BENI STRUMENTALI AGEVOLABILI CON ACCONTI DEL 20% ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021

 

La mappa degli incentivi per chi investe

 

Ultimi giorni, entro la fine dell’anno, per fruire del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, per la ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica del Piano Industria 4.0, nell’attesa di conoscere i contenuti della prossima legge di Bilancio 2022.

 

Nessuna proroga per il credito d’imposta per investimenti in beni materiali ed immateriali generici non 4.0; Il beneficio quindi, salvo future ed eventuali modifiche, si fermerà il 31 dicembre 2022 ovvero il 30 giugno 2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2022.

Altri elementi con cui fare subito i conti sono lo stop dal 1° gennaio 2023 al “superammortamento” per i beni tradizionali (ma già da gennaio 2022 sarà meno vantaggioso) e al credito d’imposta per la formazione 4.0.

 

Beni strumentali nuovi materiali e immateriali generici non 4.0

Per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali generici non 4.0 effettuati dal 16 novembre 2020 ed entro il 31 dicembre 2021 ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo (15% per investimenti propedeutici al lavoro agile), nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro (1 milione di euro nel caso di beni immateriali).

Per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali generici non 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro (1 milione di euro nel caso di beni immateriali).

 

Beni strumentali materiali nuovi 4.0

Per i beni strumentali materiali 4.0 (inclusi nell’allegato A annesso alla l. n. 232/2016), in base al periodo di effettuazione degli investimenti, sono previste le seguenti aliquote agevolative:

1) per gli investimenti effettuati (dal 16 novembre 2020) entro il 31 dicembre 2021 ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

- 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

- 30% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;

- 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;

2) per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

- 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;

- 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Il disegno di legge di Bilancio 2022 interviene sulla disciplina del credito d’imposta beni materiali 4.0 (inclusi nell’allegato A annesso alla l. n. 232/2016), di cui agli articoli 1056 e 1057 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2021 (l. n. 178/2020), introducendo il nuovo comma 1057-bis.

Ai sensi della nuova disposizione, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

 

Beni strumentali immateriali nuovi 4.0

Per quanto riguarda invece il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali immateriali 4.0 (inclusi nell’allegato B annesso alla l. n. 232/2016), il disegno di legge di Bilancio 2022 sostituisce il comma 1058 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2021 e aggiunge due nuovi commi: il comma 1058-bis e il comma 1058-ter.

In particolare, ai sensi del nuovo comma 1058, per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Ai sensi del nuovo comma 1058-bis, invece, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Infine, in base al nuovo comma 1058-ter, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

 

Ricerca, innovazione e formazione

Per pianificare gli investimenti con i bonus su ricerca e innovazione, che sarebbero scaduti a fine 2022, bisognerà studiare le scadenze con un’attenzione ancora maggiore perché qui il quadro si complica. Scatta una proroga lunga per il credito d’imposta per ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, fino al 2031: cala l’aliquota dal 20 al 10% ma il limite massimo annuale viene innalzato da 4 a 5 milioni di euro. Prolungamento anche per il bonus su attività di innovazione tecnologica: sempre al 10%, nel limite di 2 milioni, fino al 2023 poi la diminuzione al 5% nel 2024 e 2025, ultimo anno di agevolazione.

Cala subito invece il vantaggio fiscale sui progetti di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, dal 15% del 2022 al 10% del 2023 e al 5% del 2024 e 2025: in compenso però il beneficio massimo viene raddoppiato da 2 a 4 milioni. Per quanto riguarda infine il credito d’imposta per il design, andrà avanti con aliquota del 10% entro 2 milioni di beneficio fino al 2023, poi 5% nel 2024 e 2025.

Non compare, almeno fino alla versione del testo disponibile, la proroga del credito d’imposta per attività in formazione collegate alla trasformazione tecnologica 4.0. Questa misura resta attualmente attiva fino al 2022 al 50% per micro e Pmi, al 40% per le medie imprese e al 30% per le grandi.

 

Cessione di un bene agevolato

In caso di cessione, o di destinazione a strutture non in Italia, dei beni agevolati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’art. 1, co. 35 e 36 della L. 205/2017, in materia di investimenti sostitutivi, con la conseguenza che non si avrà decadenza dall’agevolazione a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’all. A della L. 232/2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l’investimento originario. Nel caso in cui l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.

 

Tavola riassuntiva

Con l’ausilio della tabella che segue, si riassumono i diversi incentivi:

 

 

Investimento

Dal 16/11/2020 al 31/12/2021 (o 30/06/2022 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2021)

Dal 1/01/2022 al 31/12/2022 (o 30/06/2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2022)

Dal 1/01/2023 al 31/12/2025 (o 30/06/2026 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2025)

Beni strumentali materiali generici (non 4.0)

10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro

 

6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro

 

Il ddl di Bilancio 2022 non prevede la proroga del credito d’imposta

Beni strumentali immateriali generici (non 4.0)

10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro

 

6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milioni di euro

 

Il ddl di Bilancio 2022 non prevede la proroga del credito d’imposta

Beni strumentali materiali 4.0

- 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro

- 30% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro

- 10% del costo, per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro

- 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro

- 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro

- 10% del costo, per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro

20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro

10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro

5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro

 

 

 

Investimento

Dal 16/11/2020 al 31/12/2023 (o 30/06/2024 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2023)

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024 (o 30/06/2025 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2024)

Dal 01/01/2025 al 31/12/2025 (o 30/06/2026 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2026)

Beni strumentali immateriali 4.0

20%, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro

15%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro

10%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro

 

 

09/11/2021

 

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