AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI CON ACCONTI ENTRO IL 31 DICEMBRE

 

Incrocio di scadenze a fine anno 2022

 

Entro la fine dell’anno è ancora possibile fruire del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, per la ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica del Piano Industria 4.0, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

 

Dal 1° gennaio 2022 sono entrate in vigore le nuove aliquote del credito di imposta per gli investimenti secondo quanto già previsto dal Piano Transizione 4.0, mentre la Legge di Bilancio 2022 e il decreto Aiuti (D.L. 50/2022) hanno ritoccato le regole per accedere al credito d’imposta spettante per investimenti in beni strumentali nuovi. Dal 1° gennaio 2023 non sarà previsto il riconoscimento del credito d’imposta sui beni generici (non 4.0).

 

Beni strumentali nuovi materiali e immateriali generici (non 4.0)

Sempre per effetto della Finanziaria 2022 l’agevolazione in beni strumentali generici sarà usufruibile da imprese e lavoratori autonomi per gli investimenti posti in essere entro il 31 dicembre 2022 ovvero al 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione. Dal 1° gennaio 2023 non sarà previsto il riconoscimento del credito d’imposta.

Il credito d’imposta è stabilito nella misura del 6%, da calcolare sul costo di acquisto. Questa misura è prevista dall’articolo 1, comma 1055, della legge 178/20, che fissa in 2 milioni di euro il tetto di costo entro cui è fruibile il credito d’imposta. La stessa aliquota di agevolazione è prevista per l’acquisto di beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nella Tabella B della legge 232/2016, ma in questo caso il costo massimo agevolabile è di un milione di euro.

In relazione a questi investimenti va segnalato che:

-         il bene potrebbe essere consegnato anche entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 sia versato al fornitore un acconto di almeno il 20% e che risulti accettato l’ordine dal medesimo fornitore;

-          se il bene è stato consegnato entro il 30 giugno 2022, in forza di un acconto di almeno il 20% versato entro il 31 dicembre 2021 (con l’ordine accettato dal fornitore), il credito d’imposta è pari al 10% (comma 1054 della citata legge 178/20).

 

Investimenti in beni materiali e immateriali generici (non 4.0)

Dal 16/11/2020 al 31/12/2021 (o 30/06/2022 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2021)

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 (o 30/06/2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2022)

10% (max 2 milioni per i beni materiali e 1 milione per gli immateriali)

6% (max 2 milioni per i beni materiali e 1 milione per gli immateriali)

Utilizzo in F24 in una sola quota se la spesa riguarda beni materiali, tre quote se immateriali e ricavi > a 5 milioni

Utilizzo in F24 in 3 quote annuali di pari importo a partire dalla entrata in funzione del bene

Dal 01/01/2023 non sarà più previsto

 

Per i soggetti che hanno in programma un investimento in beni strumentali, ma non riescono a eseguirlo (né a prenotarlo), entro il 2022 si prospetta l’azzeramento delle agevolazioni per i beni strumentali materiali o immateriali non 4.0. In base alla legislazione attuale, resterà solo l’agevolazione del patent box (incremento figurativo del 110% del costo) riferita alle attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla creazione di beni immateriali riconducibili a software protetti da copyright, brevetti depositati, disegni e modelli.

 

Beni strumentali materiali 4.0

La scadenza del 31 dicembre 2022 è importante anche per l’acquisto di beni materiali di cui alla tabella A della legge 232/16 (per comodità definiti “4.0”): in tal caso, infatti, la misura del credito d’imposta è fissata al 40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e decresce progressivamente fino al 10% per costi superiori a 10 milioni di euro, fino al tetto massimo di 20 milioni.

Resta ferma la finestra temporale “allargata”, se la consegna del bene avviene entro il 30 giugno 2023; in tale circostanza, se si rispettano le ulteriori condizioni sopra descritte, il credito sale al 50 per cento.

 

Investimenti in beni materiali 4.0 (tabella A)

Dal 16/11/2020 al 31/12/2021 (o 30/06/2022 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2021)

Dal 1/01/2022 al 31/12/2022 (o 30/06/2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2022)

Dal 1/01/2023 al 31/12/2025 (o 30/06/2026 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2025)

10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro

6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro

Il ddl di Bilancio 2022 non prevede la proroga del credito d’imposta

10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro

6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milioni di euro

Il ddl di Bilancio 2022 non prevede la proroga del credito d’imposta

- 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro

- 30% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro

- 10% del costo, per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro

- 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro

- 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro

- 10% del costo, per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro

20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro

10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro

5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro

 

Beni strumentali immateriali 4.0

Per l’acquisto di beni immateriali di cui alla tabella B allegata alla legge 232/2016, la misura del credito d’imposta era fissata nel 20% e comprendeva gli acquisti eseguiti in un arco temporale che andava dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2022.

Su questo punto però è intervenuto l’art. 21 del D.L. 50/22, che incrementa l’aliquota del credito d’imposta al 50% solo per gli investimenti eseguiti nel 2022, ferma restando la solita deroga di cui sopra per le consegne eseguite entro il 30 giugno 2023 (nel senso che anche in questo caso l’aliquota dell’agevolazione è del 50%).

 

Investimenti in beni immateriali 4.0 (tabella B)

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 (o 30/06/2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2023)

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023 (o 30/06/2024 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2023)

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024 (o 30/06/2025 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2024)

50%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro

20%, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro

15%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro

(10% dal 01/01/2025 al 31/12/2025)

 

Soggetti interessati e beni agevolabili

Al fine di determinare la spettanza e il valore dell’agevolazione occorre tenere presente che i soggetti interessati sono le imprese residenti in Italia in ordine con le norme in tema di sicurezza sul lavoro, non spetta ai lavoratori autonomi.

Per determinare il periodo di effettuazione dell’investimento occorre avere riguardo alle regole generali di competenza ex art. 109, co. 1 e 2 del Tuir.

Il valore dell’investimento è il costo sostenuto compresa la quota parte di Iva indetraibile al lordo degli eventuali contributi in c/impianti, a prescindere dalla modalità di contabilizzazione degli stessi. Sono ammessi al beneficio Tutti i beni materiali e immateriali strumentali nuovi anche di costo unitario pari o inferiore a 516,46 euro, a prescindere dalla modalità di deduzione del relativo costo.

Sono esclusi dal beneficio:

û i veicoli;

û i beni strumentali il cui ammortamento secondo il D.M. 88 sia inferiore al 6,5%;

û i fabbricati e le costruzioni in genere.

Per beneficiare dell’agevolazione è necessario acquisire apposita asseverazione da cui risulti che i beni possiedano le caratteristiche di interconnessione nel caso di beni di costo unitario o complessivo superiori a 300.000 euro.

 

Comunicazione al MISE per investimenti 4.0

Al fine di completare l’iter normativo, le aziende che hanno effettuano nel 2021 investimenti in beni “Industria 4.0” di cui alle tabelle A e B, devono inviare entro il 30 novembre 2022 al MISE un apposito modello via pec, per comunicare, tra l’altro, la tipologia di bene oggetto dell’investimento e il costo agevolabile.

La comunicazione riguarda, oltre agli investimenti eseguiti nel 2021, anche gli investimenti prenotati entro il 31.12.2020, per i quali l’effettuazione è intervenuta nel 2021 e quelli effettuati nel 2021, la cui interconnessione è avvenuta successivamente. Non devono essere comunicati gli investimenti in beni generici, ossia diversi da quelli di cui alle citate tabelle A e B.

Il modello è stato approvato con decreto del 6 ottobre 2021 ed è denominato “Modello di comunicazione dei dati concernenti il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016”, scaricabile sul sito del MISE.

Il modello, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va inviato in formato elettronico tramite pec al seguente indirizzo: benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it.

La scadenza di invio è legata al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale l’investimento ha avuto luogo, la sua mancata spedizione non comporta la decadenza dall’agevolazione stessa.

 

04/10/2022

 

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Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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