetto all’attività non vengono più richiesti i dati delle figure abolite a partire dal 25 giugno 2015 con il Jobs Act: collaborazioni a progetto, job sharing e associazioni in partecipazione con lavoro svolto dall’associato persona fisica e alle nuove figure introdotte con i nuovi contratti di prestazione occasionale PrestO.

þ     Non è più presente il quadro V che serviva ad inserire dati specifici relativi a cooperative a mutualità prevalente, imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, contribuenti in regime forfetario agevolato (al 5% o 15%). Questi soggetti si limiteranno a segnalare la causa di esclusione dagli studi nella compilazione della dichiarazione dei redditi.

þ     Il quadro Z dei dati complementari é stato aggiornato per raccogliere anche le informazioni utili ad aggiornare i futuri modelli ISA (Indicatori di affidabilità fiscale).

 

Il regime premiale

Il decreto "Salva Italia" (D.L. 201/2011) ha tentato di dare nuovo slancio alla collaborazione tra Fisco e contribuente sulla base degli studi di settore, dopo il depotenziamento ad opera delle ripetute sentenze della Corte di Cassazione che ne hanno bocciato sonoramente l’utilizzo come esclusiva metodologia di accertamento.

L’art. 10, co. 9 e successivi, introduce alcune novità destinate a premiare i contribuenti che, indicando fedelmente tutti i dati previsti dai modelli degli studi, dichiarano risultanze in linea con i parametri di congruità e coerenza elaborati dal software Gerico; al contrario, ai soggetti che non indicheranno correttamente i dati esposti negli studi, scattano strumenti di indagine particolarmente incisivi destinati a scovare sacche di evasione con procedimenti quasi incontrovertibili in sede contenziosa.

Per poter beneficiare del regime premiale, occorre che:

- il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;

- che i ricavi o compensi siano superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore, anche per effetto dell’adeguamento (congruo o adeguato);

- sulla base dei dati indicati, la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori di normalità economica previsti per lo studio di settore applicato.

A presidio della coerenza c’è una doppia serie di indicatori:

quelli di coerenza (veri e propri) che, invece, fanno emergere solo probabili irregolarità di esposizione dei dati, senza però influire sulla congruità;

quelli di normalità economica, ai quali si associa (in caso di anomalia) un incremento dei ricavi o compensi di congruità (per punire irregolarità).

Pertanto per accedere al regime premiale occorre essere “congrui” (o adeguati), “coerenti” ed anche in situazione di “normalità economica”.

Restano ovviamente esclusi dal regime in esame tutti quei contribuenti che presentano cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi di settore.

Anche quest’anno dal regime premiale sono esclusi gli studi di settore dei lavoratori autonomi.

 

I correttivi anticrisi

Anche per quest’ultimo anno, trovano applicazione i correttivi determinati dal 2015 per adattare gli studi di settore alla situazione di crisi economica e sono riconducibili a queste cinque categorie:

·      correttivi congiunturali di settore;

·      correttivi congiunturali territoriali;

·      correttivi congiunturali individuali;

·      interventi relativi all’analisi di normalità economica;

·      interventi relativi all’analisi di coerenza economica.

L’attivazione dei correttivi passa dalla compilazione dei dati compresi nel quadro T del modello studi, ad eccezione di alcuni modelli studi relativi al comparto delle professioni nei quali tale quadro è stato soppresso. Merita segnalare che i correttivi anticrisi sono estesi anche agli indicatori di coerenza.

 

Correttivi congiunturali territoriali

Sul versante della territorialità, il D.M. 22 dicembre 2016 ha individuato specifici indicatori territoriali, applicabili dal 2016, al fine di differenziare le modalità di applicazione degli studi di settore per tener conto dell’influenza della localizzazione territoriale sulla determinazione dei ricavi.

La metodologia applicata per individuare gli indicatori considera i diversi livelli:

·          dei canoni di affitto dei locali commerciali;

·          del reddito medio imponibile Irpef;

·          delle retribuzioni.

 

Dettaglio per la compilazione dei singoli quadri

Per agevolare la compilazione, si fornisce una breve illustrazione per singolo quadro.

¡ Frontespizio

Devono essere indicati, oltre ai dati anagrafici, altre informazioni sulla tipologia del reddito, l’anno di inizio dell’attività e ulteriori informazioni relative alla cessazione e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l’attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti, ovvero qualora il periodo d’imposta abbia una durata diversa da dodici mesi.

Il codice attività deve essere quello entrato in vigore dal 1° gennaio scorso, dalla nuova codifica a sei cifre delle attività economiche Ateco 2007.

¡ Imprese multiattività

Deve essere compilato esclusivamente dai soggetti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l’importo della/e attività non rientrante/i, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Se la/le attività secondarie non superano il 30% (quindi dell’attività principale è almeno il 70%), il presente prospetto non deve essere compilato, ma ne è comunque consentita la compilazione.

¡ Personale addetto all’attività

I dati richiesti riguardano il numero delle giornate retribuite dei lavoratori dipendenti, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, quello dei collaboratori dell’impresa familiare, quello dei soci o associati nell’impresa e infine il numero degli amministratori non soci.

Per il personale dipendente va indicato il numero delle giornate retribuite, desumibile dai modelli di denuncia telematica UniEmens; per il personale con contratto di fornitura temporaneo o di somministrazione di lavoro, le giornate si determinano dividendo per otto il numero complessivo delle ore ordinarie lavorate indicate nelle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici.

L Non vengono più richiesti i dati delle figure abolite a partire dal 25 giugno 2015 con il Jobs Act:

collaborazioni a progetto, job sharing e associazioni in partecipazione con lavoro svolto dall’associato persona fisica e alle nuove figure introdotte con i nuovi contratti di prestazione occasionale PrestO.

Le prestazioni di lavoro accessorio, remunerati a voucher, sono da riportare sia per le imprese che i lavoratori autonomi nel rigo A02 (“Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro”) e per il lavoro autonomo, nel rigo A02 (“Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro”). In entrambi i casi è stato precisato che il numero delle giornate retribuite relativo al personale che ha prestato lavoro accessorio remunerato a voucher, da indicare nel rigo A02, deve essere determinato dividendo per otto il numero complessivo di ore lavorate.

Per i collaboratori, familiari e soci deve essere indicato sia il numero che la percentuale di lavoro prestato nell’attività. Quest’ultima informazione è utilizzata per misurare in maniera quantitativa il contributo in termini lavorativi di apporto nell’attività. Le circolari 32/E del 21/06/05 e 23/E/2006 hanno fornito una serie di chiarimenti circa l’indicazione dei collaboratori dell’impresa familiare, ove deve sussistere una correlazione tra quanto dichiarato ai fini delle imposte dirette. Tra gli amministratori non soci vanno indicati soltanto coloro che svolgono l’attività di amministratore e che non possono essere inseriti nei righi precedenti.

In alcuni studi è stato inserito il nuovo rigo A12 “Giornate di sospensione, C.I.G e simili del personale dipendente”.

¡ Unità locali utilizzate per l’attività

Per la compilazione di questo quadro, occorre indicare i dati relativi a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo di imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data del 31 dicembre. Se nel corso del periodo di imposta si è verificata l’apertura e/o la chiusura di una o più unità locali, tale informazione deve essere riportata con l’indicazione della data di apertura e/o di chiusura nelle note al modello ministeriale.

¡ Elementi specifici dell’attività

I dati richiesti nel quadro D sono relativi alla modalità di svolgimento dell’attività e variano da uno studio all’altro, tanto da non poter essere stabilito un criterio unico di compilazione. Per quanto riguarda l’indicazione dei dati contabili, essi devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall’applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Per la compilazione deve essere richiesta la competenza specifica dell’imprenditore o del referente tecnico-operativo aziendale.

¡ Beni strumentali

Il quadro E è destinato a raccogliere informazioni relative alla quantità dei beni e non al loro valore, che deve essere indicato nel quadro degli elementi contabili. Va tenuto presente che i beni strumentali da indicare sono quelli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2017. Per alcuni studi di settore, il dato viene recuperato dalla gestione dei beni ammortizzabili.

¡ Elementi contabili

I soggetti che dichiarano redditi di impresa devono fornire le informazioni contabili mediante la compilazione del quadro F; coloro che invece dichiarano redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni devono fornire le informazioni contabili mediante la compilazione del quadro G.

E’ bene precisare che i dati devono essere forniti tenendo conto delle variazioni fiscali determinate dall’applicazione di disposizioni tributarie. Ad esempio per i costi afferenti le autovetture si dovrà tenere conto delle disposizioni di cui all’art. 164 del Tuir. A fronte della eliminazione della sezione dei componenti straordinari del conto economico disposta dal D.Lgs. n. 139/2015, è stata prevista la possibilità di indicare facoltativamente nel rigo F05 "Altri proventi e componenti positivi’’ anche i proventi straordinari non più classificabili nella voce E20 del Conto economico, atteso che tale voce non risulta significativa ai fini dell’applicazione degli studi. A tal fine, nelle istruzioni del rigo F26 ‘‘Proventi straordinari’’ è stato aggiunto il seguente periodo: ‘‘Al riguardo si ricorda che il decreto legislativo n. 139/2015, ha previsto l’eliminazione della macroclasse E) del conto economico, relativa all’area straordinaria, pertanto, qualora i contribuenti abbiano provveduto ad individuare tali proventi in conformità alle modalità seguite nella compilazione del quadro RF e RG del modello Redditi, gli stessi possono essere indicati nel rigo F05 - Altri proventi (in tal caso tali proventi non saranno indicati nel presente rigo)’’.

I soggetti che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e hanno optato per il regime ordinario (ordinari trimestrali), devono barrare la casella “Contabilità ordinaria per opzione”. I soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari, non devono indicare i dati contabili nel presente quadro.

Le imprese in contabilità semplificata che hanno optato per le registrazioni ai fini Iva devono barrare il rigo F41.

¡ F29 valore dei beni strumentali

Al fine della compilazione dei modelli, il valore dei beni strumentali si ottiene sommando:

-         il costo storico, comprensivo degli oneri accessori diretti, al lordo degli ammortamenti;

-          il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (leasing), al netto dell’Iva; non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all’esercizio dell’opzione di acquisto;

-         il valore normale al momento dell’immissione nell’attività per i beni in comodato, ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria (noleggi). In caso di affitto o usufrutto di azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell’atto di affitto o di costituzione di usufrutto, o in loro mancanza il valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell’atto;

-         il valore dei beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

Il valore dei beni strumentali posseduti per una parte dell’anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso (/ 365 giorni) e non più se esistenti alla data di chiusura del periodo di imposta (stesso criterio già conosciuto per i parametri). Non si deve mai tenere conto degli immobili; i beni utilizzati promiscuamente vanno conteggiati al 50%.

Va ricordato che la circolare 54/E del 13/06/01 ha consentito la possibilità di non considerare nel computo del valore quei beni inutilizzati nel corso dell’esercizio, per i quali non è stata calcolata la relativa quota di ammortamento; ne deriva che per i beni strumentali inutilizzati è possibile non indicare il relativo valore, come ad esempio quelli per i quali non si è ancora iniziato a dedurre quote di ammortamento, ed anche i beni strumentali completamente ammortizzati.

¡ Soci amministratori

E’ la sezione che richiede informazioni relative ai soci amministratori (collaboratori, dipendenti o altro), nella quale indicare il numero, la percentuale di lavoro prestato con la qualifica di amministratore ed i compensi corrisposti. I dati dovrebbero servire a correggere le anomalie di calcolo derivanti da elevati livelli di adeguamento in presenza di compensi elevati.

¡ Altre informazioni

Nel quadro X è prevista l’indicazione di ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore. In particolare, i contribuenti che non risultano congrui possono, se in possesso dei necessari requisiti, rettificare il peso di alcune variabili ai fini della determinazione dei ricavi stimati. I dati contabili devono essere indicati tenendo conto delle variazioni fiscali determinate dall’applicazione di disposizioni tributarie. Al fine di adeguare le risultanze dello studio di settore alla situazione di crisi economica, si raccomanda la compilazione dei righi da X03 a X11.

¡ Congiuntura economica

Il quadro T si arricchisce di ulteriori informazioni necessarie ad adeguare le risultanze dello studio di settore alla situazione di crisi economica, per il calcolo del correttivo; per alcune attività professionali, invece, il quadro è stato eliminato. Sono invece state mantenute le informazioni contenute nei quadri Z «Dati complementari», aggiornati in vista dell’elaborazione dei nuovi indici di affidabilità ISA.

¡ Note aggiuntive

Serve per annotare tutte le informazioni ritenute utili dal contribuente, comprese le cause di mancata congruità del reddito.

 

Sanzioni

Per i contribuenti che non dichiarano correttamente i dati richiesti per l’applicazione degli studi di settore, entrano in vigore sanzioni più onerose rispetto al passato. In particolare:

• in caso di omessa presentazione del modello, si applica la sanzione amministrativa pari a 2.000 euro, che corrisponde al massimo importo previsto per le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni;

• in caso di accertamento effettuato sulla base delle risultanze degli studi di settore, la sanzione massima e minima, prevista per l’ipotesi di dichiarazione infedele ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap, è elevata del 50% quando viene omessa la presentazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore.

 

Raccolta dei dati per i clienti dello Studio

I Clienti dello Studio riceveranno i moduli per la compilazione dei dati e delle informazioni utili alla raccolta dei dati “aziendali”, da inserire nel modello degli studi di settore.

Lo Studio completerà con i dati contabili ed eseguirà i calcoli di congruità e coerenza.

 

Rinvio per approfondimento

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del sito web www.studioansaldi.it

 

 

07/05/2018

 

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