BENI STRUMENTALI AGEVOLABILI CON ACCONTI DEL 20% ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020
Credito d段mposta per i nuovi beni strumentali
Ultimi giorni, entro la fine del mese di dicembre, per fruire del credito d段mposta per gli investimenti in beni strumentali, per la ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica del Piano Industria 4.0, nell誕ttesa di conoscere gli sviluppi della prossima legge di Bilancio 2021.
I commi 184-195 della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) hanno riscritto, dal 2020, le agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali nuovi, in sostituzione del c.d. super e iper ammortamento, introducendo un nuovo credito d段mposta, che si ottiene applicando al costo dell段nvestimento percentuali differenziate a seconda della tipologia del bene.
Soggetti interessati
Posso accedere al credito d段mposta 2020 le imprese e i professionisti residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che, a decorrere dal 1コ gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 (in tale ultimo caso se entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Possono accedervi anche le imprese e professionisti nel regime dei contribuenti forfetari, prima esclusi.
Al contrario, non possono accedere all誕gevolazione:
� le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuit� aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal Codice della crisi o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento similare,
� le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilit� amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/2001).
ネ necessario, inoltre, che vi sia il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre che il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Beni agevolabili
L段ncentivo riguarda l誕cquisto di beni strumentali materiali nuovi, con esclusione dei veicoli e altri mezzi di trasporto (art. 164 del Tuir), anche se strumentali all誕ttivit� propria dell段mpresa e gli acquisti di fabbricati e costruzioni. Risultano inoltre esclusi i beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% e quindi con ammortamento pi� lungo di 15 esercizi e i beni di cui all誕ll. 3 annesso alla L. 208/2015.
Risultano anche agevolabili gli investimenti in beni immateriali, individuati all�all. B annesso alla L. 232/2016, come integrato dall誕rt. 1, co. 32 della L. 205/2017 (beni immateriali - software - funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0).
Per individuare la data di effettuazione dell段nvestimento, si pu� fare riferimento alle regole previste dall誕rt. 109 del Tuir, ai sensi del quale:
- per i beni acquistati in propriet�: rileva la data di consegna o spedizione o quella in cui si verifica l弾ffetto traslativo della propriet�;
- per i beni acquisiti in leasing: rileva la data di consegna al locatario;
- per i contratti di appalto: rileva la data in cui l弛pera (o frazione) viene accettata;
- per i beni realizzati in economia: rilevano i costi sostenuti nel periodo agevolato.
Le fatture e gli altri documenti relativi all�acquisizione dei beni agevolati devono contenere l�espresso riferimento alle disposizioni normative. E� consigliabile far riportare dal fornitore la seguente dicitura: "bene agevolato ai sensi dei commi da 184 a 194 dell'art. 1 della L. 160/2019 (L. di Bilancio 2020)".
Misura dell'agevolazione
Il credito � riconosciuto in misura differenziata in ragione della tipologia di beni oggetto dell段nvestimento:
1. per investimenti in beni materiali ricompresi nell�all. A annesso alla L. 232/2016 e in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello 的ndustria 4.0�:
- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l�acquisto dei beni.
2. per investimenti in beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali 的ndustria 4.0� (ricompresi nell�all. B annesso alla L. 232/2016 e integrato dalla L. 205/2017):
- 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.
Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all�utilizzo dei beni di cui al predetto all. B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
3. investimenti in beni nuovi diversi da quelli di cui agli all. A e B (beni generici, no Industria 4.0):
- 6% del costo nel limite massimo di 2 milioni di euro.
In questo caso il credito � riconosciuto anche per gli investimenti effettuati da esercenti arti e professioni.
I soggetti che si avvalgono del credito d�imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l�effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
Utilizzo del credito
Il credito d�imposta pu� essere utilizzato esclusivamente in compensazione (art. 17 del D.Lgs. 241/1997) in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali.
Il credito pu� essere utilizzato rispettivamente:
- per gli investimenti di cui agli allegati A e B a decorrere dall�anno successivo a quello dell�avvenuta interconnessione di tali beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Se l段nterconnessione dei beni materiali di cui all誕ll. A avviene in un periodo d�imposta successivo a quello dell弾ntrata in funzione, � comunque possibile iniziare a fruire del credito d�imposta per la parte spettante;
- a decorrere dall誕nno successivo a quello di entrata in funzione dei beni diversi da quelli di cui agli all. A e B.
Ai fini del monitoraggio, le imprese che si avvalgono dell誕gevolazione sono tenute a effettuare una comunicazione, da definirsi con successivo decreto, al Mise. Per i beni di cui ai commi 6 e 7, allegati A e B, L. 232/2016, � necessario produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformit� rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Tale onere, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, pu� essere sostituito da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ex D.P.R. 445/2000.
Il credito non concorre alla formazione del reddito, n� della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilit� degli interessi passivi e dei componenti negativi; � cumulabile con altre agevolazioni che hanno a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
Cessione di un bene agevolato
In caso di cessione, o di destinazione a strutture non in Italia, dei beni agevolati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell段nvestimento, il credito d段mposta � corrispondentemente ridotto escludendo dall弛riginaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito d段mposta eventualmente gi� utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell段mposta sui redditi dovuta per il periodo d段mposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell誕rt. 1, co. 35 e 36 della L. 205/2017, in materia di investimenti sostitutivi, con la conseguenza che non si avr� decadenza dall誕gevolazione a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall誕ll. A della L. 232/2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l段nvestimento originario. Nel caso in cui l段nvestimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.
Regime transitorio con super e iper ammortamento
Il credito d段mposta sui beni 2020 non trova applicazione:
� agli investimenti gi� rientranti nel super ammortamento, effettuati tra il 1 コ gennaio e il 31 dicembre 2020 (termine modificato a seguito della proroga prevista dal decreto Rilancio), in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, entro il 鍍ermine lungo� del 31 dicembre 2020, in quanto per tali beni si applica ancora la precedente agevolazione del super ammortamento.
� agli investimenti gi� rientranti nell段per ammortamento, effettuati tra il 1コ gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, entro il 鍍ermine lungo� del 31 dicembre 2020, in quanto per tali beni si applica ancora la precedente agevolazione dell段per ammortamento.
Modifiche annunciate nella prossima Legge di Bilancio 2021
Questo scenario, in s� gi� molto complesso, in quanto le norme relative al bonus sono cambiate tre volte nel 2019 e 2020 ed a complicare i calcoli sono le annunciate modifiche (in corso di approvazione parlamentare) del disegno di legge di Bilancio 2021, che prevede percentuali differenziate in base al tipo di bene e al momento in cui viene eseguito l段nvestimento, con nuovi crediti d段mposta del:
- 10% per i beni strumentali nuovi;
- 50%-30%-10% per i beni Industria 4.0;
- 20% per i beni immateriali dell誕llegato B della legge di Bilancio 2017.
Se il testo della manovra verr� confermato, i nuovi crediti d段mposta spetteranno gi� a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022. Pertanto, dal 16 novembre al 31 dicembre 2020, per i beni strumentali, i beni Industria 4.0 e quelli immateriali dell誕llegato B, si potr� beneficiare, alternativamente, delle due agevolazioni.
Non sapendo oggi se il nuovo credito verr� confermato dalla manovra 2021, pertanto, � consigliabile, in questo periodo di ォdoppiaサ vigenza, far indicare nelle relative fatture di acquisto la seguente doppia frase: "bene agevolato ai sensi dei commi da 184 a 194 dell'art. 1 della L. 160/2019 (L. di Bilancio 2020) o dell誕rt. 185, commi da 4 a 8, del disegno di legge di Bilancio 2021, approvato dal Governo il 16 novembre 2020".
07/12/2020