SANZIONI PER TRASFERTE INFEDELI SUL LUL
Chiarimenti sulle sanzioni per infedele registrazione sul libro unico
L’INPS, con il messaggio del 16 giugno 2016 n. 2682, ha confermato quanto chiarito dalla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche con nota prot. n. 11885 dello scorso 14 giugno 2016, in relazione al regime sanzionatorio applicabile in caso di "disconoscimento" della prestazione lavorativa effettuata in regime di trasferta, con particolare riferimento all’applicazione della sanzione di infedele registrazione sul LUL.
Le sanzioni connesse a questa fattispecie sono state modificate, con decorrenza del 24 settembre 2015, dal D.Lgs. 151/2015: la norma stabilisce che - salvo i casi di errore meramente materiale - l’omessa o infedele registrazione sul Lul che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3mila euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi, l’importo della sanzione va da mille a 6mila euro.
Annotazione infedele
A tal fine, l’INPS ha ricordato che la condotta di infedele registrazione è integrata da scritturazione di "dati che abbiano riflesso immediato sugli aspetti legati alla retribuzione o al trattamento fiscale o previdenziale del rapporto di lavoro", per cui il concetto di infedele registrazione risulta riferito esclusivamente ai casi di difformità tra i dati registrati, il quantum della prestazione lavorativa resa o l’effettiva retribuzione o compenso corrisposti.
In riferimento alla specifica tematica inerente la non conforme scritturazione/registrazione della voce "trasferta", è stato precisato dal Ministero del Lavoro nella nota del 14/06/2016 che si configura la condotta di infedele registrazione tutte le volte in cui venga riscontrata, a seguito di accertamento ispettivo, una difformità tra la realtà "fattuale" e quanto registrato sul LUL e sempre che "l’erronea" scritturazione del suddetto dato abbia determinato una differente quantificazione dell’imponibile contributivo.
Anche per l’INPS tale difformità si realizza sicuramente nel caso in cui la trasferta non sia stata proprio effettuata o la relativa indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo, con fine evidentemente elusivo.
Infine, all’interno del sopra citato messaggio è stato altresì chiarito che, così come richiamato dallo stesso Ministero del lavoro, qualora, invece, il personale ispettivo riscontri che sotto la voce trasferta siano state erogate somme per compensare le prestazioni lavorative rese dai trasfertisti, la difformità rilevata, oltre a determinare l’applicazione di un diverso regime previdenziale e fiscale, comporta la registrazione di un dato che non corrisponde sotto il profilo qualitativo alla causale o titolo che sta alla base delle erogazioni effettuate dal datore di lavoro.
Tipologia di registrazione non veritiera
Il Ministero del Lavoro ribadisce quindi che il regime sanzionatorio di cui all’art. 39 D.L. 112/2008 per infedele registrazione sul LUL si applica nei casi in cui la registrazione del dato risulti sostanzialmente non veritiera e ne individua due casistiche:
• in ordine ai dati meramente quantitativi della registrazione stessa; ad esempio quando ci si trova di fronte ad una differente retribuzione di fatto erogata ovvero ad un differente orario di lavoro o a riposi effettivamente goduti;
• con riferimento ai dati qualitativi non inerenti la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro; vale a dire, la scritturazione sul LUL di una causale o titolo fondante l’erogazione economica che, però, non trova riscontro nella concreta esplicazione della prestazione.
In entrambi i casi, inoltre, il presupposto perché si configuri questa condotta è che dall’ infedele registrazione sul Lul derivino ricadute sotto il profilo retributivo, previdenziale o fiscale.
Diverse modalità di trasferte
L’indennità di trasferta è disciplinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro o dagli accordi individuali, i quali possono prevedere una specifica indennità per il lavoratore in trasferta, oltre alla normale retribuzione.
Si tratta di un compenso correlato, da un lato, alle spese sostenute per la missione, e dall’altro, alla necessità di compensare il disagio procurato al lavoratore, che va trattato dal punto di vista fiscale (articolo 51, del D.P.R. 917/1986) e contributivo a seconda del metodo utilizzato per effettuare i rimborsi al lavoratore. Sono tre le metodologie che possono essere applicate:
4 Rimborso analitico. Sono principalmente le spese di vitto e alloggio, quelli delle spese di viaggio (anche sotto forma di indennità chilometrica) e di trasporto, che non concorrono a formare il reddito.(si ricorda che in tale caso nel Lul dovranno essere, in modo preciso, dettagliate le singole voci rimborsate, le quali, in caso di controllo dovranno essere a loro volta verificabili e provabili con certezza perché effettivamente corrispondenti e veritiere). È, altresì, escluso da imposizione il rimborso di ulteriori altre spese, seppure non documentabili, purché analiticamente attestate dal dipendente in trasferta, fino ad un importo di 15,49 euro al giorno, elevato a 25,82 euro per le trasferte all’estero. Se in aggiunta al rimborso analitico viene corrisposta anche un’indennità, indipendentemente dall’importo, questa concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente.
4 Rimborso a forfait. Consiste nella corresponsione di una indennità forfetaria a copertura delle spese sostenute: in questa ipotesi, le indennità di trasferta sono escluse dall’imponibile fiscale - indipendentemente dalla durata della trasferta - fino all’importo di 46,48 euro al giorno, elevato a 77,47 per le trasferte all’estero (in questo caso, nel LUL non sarà necessario il dettaglio analitico ciò nondimeno, nel caso di verifica tale importo dovrà comunque essere provabile e verificabile) Concorrono, invece, all’assoggettamento a tassazione tutti i rimborsi di spesa, anche se analiticamente documentati, corrisposti in aggiunta all’indennità di trasferta.
4 Rimborso misto. Prevede il rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio da parte del datore di lavoro insieme all’erogazione dell’indennità di trasferta: in questa ipotesi, le franchigie di 46,48 e 77,47 euro sono ridotte rispettivamente di 1/3 (15,49 ovvero 25,82 euro per le trasferte all’estero) in caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto, nonché nei casi di alloggio o di vitto fornito gratuitamente; di 2/3 (30,99 ovvero 51,65 euro per le trasferte all’estero) in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto o di vitto e alloggio forniti gratuitamente.
Chi sono i lavoratori c.d. “trasfertisti”
Sono tutti quei lavoratori ai quali viene attribuita una indennità, per tutti i giorni retribuiti, senza distinguere se il dipendente si sia o meno recato effettivamente in trasferta.
Sono considerati “trasfertisti” i lavoratori delle imprese edili, i collaboratori scientifici, gli installatori di ascensori, gli addetti di un’impresa di impianti elettrici, gli autisti di linea extraurbana.
Non lo sono, come affermato in plurime occasioni dal Ministero delle Finanze (cfr. Ris. n. 56/2000; circolare n. 129/2000), gli autotrasportatori di merci.
Le indennità e le maggiorazioni retributive spettanti ai c.d. lavoratori trasfertisti, anche se corrisposte con carattere di continuità, concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare.
Come individuare correttamente una trasferta
L’Inps (messaggio n. 27271 del 5 dicembre 2008) e l’Amministrazione Finanziaria (nota n. 13222/1998) hanno chiarito che gli elementi sintomatici di “trasfertismo” sono tre e devono ricorrere contemporaneamente:
1) l’elemento formale: la mancata indicazione nel contratto della sede di lavoro;
2) l’elemento sostanziale: lo svolgimento di una attività lavorativa richiedente la continua mobilità del dipendente;
3) l’elemento retributivo: la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, non strettamente legata alla trasferta.
Secondo la giurisprudenza, invece, a prescindere dalla sussistenza dei citati elementi, siamo di fronte a un trasfertista, ogniqualvolta il lavoro venga svolto dal dipendente in luoghi variabili e diversi e che la sede aziendale sia utilizzata come luogo di svolgimento delle pratiche burocratiche e amministrative connesse al rapporto di lavoro.
Quadro sanzionatorio
L’art. 22 del D.Lgs. n. 151/2015 prevede che salvo i casi di errore meramente materiale l’omessa o l’infedele registrazione dei dati sul LUL che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria:
- da 150 a 1.500 euro, in caso di violazione fino a 5 lavoratori o per periodi fino a 6 mesi;
- da 500 a 3.000 euro, in caso di violazione da 5 a 10 dipendenti o per un periodo da 6 mesi a 12 mesi;
- da 1.000 a 6.000 euro, in caso di violazione relativa a più di 10 lavoratori dipendenti o per un periodo superiore a 12 mesi.
01/09/2016