AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI IN BENI 4.0 EFFETTUATI NEL 2025

 

Prenotazione del credito d’imposta dal 17 giugno 2025

 

Le imprese che hanno fatto investimenti ammessi alle agevolazioni 4.0, possono presentare domanda di accesso al credito d’imposta sul portale del GSE. Si tratta della procedura di richiesta del credito d’imposta sull’acquisto di beni materiali 4.0, per le spese effettuate nel 2025, oppure fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20%.

 

La procedura è attiva dalle ore 14:00 di martedì 17 giugno e per effetto delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2025 è possibile fruire del solo credito di imposta per beni materiali 4.0, nel limite di spesa di 2,2 miliardi di euro. Il credito d’imposta non è cumulabile con il credito di imposta Transizione 5.0, istituito dal D.L. n. 19/2024, mentre il credito di imposta per beni immateriali 4.0 di cui all’Allegato B della legge di Bilancio 2017 non è più disponibile per i “nuovi” investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 (non prenotati nel 2024).

Le imprese che hanno inviato le comunicazioni entro il 15 maggio 2025, utilizzando la modulistica precedente (D.M. 24 aprile 2024), devono (re)inviare le comunicazioni con i nuovi modelli, a conferma di quelli precedenti, entro il 17 luglio.

 

Investimenti effettuati nel 2025

Sono interessati gli investimenti fatti dalle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali, che effettuano investimenti fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

I beni agevolabili 4.0 sono solo quelli materiali, di cui all’Allegato A della legge di Bilancio 2017, che si dividono nelle seguenti tre categorie:

1) beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti. In tale categoria rientrano, ad esempio, macchine utensili destinate ad una serie di operazioni (asportazione, assemblaggio, giunzione e saldatura, ecc.); robot e sistemi robotizzati; magazzini automatizzati e interconnessi; ecc.;

2) sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità. In tale categoria rientrano, ad esempio, sistemi di misura (a coordinate e non) per la verifica dei requisiti geometrici di prodotto; sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali); sistemi intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici; strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso, in modo da consentire il monitoraggio delle prestazioni dei prodotti nel tempo;

3) dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0. In tale categoria rientrano, tra l’altro, postazioni di lavoro adattabili in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori; sistemi per il sollevamento/traslazione di carichi o oggetti esposti ad alte temperature; dispositivi wearable e di realtà aumentata nonché apparecchiature di comunicazione tra operatore e sistema produttivo; interfacce uomo-macchina (Human Machine Interface, HMI) intelligenti.

 

Modello di comunicazione

Il Decreto direttoriale Mimit del 15 maggio 2025 ha approvato un nuovo modello di comunicazione per la prenotazione del credito di imposta 4.0 che prevede l’obbligo di effettuazione di 3 comunicazioni, con tempistiche diverse:

la comunicazione preventiva all’effettuazione dell’investimento;

la comunicazione preventiva con conferma di acconto;

la comunicazione di completamento.

La novità, rispetto agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2024, riguarda l’ordine cronologico di invio della prima comunicazione, che rileva ai fini della spettanza del credito di imposta nel limite delle risorse stanziate pari a 2,2 miliardi di euro.

Con la pubblicazione dell’ultimo provvedimento necessario per far scattare la procedura, le domande online possono essere presentate dalle ore 14:00 di martedì 17 giugno solo tramite il sistema telematico disponibile nella sezione “Transizione 4.0” del sito internet del Gse (Gestore dei servizi energetici). Le imprese possono accedere tramite l’identità digitale Spid, utilizzando il modello editabile che sarà disponibile sul portale.

La procedura prevede tre passaggi, sempre utilizzando lo stesso modulo, ma barrando caselle diverse a seconda della tipologia di comunicazione. Le imprese devono presentare una comunicazione preventiva entro il 31 gennaio 2026, indicando gli investimenti previsti e il relativo credito d’imposta. Effettuano poi un secondo invio di conferma dell’acconto, entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva, che attesti il pagamento di almeno il 20% del costo dell’investimento. Infine una comunicazione di completamento, entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025, oppure entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti completati entro il 30 giugno 2026.

Va precisato che è previsto comunque un doppio binario: per le imprese che hanno già comunicato, sia in via preventiva e sia di completamento, investimenti tramite il vecchio modello (previsto dal decreto del 24 aprile 2024), con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, la procedura è differente. In questi casi, infatti, ai fini della prenotazione delle risorse, vale l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto le imprese trasmettano il nuovo modello di comunicazione in via preventiva. Le imprese dovranno poi adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto (entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva) e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti. Se non dovessero adeguarsi entro il termine di 30 giorni, le aziende dovranno ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo però la priorità temporale.

I contribuenti che hanno inviato le comunicazioni entro il 15 maggio 2025, utilizzando la modulistica precedente (D.M. 24 aprile 2024), devono (re)inviare le comunicazioni con i nuovi modelli, a conferma di quelli precedenti, entro il 17 luglio, pena il venir meno della validità della data della trasmissione originaria ai fini dell’ordine cronologico.

 

Regolarità contributiva

Per le imprese ammesse al beneficio, la fruizione dell’agevolazione è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento dell’obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Come chiarito nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E/2021, la disponibilità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta, costituisce prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma. Tale documento deve risultare in corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione, sia nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l’abbia ottenuto), sia nel caso in cui, pur non avendolo richiesto, l’avrebbe ottenuto perché in regola con gli obblighi contributivi.

Diversamente, il Durc “irregolare” richiesto e non rilasciato (oppure non ottenibile laddove fosse stato richiesto) preclude la fruizione del credito d’imposta. Qualora il credito d’imposta venga utilizzato in presenza di un Durc irregolare, nei confronti del soggetto beneficiario, oltre all’obbligo di versamento di quanto indebitamente compensato, comprensivo di interessi, troverà applicazione la sanzione di cui all’art. 13, co. 4 del D.Lgs. n. 471/1997, pari al 30% del credito utilizzato.

 

Momento di effettuazione dell’investimento

E’ bene ricordare che il momento di effettuazione dell’investimento, cui si ricollega l’individuazione della percentuale del credito d’imposta spettante, è disciplinato dalle seguenti regole (art. 109 del Tuir):

- consegna o spedizione per gli investimenti in proprietà;

- sottoscrizione del verbale di consegna per i beni acquisiti tramite leasing;

- ultimazione della prestazione per gli investimenti effettuati tramite contratto d’appalto, a meno che non sia previsti dei sal intermedi nel qual caso si deve aver riguardo all’importo dei sal liquidati nel periodo agevolato.

 

 

18/06/2025

 

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