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PROTOCOLLO SUI VACCINI NEI LUOGHI DI LAVORO

 

Il 6 aprile 2021 il Ministero della salute e il Ministero del lavoro, d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con il Commissario straordinario per il contrasto dell’emergenza epidemiologica e con il contributo tecnico-scientifico dell’Inail, hanno adottato il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”, da applicare sull’intero territorio nazionale per regolamentare la costituzione, l’allestimento e la gestione dei punti vaccinali straordinari e temporanei nei luoghi di lavoro.

L’iniziativa, che è rivolta a tutti i lavoratori, a prescindere dalla tipologia contrattuale con cui prestano la loro attività in favore dell’azienda, potrà riguardare oltre che i dipendenti, anche i datori di lavoro e i titolari d’azienda.

 

I datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratrici e lavoratori occupati, con il supporto o il coordinamento delle associazioni di categoria di riferimento, possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2 (COVID-19) nei luoghi di lavoro destinati alla somministrazione in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta. A tal fine, i datori di lavoro interessati si attengono al rispetto delle “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”, nonché di ogni altra prescrizione e indicazione adottata dalle Autorità competenti per la realizzazione in sicurezza della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19. L’adesione da parte del lavoratore, che è volontaria, dovrà essere raccolta a cura del medico competente, o del personale sanitario opportunamente individuato, che potrà valutare preliminarmente specifiche condizioni di salute, nel rispetto della privacy, e in caso di necessità, indirizzare la vaccinazione in contesti sanitari specifici e idonei alle esigenze del lavoratore.

 

I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, inclusi i costi per la somministrazione, sono interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi sanitari regionali territorialmente competenti.

 

In alternativa alla modalità della vaccinazione diretta, laddove i datori di lavoro intendano collaborare all’iniziativa di vaccinazione attraverso il ricorso a strutture sanitarie private, possono concludere, anche per il tramite delle associazioni di categoria di riferimento o nell’ambito della bilateralità, una specifica convenzione con strutture in possesso dei requisiti per la vaccinazione, con oneri a proprio carico, ad esclusione della fornitura dei vaccini che viene assicurata dai Servizi sanitari regionali territorialmente competenti.

 

Per quanto riguarda, infine, le ferie e i permessi, il Protocollo specifica che se la vaccinazione sarà eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario alla medesima sarà equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro.

 

 

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30/04/2021